Cassazione Civile, Ordinanza n. 30251/2023 del 31/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da una domanda proposta dinanzi al Tribunale di Roma in relazione a una compravendita immobiliare; nel corso del giudizio interveniva la stipulazione dell'atto notarile di compravendita, sicché il tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere e compensava le spese. La parte attrice impugnava solo il capo sulle spese, ma la Corte d'appello di Roma rigettava il gravame ritenendo corretta la compensazione. In particolare, la corte territoriale osservava che la parte appellante avrebbe dovuto chiedere un accertamento dell'inadempimento della controparte, così da consentire al giudice di valutare virtualmente la responsabilità per il ritardo nella stipula del rogito. Nel ricorso per cassazione la ricorrente deduceva violazione delle norme sulle spese giudiziali, sostenendo che la compensazione sarebbe possibile solo nei casi previsti dalla legge e che nessuno di essi ricorreva nella specie.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo. Ha censurato l'argomento della Corte d'appello secondo cui, per regolare le spese in presenza di cessazione della materia del contendere, la parte avrebbe dovuto formulare un'ulteriore domanda di accertamento dell'inadempimento della controparte. Secondo la Cassazione, tale richiesta sarebbe un atto inutile e non necessario, perché la cessazione della materia del contendere discende dalla sopravvenuta carenza di interesse e non richiede un accordo espresso delle parti sulla fondatezza delle rispettive posizioni originarie. Il giudice, una volta presa atto della sopravvenienza, deve pronunciare la cessazione e regolare le spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando le ragioni originariamente dedotte. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, che dovrà riesaminare la questione delle spese e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
artt. sulle spese giudiziali del processo civile
La regolazione delle spese va effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, salvo diversa richiesta congiunta delle parti; non può essere imposta alla parte una domanda ulteriore e inutile per consentire la decisione sulle spese.
Sez. U., n. 10553 del 7 maggio 2009
La cessazione della materia del contendere consegue alla sopravvenuta carenza di interesse e non richiede un espresso accordo sulla fondatezza delle posizioni originarie; il giudice deve comunque pronunciare sulle spese in base alla soccombenza virtuale.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, sopravvengono fatti che eliminano la materia del contendere, il giudice deve dichiarare la cessazione senza pretendere ulteriori domande di merito non più utili.
- La regolazione delle spese in caso di cessazione della materia del contendere deve essere compiuta sulla base della soccombenza virtuale, valutando le ragioni originariamente dedotte e gli atti di causa.
- La compensazione delle spese non può essere disposta fuori dai casi consentiti dalla legge; la sola cessazione della materia del contendere non la giustifica automaticamente.
- Non è necessario che le parti convergano sulla fondatezza o infondatezza delle rispettive pretese originarie per poter decidere sulle spese dopo la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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