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Sentenza

Sentenza del 20/05/2016 n. 10479 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato una dichiarazione annuale rettificativa a proprio favore, sostenendo di aver versato in eccesso Lire 8.882.000 per imposta sostitutiva sui titoli industriali relativa al 1993, applicando l'aliquota dello 0,25% invece di quella agevolata dello 0,10% prevista dalla legge. Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, la società aveva chiesto il rimborso. L'Agenzia delle Entrate ha contestato sia la possibilità di presentare, all'epoca, una dichiarazione integrativa favorevole al contribuente, sia il riconoscimento automatico del credito in assenza della documentazione necessaria a dimostrare il diritto all'aliquota agevolata.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata la prima censura dell'Agenzia: prima dell'introduzione della disciplina specifica sulle dichiarazioni integrative a favore del contribuente, tali dichiarazioni erano ammissibili senza un termine prefissato, salvo decadenze o esaurimento del rapporto tributario. Ha invece accolto la seconda censura: il mancato esercizio del potere di rettifica entro i termini non consolida automaticamente il credito indicato nella dichiarazione e non impedisce all'Amministrazione di contestare l'esistenza del proprio debito in sede di rimborso. Il contribuente deve provare l'indebito versamento e l'esistenza del credito, mentre l'Amministrazione può opporre fatti impeditivi. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del Lazio, in diversa composizione, per verificare nel merito la documentazione necessaria a dimostrare il credito.

Norme richiamate

  • Legge n. 77 del 1983, art. 9

    ritenuta agevolata dello 0,10%

    La norma prevedeva l'aliquota agevolata applicabile ai titoli industriali, il cui rispetto doveva essere dimostrato dal contribuente per ottenere il rimborso della maggiore imposta versata.

  • D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8-bis

    a decorrere dal 1 gennaio 2002 ha introdotto l'onere di presentare tempestiva ... una dichiarazione integrativa anche per l'ipotesi in cui siano stati dichiarati redditi maggiori del dovuto

    La disciplina, introdotta successivamente ai fatti, ha previsto termini specifici per le dichiarazioni integrative a favore del contribuente; non era però applicabile retroattivamente alla dichiarazione del 1994.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 9, commi 7 e 8

    stabiliva un termine per la presentazione della dichiarazione integrativa valevole soltanto in caso di rettifica "a favore del fisco"

    Nel regime precedente alla disciplina del 1998, la dichiarazione integrativa a favore del contribuente era generalmente emendabile senza limiti temporali specifici, salvo decadenze o esaurimento del rapporto tributario.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38

    pone a carico del contribuente, che assume di avere versato una somma superiore al dovuto, l'onere di dimostrare l'inesistenza totale o parziale dell'obbligo di versamento

    La richiesta di rimborso avvia una procedura autonoma nella quale il contribuente deve provare il pagamento indebito e l'ammontare del credito; la decadenza dal potere di accertamento non rende automaticamente dovuto il rimborso.

  • Codice civile, art. 2697

    Chi pretende un diritto deve dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa; pertanto il contribuente deve provare i presupposti del rimborso, mentre l'Amministrazione può dimostrare fatti impeditivi o contrari.

Massime di principio

  • La mancata rettifica di una dichiarazione entro i termini di accertamento non trasforma automaticamente il credito dichiarato in un diritto definitivo al rimborso.
  • La decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertare maggiori imposte non le impedisce di contestare, in una successiva procedura di rimborso, l'esistenza o l'ammontare del credito vantato dal contribuente.
  • Chi chiede un rimborso deve documentare sia l'avvenuto pagamento sia l'inesistenza, totale o parziale, dell'obbligo tributario, inclusi i requisiti per eventuali aliquote agevolate.
  • Le dichiarazioni integrative a favore del contribuente possono essere ammesse secondo la disciplina vigente al momento dei fatti; l'introduzione successiva di termini specifici non rende automaticamente invalide le dichiarazioni precedenti.
  • La procedura di rimborso e il procedimento di rettifica della dichiarazione sono distinti: la scadenza dei termini del secondo non determina necessariamente l'accoglimento della prima.

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