Sentenza n. 141/2026 - Lecce, Sezione 3
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS- del Tribunale Ordinario di Lecce, resa nel procedimento n. -OMISSIS-, pubblicata il 21.09.2023, notificata il 28 marzo 2024 con cui il Tribunale Civile di Lecce ha rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo n.-OMISSIS- del 24 agosto 2019 (con il quale il Tribunale di Lecce ingiungeva al Comune di Vernole, di pagare in favore di -OMISSIS-, la somma di € 113.710,00, oltre interessi come da domanda (interessi di mora ex D. Lgs. 231/2002, come modificato dal D. Lgs 192/2012) dalla emissione delle singole fatture all’effettivo soddisfo, nonché le spese e compensi del procedimento, che liquidava in € 406,50 per spese e in € 2.000,00 per competenze, oltre accessori e rimborso spese forfettario), condannando il Comune di Vernole al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 14.104,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, I.V.A. e C.A.P. come per legge.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione di un decreto ingiuntivo e della sentenza civile che ne aveva confermato la definitività, recanti la condanna del Comune al pagamento di somme, interessi e spese
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza al giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo e sulla successiva sentenza del Tribunale civile di Lecce, deducendo il mancato pagamento integrale del credito. Dopo la pronuncia civile, il Comune aveva versato soltanto gli importi relativi a due fatture, per complessivi euro 62.400,00, mentre residuava il pagamento delle somme riconosciute nel titolo giudiziale, comprensive di interessi moratori e spese dei procedimenti monitorio e di opposizione. Il ricorrente ha chiesto quindi l’ordine di integrale esecuzione del giudicato, con eventuale nomina di un commissario ad acta. Il Comune si è costituito affermando che era in corso l’attività istruttoria per reperire le somme necessarie e per evitare la nomina del commissario ad acta. Il giudizio è stato rinviato due volte per consentire alle parti di formalizzare un’intesa transattiva, ma alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026 è stato deciso senza che l’adempimento risultasse completato. Il TAR ha verificato la ritualità del ricorso, il rispetto del dimezzamento dei termini e la decorrenza del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza. Ha ritenuto esperibile il giudizio ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., poiché il decreto ingiuntivo non opposto o divenuto definitivo per il rigetto dell’opposizione, al pari della sentenza passata in giudicato, costituisce titolo idoneo per l’ottemperanza nei confronti della pubblica amministrazione. Ha inoltre ritenuto rispettati i presupposti processuali, compresi la notificazione del ricorso, il termine dimezzato per il deposito e il termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti della PA, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo. Accertato il mancato integrale pagamento, ha ordinato al Comune di Vernole di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, pagando al ricorrente tutte le somme riconosciute dal decreto ingiuntivo e dalla sentenza, al netto di quanto già versato, oltre agli interessi moratori ex d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012, decorrenti dalle singole fatture fino all’effettivo soddisfo, nonché le spese e i compensi dei procedimenti monitorio e di opposizione. La nomina del commissario ad acta è stata riservata a una fase successiva, in caso di ulteriore inadempimento e previa istanza dell’interessato. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario
Il giudizio di ottemperanza è utilizzabile per ottenere l’attuazione dei provvedimenti del giudice ordinario passati in giudicato o ad essi equiparati, inclusi il decreto ingiuntivo divenuto definitivo e la sentenza che ne conferma gli effetti.
art. 87, comma 3, c.p.a.
dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso
Nel rito camerale dell’ottemperanza si applica il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso, ritenuto rispettato nel caso concreto.
art. 114, comma 2, c.p.a.
La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza e i relativi presupposti processuali; il TAR ne ha verificato il rispetto in relazione alla notificazione del ricorso e alla definitività del titolo.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
l’azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla Pubblica Amministrazione del titolo esecutivo
Il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo alla PA deve essere decorso inutilmente prima di poter procedere in via esecutiva; il TAR ha ritenuto integrato tale presupposto.
d.lgs. 231/2002, come modificato dal d.lgs. 192/2012
Gli interessi moratori riconosciuti nel titolo giudiziale decorrono dall’emissione delle singole fatture fino all’effettivo pagamento.
art. 91 c.p.c.
Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono state poste a carico del Comune.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti di una pubblica amministrazione per ottenere l’attuazione di un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, anche perché confermato da una sentenza che abbia rigettato l’opposizione, trattandosi di un provvedimento equiparato alla sentenza passata in giudicato ai fini dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando il titolo giudiziale dispone il pagamento di somme di denaro e l’amministrazione ha eseguito soltanto parzialmente la condanna, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento del residuo, detraendo quanto già versato e includendo gli interessi e le spese riconosciuti nel titolo.
- Nei confronti della pubblica amministrazione, l’esecuzione del titolo per obbligazioni pecuniarie presuppone il decorso infruttuoso del termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può riservare la nomina di un commissario ad acta, da disporre, nel caso concreto, previa istanza dell’interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →