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Sentenza

Sentenza del 29/03/2018 n. 7609 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione della precedente sentenza della Corte di cassazione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c. e dell'art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Corte fosse incorsa in un errore percettivo decisivo. La precedente decisione aveva ritenuto che negli avvisi di accertamento fosse indicata l'aliquota IRPEF del 16,2%; dagli atti risultava invece che tale aliquota era riferita esclusivamente all'ILOR, mentre per l'IRPEF erano indicati soltanto il limite minimo e massimo, con la casella relativa all'aliquota applicata lasciata vuota. Tale omissione impediva al contribuente di comprendere con precisione il calcolo dell'imposta.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso per revocazione, riconoscendo l'esistenza di un errore di fatto interno alla precedente sentenza di cassazione e revocandola limitatamente alla decisione sul dodicesimo motivo. Ha quindi accolto tale motivo, cassato la sentenza della CTR della Sicilia nella parte relativa e deciso la causa nel merito, annullando gli avvisi di accertamento limitatamente all'IRPEF. Le spese di tutti i gradi e fasi del giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 391-bis c.p.c.

    Revocazione delle sentenze della Corte di cassazione

    Consente di chiedere la revocazione di una sentenza della Corte di cassazione quando ricorra un errore di fatto revocatorio.

  • Art. 395, n. 4, c.p.c.

    Errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa

    L'errore revocatorio deve consistere in una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, relativa a un fatto materiale decisivo, e non in una diversa o contestabile valutazione giuridica delle prove.

  • Art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    L'avviso di accertamento deve essere motivato

    L'avviso deve indicare in modo preciso e chiaro gli elementi essenziali della pretesa tributaria, compresa l'aliquota effettivamente applicata a ciascun importo imponibile. La sua omissione determina la nullità dell'atto, senza che sia necessario dimostrare uno specifico pregiudizio concreto.

  • Art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600 del 1973

    Accertamento del reddito delle persone fisiche

    È la disposizione richiamata per gli accertamenti dei redditi relativi agli anni d'imposta oggetto della controversia.

Massime di principio

  • Un avviso di accertamento deve consentire al contribuente di ricostruire autonomamente il calcolo dell'imposta: non è sufficiente indicare soltanto l'intervallo tra aliquota minima e massima, se manca l'aliquota concretamente applicata.
  • L'omessa indicazione dell'aliquota applicata può comportare la nullità dell'avviso per difetto di motivazione, senza che l'amministrazione possa superare il vizio dimostrando che il contribuente non ha subito un pregiudizio concreto.
  • La revocazione per errore di fatto della sentenza di cassazione è ammessa solo quando la Corte abbia percepito erroneamente un dato materiale risultante direttamente dagli atti; non può essere utilizzata per contestare una valutazione giuridica o probatoria.
  • Quando un'aliquota indicata nell'avviso si riferisce a un'imposta diversa da quella contestata, tale indicazione non può essere considerata sufficiente per motivare l'altra pretesa tributaria.
  • In presenza di un vizio formale decisivo dell'avviso, il giudice può annullare direttamente l'atto impositivo senza rinviare la causa, se non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

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