Cassazione Civile, Ordinanza n. 35868/2022 del 06/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento relativa a sanzioni IVA per l'anno d'imposta 2003, notificata a un socio indicato come coobbligato solidale per debiti della società. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella, e la decisione era stata confermata in appello dalla CTR, che aveva ritenuto tardiva la notifica al socio e aveva escluso che la notifica eseguita alla società potesse impedire la decadenza nei confronti del coobbligato. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe pronunciato ultrapetita annullando anche la cartella notificata alla società, mentre il contribuente avrebbe dedotto solo eccezioni personali; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973, degli artt. 37 e 40 d.l. n. 223/2006 convertito nella l. n. 248/2006, e dell'art. 1310 c.c., assumendo che la tempestiva notificazione della cartella alla società era idonea a impedire la decadenza anche nei confronti del socio solidale. Equitalia ha aderito con ricorso incidentale, e il contribuente ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo insussistente il vizio di ultrapetizione perché la CTR aveva effettivamente esaminato la cartella notificata al socio quale responsabile solidale per il debito della società. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, la tempestiva notificazione della cartella a uno dei coobbligati impedisce la decadenza prevista dall'art. 25 d.P.R. n. 602/1973 anche nei confronti dell'altro coobbligato solidale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
La CTR non ha pronunciato oltre la domanda perché ha deciso sulla cartella riferita al socio coobbligato, oggetto del giudizio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.
art. 25, primo comma, lett. a), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La tempestiva notifica della cartella a uno dei coobbligati impedisce la decadenza dal potere di riscossione anche verso l'altro coobbligato solidale.
art. 1310 c.c.
È richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'estensione degli effetti interruttivi o impeditivi nei confronti del coobbligato solidale.
artt. 37 e 40 d.l. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. nella l. 4 agosto 2006, n. 248
Sono richiamati congiuntamente alla disciplina della riscossione e della notifica della cartella di pagamento.
Massime di principio
- Nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo, la notificazione tempestiva della cartella a uno dei coobbligati solidali impedisce la decadenza prevista per la riscossione anche nei confronti degli altri obbligati solidali.
- In presenza di responsabilità solidale per il debito tributario, la notifica effettuata al debitore principale o a un coobbligato può produrre effetti utili anche verso il diverso coobbligato quanto al rispetto del termine decadenziale.
- Non sussiste ultrapetizione quando il giudice di merito decide sulla cartella effettivamente dedotta in giudizio, anche se il contribuente abbia formulato eccezioni riferite alla propria posizione personale, purché il thema decidendum comprenda la pretesa azionata nei suoi confronti quale responsabile solidale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35729/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35730/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35731/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35732/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35734/2022 del 06/12/2022
- ordinanza_civile · 6 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 35735/2022 del 06/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →