Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 1053/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima) n. 378/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202601838

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro il provvedimento amministrativo fondato sulla carenza documentale della pratica di nulla osta al lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione dell'immigrazione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'interessato ha appellato l'ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina, che aveva negato la tutela cautelare rilevando l'oggettiva carenza documentale della pratica. A sostegno dell'appello è stata invocata documentazione depositata in un separato giudizio dal datore di lavoro, una società di trasporto, relativa alla comunicazione al Centro per l'impiego territoriale volta a verificare l'indisponibilità di un lavoratore per la mansione richiesta già presente sul territorio nazionale. La parte ha sostenuto, in sostanza, che tale integrazione documentale consentisse di superare i rilievi dell'Amministrazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare e confermato la reiezione della domanda cautelare. Ha ritenuto che la documentazione prodotta in separato giudizio non superasse la carenza documentale rilevata dall'Amministrazione, poiché la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale costituisce, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 286/1998, un adempimento necessariamente antecedente alla richiesta nominativa di nulla osta al lavoro del cittadino straniero. Nel caso concreto, invece, la comunicazione al Centro per l'impiego era intervenuta successivamente alla richiesta nominativa e non poteva quindi sanare la carenza originaria della pratica. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado.

  • art. 22 d.lgs. 286/1998

    la suddetta verifica presso il CIT preceda -e non segua come nella fattispecie- la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro di cittadino straniero

    La verifica presso il Centro per l'impiego territoriale sull'indisponibilità di un lavoratore già presente sul territorio nazionale deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta al lavoro; il suo svolgimento successivo non supera la carenza documentale originaria della pratica.

Massime di principio

  • Nel procedimento per il rilascio del nulla osta al lavoro di un cittadino straniero, la verifica presso il Centro per l'impiego territoriale dell'indisponibilità di un lavoratore per la mansione richiesta deve precedere la richiesta nominativa di nulla osta.
  • La documentazione relativa a un adempimento procedimentale preliminare, prodotta solo dopo la presentazione della richiesta nominativa e depositata in un separato giudizio, non consente di superare la carenza documentale originaria della pratica.
  • In sede di appello cautelare, la conferma della carenza documentale rilevata dal primo giudice giustifica il rigetto della domanda cautelare quando l'integrazione invocata non dimostri il tempestivo svolgimento dell'adempimento richiesto dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareTermini del procedimentoOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.