Sentenza n. 147/2026 - Pescara, Sezione 1
Per la ottemperanza della sentenza n. 155/2024, emessa dal Tribunale di Pescara, sez. lav., il 28.03.2024, all'esito del giudizio iscritto al R.G. n° 1007/2023/LAV, passata in giudicato, ad esclusione del capo di condanna delle spese poiché già liquidate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pescara che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pescara, sezione lavoro, passata in giudicato, limitatamente al capo relativo al riconoscimento del beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, con esclusione delle spese già liquidate. Il giudicato aveva riconosciuto il beneficio per gli anni scolastici indicati nella sentenza, ma il Ministero non aveva provveduto all’accredito delle somme. Il ricorso è stato fondato sulla mancata ottemperanza al giudicato e sul superamento del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Il Collegio ha inoltre esaminato l’assenza di una previa diffida, ritenendola non necessaria ai sensi dell’art. 114 c.p.a., nonché l’eventuale rilievo della competenza di organi centrali del Ministero.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha accertato l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e la sua mancata esecuzione da parte del Ministero. Ha ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale ordinario accreditando le somme riconosciute a titolo di bonus carta docente sulla carta elettronica della ricorrente, con gli accessori di legge secondo quanto stabilito dal giudice ordinario. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inerzia, il Prefetto di Pescara, o un funzionario da lui delegato, dovrà provvedere quale commissario ad acta entro il termine indicato nel dispositivo. Il TAR ha escluso la penalità di mora ex art. 114, comma 4, c.p.a., considerando contenuto l’importo da corrispondere e già dovuti gli interessi. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre contributo unificato e accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. È stata inoltre disposta la trasmissione degli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per le valutazioni di competenza, in ragione della serialità del contenzioso.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
l’azione di ottemperanza può comunque proporsi senza previa diffida
L’azione di ottemperanza è proponibile anche in assenza di una previa diffida all’Amministrazione inadempiente.
art. 115, comma 3, c.p.a.
ai fini del giudizio di ottemperanza, non è necessaria l’apposizione della formula esecutiva
Nel giudizio di ottemperanza non occorre la spedizione del titolo in forma esecutiva.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
Il termine di 120 giorni per l’adempimento delle amministrazioni statali è ritenuto applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche all’ottemperanza di decisioni di condanna al pagamento di somme di denaro.
art. 6, comma 1, lettera e), l. 241/1990
il responsabile del procedimento adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione
L’Amministrazione intimata non può giustificare l’inottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente al medesimo Ministero.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Il beneficio riconosciuto dal giudicato deve essere attuato mediante accredito delle somme sulla carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione.
art. 74 c.p.a.
Nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, il giudice decide con sentenza in forma semplificata.
La manifesta fondatezza della domanda ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.
art. 114, comma 4, c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata, poiché il Collegio ha ritenuto sufficienti gli interessi già dovuti e non proporzionata la misura rispetto all’importo da corrispondere.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza può essere proposta senza previa diffida dell’amministrazione obbligata all’esecuzione del giudicato.
- Il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 per l’adempimento delle amministrazioni statali alle condanne pecuniarie è applicabile, con gli adattamenti necessari, anche nel giudizio di ottemperanza; ai fini di tale giudizio non è richiesta l’apposizione della formula esecutiva prevista per l’esecuzione civile.
- L’amministrazione intimata non può sottrarsi all’obbligo di ottemperanza invocando la competenza di un diverso organo centrale appartenente alla stessa amministrazione, poiché il responsabile del procedimento deve adottare il provvedimento finale quando competente o trasmettere gli atti all’organo competente.
- Quando un giudicato riconosce il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, l’obbligo conformativo può essere adempiuto mediante accredito delle somme dovute sulla carta elettronica, con gli accessori stabiliti dal titolo giudiziale.
- La penalità di mora nell’ottemperanza non deve essere applicata quando, in relazione all’importo contenuto da corrispondere e alla maturazione degli interessi, non risulti necessaria o proporzionata per assicurare l’esecuzione del giudicato.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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