Sentenza n. 11/2026 - Latina, Sezione 1
per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto dello Sportello unico per l’immigrazione di Latina del -OMISSIS-, codice pratica -OMISSIS-, con il quale è stata disposta la revoca del nulla osta all’ingresso rilasciato in favore di-OMISSIS- il 6 marzo 2025 su istanza del datore di lavoro-OMISSIS- del 12 febbraio 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dello Sportello unico per l'immigrazione di Latina di revoca del nulla osta all'ingresso per la presenza di presunti reati ostativi a carico del datore di lavoro e per la scadenza del suo permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratore straniero e datore di lavoro)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, chiedendone anche la sospensione, la revoca del nulla osta all'ingresso già rilasciato al lavoratore straniero su istanza del datore di lavoro. Hanno dedotto, tra l'altro, la violazione dell'art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 e l'eccesso di potere, sostenendo che dalle certificazioni del casellario giudiziario non risultava alcuna condanna del datore di lavoro per i reati ostativi previsti dalla legge; la violazione degli artt. 5, comma 9-bis, d.lgs. n. 286/1998 e 42, comma 2, d.l. n. 73/2022, conv. nella l. n. 122/2022, sostenendo che la scadenza sopravvenuta del titolo di soggiorno del datore di lavoro fosse irrilevante rispetto al nulla osta già rilasciato e comunque superata dalla presentazione della domanda di rinnovo; nonché la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione, poiché l'amministrazione non aveva indicato quali fossero gli specifici reati ostativi né aveva dimostrato la loro esistenza. Il giudice ha inoltre esaminato il richiamo amministrativo all'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999, rilevandone l'inidoneità, in quanto disposizione già annullata con efficacia erga omnes per contrasto con il principio di ragionevolezza.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto manifestamente fondati i motivi relativi all'assenza di prova dei reati ostativi e al difetto di motivazione, assorbendo il primo e il quinto motivo. L'art. 22, comma 5-bis, d.lgs. n. 286/1998 attribuisce all'amministrazione un potere vincolato di rifiuto o revoca solo quando risultino condanne, anche non definitive, per gli specifici reati indicati dalla norma e intervenute nell'ultimo quinquennio; trattandosi di disciplina eccezionale, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva. Nel caso concreto, la motivazione dell'atto era generica e apparente e si riferiva a una condanna la cui esistenza risultava esclusa dalla documentazione giudiziaria prodotta. Anche la relazione amministrativa successiva non aveva individuato il concreto reato ostativo. Il richiamo all'art. 31, comma 2, d.P.R. n. 394/1999 è stato ritenuto inidoneo, perché tale disposizione era stata annullata con efficacia erga omnes e non poteva fondare la revoca. Il TAR ha condannato l'amministrazione al pagamento di euro 1.500,00, oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Il rifiuto o la revoca del nulla osta al lavoro dello straniero sono consentiti, in via vincolata, quando il datore di lavoro abbia riportato, anche con sentenza non definitiva e nell'ultimo quinquennio, condanne per gli specifici reati indicati dalla norma. La disposizione è eccezionale e non può essere interpretata estensivamente.
art. 5, comma 9-bis, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Richiamato dai ricorrenti in relazione alla permanenza sul territorio nazionale del datore di lavoro dopo la scadenza del titolo di soggiorno e alla presentazione della domanda di rinnovo.
art. 42, comma 2, d.l. 21 giugno 2022, n. 73, conv. nella l. 4 agosto 2022, n. 122
Indicato quale base normativa del provvedimento di revoca del nulla osta; il giudice ne ha valutato l'applicazione insieme alla disciplina del testo unico immigrazione.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
La motivazione del provvedimento “deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.
La motivazione deve individuare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. È apparente e illegittima quella che richiama genericamente reati ostativi senza indicare lo specifico reato né dimostrarne l'esistenza.
art. 31, comma 2, d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394
Il richiamo alla disposizione non può fondare la revoca, poiché essa è stata annullata con efficacia erga omnes per contrasto con il principio di ragionevolezza, nella parte in cui collegava automaticamente conseguenze sfavorevoli alla mera denuncia.
art. 3 Cost.
Richiamato quale parametro di ragionevolezza in base al quale è stata annullata la disposizione regolamentare che prevedeva un automatismo sfavorevole fondato sulla mera denuncia.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, previo avviso alle parti.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Posto a fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti.
art. 10 reg. (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l'oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La revoca o il rifiuto del nulla osta al lavoro dello straniero per ragioni riconducibili a reati ostativi del datore di lavoro è un potere vincolato e può essere esercitato soltanto in presenza di una condanna, anche non definitiva, per uno degli specifici reati previsti dalla legge e intervenuta nel periodo temporalmente rilevante; trattandosi di disciplina eccezionale, non è ammessa un'interpretazione estensiva.
- Un provvedimento di revoca del nulla osta è illegittimo per motivazione apparente quando richiama genericamente la presenza di reati ostativi senza indicare quale specifica condanna sia contestata, la sua data e la corrispondenza con una delle fattispecie previste dalla legge, soprattutto quando la documentazione giudiziaria prodotta esclude l'esistenza del presupposto.
- L'amministrazione non può fondare la revoca del nulla osta su una disposizione regolamentare già annullata dal giudice amministrativo; quando la sentenza di annullamento della norma regolamentare è pubblicata nelle forme previste per la norma stessa, l'annullamento produce effetti erga omnes.
- La mera denuncia, non accompagnata da una condanna o da una verifica amministrativa individualizzata della colpevolezza o della pericolosità, non può determinare automaticamente l'impossibilità del datore di lavoro di assumere un lavoratore straniero né la revoca del nulla osta, in quanto tale automatismo contrasta con il principio di ragionevolezza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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