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Ordinanza

Ordinanza n. 1443/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento prot. n. MIC|MIC_SABAP-NA_U019|16/02/2026|0003223-P reso il 16.2.2026 dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, notificato in pari data alla ricorrente, con il quale l’Amministrazione ha espresso parere negativo al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una postazione per telecomunicazioni di proprietà della Cellnex Italia S.p.A. e relativa installazione dell’impianto del gestore Wind Tre S.p.A.; - del provvedimento Disposizione Dirigenziale del Comune di Napoli – Area Ambiente – Servizio tutela dell’ambiente, della salute e del paesaggio prot. n. DISP/2026/0001972 del 2.3.2026, notificato in pari data alle ricorrenti, con il quale l’Amministrazione ha espresso il “DINIEGO istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 259/2003, inerente alla realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni di proprietà della società Cellnex Italia S.p.A. sul quale installare impianti radioelettrici della società Wind Tre S.p.A., nel comune di Napoli in via Ponte dei Granili n. 57, quartiere Zona Industriale, su immobile censito al NCT Foglio 153 particella 149 – NCEU sez. MER foglio 10 particella 149”; - del provvedimento prot. n. 22034 del 3.12.2025 reso dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli di preavviso di rigetto dell’istanza delle ricorrenti; - del provvedimento prot. n.1049402 del 14.11.2025 del Comune di Napoli – Area Ambiente – Servizio tutela dell’ambiente, della salute e del paesaggio di proposta di diniego all’istanza delle ricorrenti; - ove occorra e per quanto di interesse, del parere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio n. 79/25 dell’8.5.2025 all’istanza presentata dalla ricorrente; - ove occorra e per quanto di interesse, del parere reso dalla Commissione Locale per il Paesaggio n. 93/25 del 5.6.2025 all’istanza presentata dalla ricorrente; - nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202602990

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha ritenuto che le esigenze cautelari rappresentate dalla ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la fissazione dell’udienza di merito, compatibilmente con il carico della Sezione. Non ha quindi disposto la sospensione dei provvedimenti impugnati né ha definito il merito della controversia. Ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione di merito al 13 aprile 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego dell’autorizzazione paesaggistica e diniego dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 44 d.lgs. 259/2003 per la realizzazione di un’infrastruttura per telecomunicazioni destinata all’installazione di impianti radioelettrici

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il parere negativo della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, il successivo diniego del Comune di Napoli all’autorizzazione prevista dall’art. 44 d.lgs. 259/2003, il preavviso di rigetto, la proposta comunale di diniego e, ove occorrenti, i pareri della Commissione Locale per il Paesaggio. Gli atti contestati riguardano la realizzazione, in Napoli, di una postazione per telecomunicazioni di proprietà della ricorrente sulla quale installare impianti radioelettrici del gestore Wind Tre S.p.A. Il testo dell’ordinanza non espone specifici motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, né illustra le censure relative al procedimento autorizzatorio o alla valutazione paesaggistica.

Norme richiamate

  • art. 44 d.lgs. 259/2003

    "DINIEGO istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. 259/2003"

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’autorizzazione comunale richiesta per la realizzazione dell’infrastruttura per telecomunicazioni; l’ordinanza non ne offre un’interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale disciplina della domanda cautelare; il TAR ha ritenuto sufficiente, per la tutela cautelare, la fissazione dell’udienza di merito.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaTelecomunicazioni e impianti radioTutela cautelare
RamiBeni culturali e paesaggioEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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