Cassazione Penale, Sentenza n. 47832/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che aveva confermato la condanna di Pizzolante per i reati di cui agli artt. 496 e 385 c.p. e art. 4 legge n. 895/1967. Con un unico motivo il ricorrente denunciava vizi di motivazione e erronea applicazione della legge penale, lamentando specificamente: 1) mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze generiche sulle aggravanti; 2) mancata applicazione di misure alternative alla detenzione (libertà controllata o semidetenzione); 3) disapplicazione della recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi di appello erano intrinsecamente generici e privi di puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei riferimenti alla motivazione impugnata. Inoltre la Corte ha evidenziato che il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti era precluso dalla recidiva reiterata. È richiamato il principio per cui l'inammissibilità dell'impugnazione deve essere rilevata anche in sede di legittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 496 cod. pen.
Norma contestata nella condanna di merito; nella sentenza di cassazione non è stata operata una nuova interpretazione sostanziale della norma, ma la conferma della condanna di merito è rimasta impregiudicata dal vizio di ammissibilità dell'impugnazione
art. 385 cod. pen.
Norma contestata nella condanna di merito; la Cassazione non ha esaminato nel merito la fondatezza della contestazione rispetto a questa norma a causa dell'inammissibilità del ricorso
art. 4 legge n. 895 del 1967
Norma applicata in primo e secondo grado; la Cassazione non ha affrontato nel merito eventuali censure relative all'interpretazione o applicazione della norma per assenza di ammissibilità del ricorso
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale applicata per conseguenza alla dichiarazione di inammissibilità: determina la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende
Giurisprudenza della Cassazione (principio sull'inammissibilità)
Sez. 3, n. 20356 del 02/12/2020 (Mirabella) e Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014
Principio consolidato secondo il quale l'inammissibilità di motivi generici di impugnazione deve essere rilevata anche in sede di legittimità e che il difetto di motivazione della sentenza di appello rispetto a motivi generici non può formare oggetto di ricorso per Cassazione
Massime di principio
- Un motivo di appello generico e privo di riferimenti puntuali alla motivazione impugnata è inammissibile e rende il ricorso per Cassazione destinato alla declaratoria di inammissibilità
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio l'inammissibilità dell'impugnazione anche se il giudice d'appello non l'ha dichiarata
- La presenza di recidiva reiterata può precludere il riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti; chi chiede la prevalenza deve affrontare e confutare espressamente l'incidenza della recidiva
- Per ottenere misure alternative alla detenzione in sede di impugnazione è necessario un'esposizione motivata e specifica che consideri ostacoli come la recidiva; argomentazioni generiche sono inefficaci
- Se il ricorrente perde per inammissibilità, ne può conseguire l'imposizione di spese e sanzioni pecuniarie (es. art. 616 c.p.p.), quindi è essenziale che il difensore curi forma e specificità dei motivi di impugnazione
- Le censure di diritto in Cassazione richiedono collegamenti chiari tra le questioni sollevate e la motivazione impugnata; non è sufficiente enunciare profili generali di illegittimità
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