Cassazione Penale, Sentenza n. 40361/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato impugnava la conferma della condanna per il reato di cui all'art. 642 c.p. sostenendo: (1) vizio della motivazione per omessa valutazione delle censure sull'inattendibilità delle dichiarazioni testimoniali, che invece erano state assunte a fondamento del giudizio; (2) violazione dell'art. 125 c.p.p. per la mancata giustificazione dell'ordinanza che, in sede di giudizio abbreviato, aveva disposto una perizia su temi non oggetto delle indagini; (3) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per aver condiviso le ipotesi del perito fondate su materiale dichiarativo la cui attendibilità non sarebbe stata valutata, deducendo che non poteva ricavarsi certezza probatoria dalle risultanze peritali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati i motivi: (1) la sentenza di merito aveva fondato la decisione sulle risultanze peritali che logicamente e scientificamente escludevano la compatibilità delle lesioni con la dinamica del sinistro così come narrata dall'imputato e dall'altro interessato; le conclusioni dei periti si basavano sulle caratteristiche oggettive delle lesioni e non sulle dichiarazioni testimoniali indicate dal ricorrente; (2) in sede di giudizio abbreviato il giudice può integrare d'ufficio la prova con perizia e tale scelta è discrezionale e non sindacabile in sede di legittimità; (3) il terzo motivo è generico e infondato perché il ricorrente non ha contestato specificamente i passaggi tecnico-scientifici della perizia, che hanno evidenziato lesioni compatibili con trauma da caduta dall'alto e non con l'investimento denunciato. Conseguentemente la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende per i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 642 cod. pen.
Indica il reato contestato nell'impugnazione; nel testo è solo richiamato come fattispecie oggetto del giudizio senza ulteriore interpretazione specifica
art. 125 cod. proc. pen.
Richiamato dalla difesa come norma invocata per censurare la perizia disposta in giudizio abbreviato; la Corte ha ritenuto la censura infondata perché il potere di integrazione probatoria del giudice in sede di giudizio abbreviato è discrezionale
art. 441, comma 5, cod. proc. pen.
Norma che riconosce al giudice il potere di integrazione probatoria ex officio anche nell'abbreviato; la Corte ha ricordato che tale potere non necessita di specifica motivazione e non è sindacabile in sede di legittimità, essendo valutazione discrezionale
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha applicato tale sanzione riconoscendo profili di colpa
Massime di principio
- La perizia tecnico-scientifica che valuta caratteristiche oggettive (es. natura delle lesioni) può prevalere sulle discordanti dichiarazioni testimoniali se esclusa la compatibilità logico-scientifica tra lesioni e narrato.
- In sede di giudizio abbreviato il giudice ha il potere discrezionale di integrare la prova d'ufficio (anche con perizia) in qualsiasi momento e tale scelta è difficilmente sindacabile in Cassazione salvo vizi evidenti nella motivazione o nel metodo.
- Per impugnare con successo una decisione fondata su perizia è necessario contestare specificamente la metodologia, le assunzioni tecniche o i passaggi logico-scientifici del perito; generiche affermazioni di inattendibilità delle testimonianze risultano insufficienti.
- La Corte di Cassazione può dichiarare il ricorso inammissibile e comminare sanzioni pecuniarie (spese e somme alla Cassa delle ammende) quando il ricorso risulti manifestamente infondato o rilevino profili di colpa nella promozione dell'impugnazione.
- Chi impugna deve formulare motivi precisi e non reiterativi: riproporre censure già esaminate dal merito senza aggiungere elementi nuovi espone al rischio di inammissibilità o rigetto per manifesta infondatezza.
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