Cassazione Civile, Ordinanza n. 11037/2025 del 27/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministratori e sindaci)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di responsabilità promossa da una società, poi incorporata e trasformata nell'attuale ricorrente, contro l'amministratore delegato, alcuni amministratori non esecutivi, alcuni sindaci e un amministratore della capogruppo, per ottenere il risarcimento dei danni asseritamente derivati da operazioni finanziarie infragruppo ritenute pregiudizievoli. In sintesi, l'amministratore delegato avrebbe disposto un'operazione di credito e di cessione del credito collegata a società del gruppo, su influenza del vertice della controllante, con successivo fallimento della debitrice principale e infruttuosa esecuzione verso l'altra debitrice; la società attrice sosteneva che gli altri amministratori e i sindaci avessero omesso i dovuti controlli e che un ulteriore soggetto avesse indotto l'amministratore delegato all'inadempimento del mandato gestorio. In appello la società, divenuta BPER Services e poi BPER Banca, ha censurato: la mancata correzione dell'ammontare del danno; il rigetto della domanda contro gli amministratori non esecutivi, che avrebbero dovuto revocare la delega o vigilare sul generale andamento della gestione; il rigetto contro i sindaci, che avrebbero dovuto reagire convocando l'assemblea o segnalando la vicenda al pubblico ministero; il rigetto contro il soggetto indicato come influente sulla gestione, la cui responsabilità sarebbe stata extracontrattuale per aver indotto l'amministratore delegato a violare il mandato. Davanti alla Cassazione la ricorrente ha dedotto, in sintesi, violazione degli artt. 586, 102 e 110 c.p.c. per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dello Stato dopo la rinuncia all'eredità da parte della vedova del defunto amministratore; violazione delle norme sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci (artt. 2392, 2384 e 2407 c.c., nel testo previgente) per non avere la Corte valutato l'obbligo di vigilanza e di reazione; violazione degli artt. 132, 1223 e 2697 c.c. per avere la Corte escluso la prova del danno e ritenuto la motivazione incomprensibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che non vi fosse un litisconsorzio necessario e che la rinuncia all'eredità facesse venir meno la qualità di erede, escludendo quindi la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dello Stato. Quanto ai motivi sulla responsabilità di amministratori e sindaci, li ha reputati manifestamente inammissibili perché non denunciavano un'erronea interpretazione delle norme, ma contestavano la valutazione del caso concreto compiuta dal giudice di merito. Quanto al motivo sul danno, la Corte ha escluso il vizio motivazionale e ha ribadito che la censura riguardava in realtà la valutazione delle prove e non la violazione degli artt. 1223 e 2697 c.c. Il ricorso incidentale condizionato degli eredi di uno dei convenuti è stato assorbito. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 586 c.c.
richiamato dalla ricorrente in tema di acquisto dell'eredità da parte dello Stato, ma ritenuto non pertinente alla fattispecie perché non sussisteva un litisconsorzio necessario con lo Stato
art. 102 c.p.c.
la Corte precisa che l'integrazione del contraddittorio è dovuta solo quando la decisione debba pronunciarsi nei confronti di più parti necessarie; nel caso di azione di responsabilità verso amministratori e sindaci il litisconsorzio è meramente facoltativo
art. 110 c.p.c.
richiamato nel motivo sul subentro degli eredi, ma senza fondare un obbligo di integrazione del contraddittorio nel caso concreto
art. 2392 c.c.
norma invocata per la responsabilità degli amministratori, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché mirava a contestare la valutazione di fatto della Corte d'appello
art. 2384 c.c.
norma invocata per i poteri degli amministratori delegati e non delegati; la Corte ha rilevato che il motivo non denunciava un errore di sussunzione ma una diversa lettura del materiale probatorio
art. 2407, comma 2, c.c.
norma invocata per la responsabilità dei sindaci; la Corte ha ritenuto che la doglianza non colpisse la norma ma la valutazione del comportamento concreto dei sindaci compiuta dal giudice di merito
art. 132 c.p.c.
richiamato per dedurre un vizio di motivazione, ma la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e non apparente
art. 1223 c.c.
richiamato per sostenere la risarcibilità del danno; la Corte osserva che il motivo contestava in realtà l'apprezzamento del materiale probatorio sulla sussistenza del danno
art. 2697 c.c.
la sua violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere della prova alla parte sbagliata; non quando si contesta l'esito della valutazione delle prove
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante
art. 12 preleggi
utilizzato per il canone interpretativo che conduce alla riduzione del controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale
art. 459 c.c.
richiamato in parallelo all'art. 521 c.c. per spiegare la retroattività dell'accettazione dell'eredità
art. 521 c.c.
la rinuncia all'eredità produce effetto retroattivo e fa considerare il rinunciante come mai chiamato
art. 528 c.c.
richiamato per escludere i presupposti della giacenza dell'eredità
art. 565 c.c.
richiamato per escludere la sussistenza di chiamati ulteriori entro il sesto grado
art. 300 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di interruzione del processo per morte della parte
art. 303 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in connessione con la riassunzione e la prosecuzione del processo
art. 350, comma 2, c.p.c.
invocato nel ricorso incidentale per dedurre nullità della sentenza d'appello, ma il motivo è rimasto assorbito
art. 137 c.p.c. e ss.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di notificazioni e validità degli atti processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti del raddoppio del contributo unificato, se dovuto
Massime di principio
- In un'azione di responsabilità contro amministratori e sindaci di società di capitali, la responsabilità risarcitoria dei convenuti è normalmente configurabile come obbligazione solidale passiva; ne deriva che il litisconsorzio è facoltativo e il creditore può agire o impugnare contro uno soltanto o contro alcuni soltanto dei presunti corresponsabili.
- L'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. non può essere invocata quando il soggetto da chiamare non sia litisconsorte necessario della controversia; la mera esigenza di estendere il giudizio a un terzo non trasforma la causa in inscindibile.
- La rinuncia all'eredità opera retroattivamente: il rinunciante è considerato come se non fosse mai stato chiamato e, quindi, non assume la qualità di successore universale rilevante ai fini del litisconsorzio nel processo pendente.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile se, sotto la rubrica della violazione di legge, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 2392, 2384 e 2407 c.c. non è configurabile quando si censura soltanto l'apprezzamento concreto del comportamento di amministratori e sindaci, senza indicare un errore nell'interpretazione della norma astratta.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. sussiste solo se il giudice attribuisce erroneamente l'onere della prova a una parte diversa da quella onerata; non sussiste quando si contesta semplicemente che il giudice abbia ritenuto non raggiunta la prova.
- Il vizio motivazionale deducibile in cassazione, dopo la riforma del 2012, è limitato all'anomalia motivazionale che rende la motivazione del tutto apparente, mancante o incomprensibile; non è sindacabile il mero difetto di sufficienza della motivazione.
- Nell'accertamento del danno risarcibile in sede di responsabilità societaria, il giudice di merito può escludere il danno se ritiene che le risorse impiegate nell'operazione provenissero in larga parte da soggetti terzi e che, all'esito della ricapitalizzazione, gli effetti economici negativi siano stati neutralizzati; tale apprezzamento, se logicamente motivato, non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
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