Cassazione Penale, Ordinanza n. 36004/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per omicidio stradale, in relazione a un investimento di pedone con esito mortale. Nel ricorso deduceva vizio di violazione di legge e vizio di motivazione, contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La censura era quindi rivolta non alla responsabilità per il reato, ma esclusivamente al trattamento sanzionatorio e, in particolare, alla mancata concessione del beneficio attenuante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto congrua e non illogica la motivazione della Corte territoriale sul diniego delle attenuanti generiche, fondata sulla personalità dell'imputato ritenuta incline alla trasgressione delle regole, sul fatto che guidasse un motociclo senza patente, sulla gravità dell'evento mortale e sull'assenza di elementi positivi tali da giustificare il beneficio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 589-bis c.p.
Norma incriminatrice contestata e posta a fondamento della condanna per la fattispecie di omicidio stradale conseguente all'investimento mortale di un pedone.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 62-bis c.p.
Richiamato implicitamente come base normativa del diniego delle attenuanti generiche, la cui concessione è rimessa a una motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi.
Massime di principio
- Nel motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice non è tenuto a prendere in considerazione analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti, essendo sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sulla sola assenza di elementi o circostanze di segno positivo a favore dell'imputato.
- Una motivazione che valorizzi la personalità dell'imputato, la gravità del fatto e l'assenza di fattori positivi è idonea a sorreggere il diniego delle attenuanti generiche, se non presenta vizi logici o giuridici manifesti.
- Quando il ricorso per cassazione è manifestamente infondato e l'inammissibilità non deriva da causa non colpevole, si applicano le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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