Cassazione Penale, Sentenza n. 2835/2023 del 23/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza che aveva confermato la condanna di Mazzo per il reato indicato in sentenza (art. 336 cod. pen.). Il difensore ha proposto due motivi principali: (1) errata applicazione dell'art. 336 cod. pen., sostenendo che la condotta del Mazzo al più configurerebbe il reato di resistenza a pubblico ufficiale o una resistenza passiva costituita da minacce astratte e inidonee; (2) manifesta illogicità della motivazione, deducendo che le minacce sarebbero state pronunciate dopo la redazione del verbale, in un contesto che ne avrebbe dimostrato l'inidoneità coercitiva. Successivamente il difensore ha chiesto, con memoria, la riqualificazione ai sensi degli artt. 337 o 616 cod. pen., il proscioglimento per esiguità del danno o del pericolo o, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti generiche e la riduzione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi non deducibili in questa sede e manifestamente infondati. Ha ritenuto corretta la ricostruzione di merito secondo la quale Mazzo, dopo essersi sottratto al controllo su strada, una volta raggiunto e controllato il veicolo (privo di revisione), si è rifiutato di fornire generalità e documenti e ha proferito minacce volte a costringere gli operanti a omettere la redazione dell'atto d'ufficio. La Corte ha richiamato la distinzione tra il reato di minaccia a pubblico ufficiale e quello di resistenza (la prima quando la minaccia mira a impedire un atto anteriormente all'inizio della sua esecuzione; la seconda quando la violenza o minaccia si verifica durante il compimento dell'atto d'ufficio) e ha ritenuto la qualificazione della condotta operata dai giudici di merito corretta. Le richieste introdotte solo nella memoria (proscioglimento per minima entità e riconoscimento delle attenuanti generiche) sono state ritenute nuove e, quindi, inammissibili. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di 3.000 euro a favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 336 cod. pen.
Norma indicata quale titolo di accusa nella sentenza di merito; la Corte ha ritenuto fondata la qualificazione della condotta come minaccia a pubblico ufficiale diretta a costringere gli operanti a omettere un atto dell'ufficio, applicando correttamente i principi sulla temporalità e finalità della minaccia rispetto all'atto d'ufficio
art. 337 cod. pen.
Citato dal difensore come possibile riqualificazione (reato diverso), la Corte ha richiamato il principio di distinzione tra resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, precisando che l'articolazione del reato dipende dal momento e dalla finalità della condotta
art. 616 cod. pen.
Richiamato dal difensore in via alternativa per una diversa qualificazione del fatto; la Corte non ha accolto la richiesta di riqualificazione, ritenendo infondate le argomentazioni difensive e confermando la valutazione di merito
Massime di principio
- Valutare sempre la sequenza cronologica: il momento in cui interviene la violenza o la minaccia (prima dell'inizio dell'atto d'ufficio vs durante l'atto) è determinante per la qualificazione tra minaccia a pubblico ufficiale e resistenza.
- Analizzare la finalità della condotta: se la minaccia è diretta a costringere il pubblico ufficiale a omettere o a non iniziare un atto d'ufficio, è configurabile il reato di minaccia a pubblico ufficiale; se l'ostacolo è posto mentre l'atto è in corso, può ricorrere la resistenza.
- Considerare l'idoneità e la concretezza della minaccia nel contesto fattuale: la presenza di terzi e la gravità delle espressioni possono aumentare l'effetto intimidatorio e la rilevanza penale della condotta.
- Non è efficace in Cassazione introdurre nuovi motivi o richieste (es. attenuanti, proscioglimenti per minima entità) in memorie successive se non sono collegati ai motivi originari del ricorso: tali argomentazioni possono essere ritenute inammissibili.
- La Corte di legittimità tende a valutare la condotta nel suo complesso e a dar peso alla ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito quando essa è lineare e coerente; la mera differente interpretazione difensiva della prova non è sufficiente a ribaltare la qualificazione giuridica.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2607/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2612/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2614/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2617/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2618/2023 del 23/01/2023
- Sentenza penale · 23 gen 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 2619/2023 del 23/01/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →