Sentenza n. 1267/2026 - Cagliari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rifiuto sull’istanza dell’11 marzo 2026 volta a estendere l’inserimento nell’elenco regionale degli enti abilitati a realizzare interventi di formazione professionale, per le macrotipologie A, B e C
Esito
La controversia
L’associazione ha agito contro l’inerzia della Regione sull’istanza presentata l’11 marzo 2026 per ottenere l’estensione dell’inserimento nell’elenco regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale finanziati con risorse pubbliche e in autofinanziamento, relativamente alle macrotipologie A (percorso formativo triennale sperimentale), B (formazione post-obbligo e formazione superiore) e C (formazione continua e permanente). Ha chiesto che la Regione fosse condannata a provvedere, con eventuale nomina di un commissario ad acta, riservando separata azione risarcitoria per il ritardo. In giudizio ha inoltre domandato le spese secondo soccombenza virtuale e causalità, sostenendo che la Regione aveva concluso il procedimento solo dopo la proposizione del ricorso, dopo diffide del 29 maggio e 26 giugno 2026 e oltre il termine legale. La Regione ha chiesto la compensazione, deducendo che l’istanza era priva della documentazione minima necessaria; la richiesta d’integrazione dell’8 giugno 2026 era stata tuttavia formulata dopo la scadenza del termine per provvedere e dopo il sollecito del 29 maggio, ed era stata riscontrata dall’associazione il 12 giugno.
La decisione
La Regione ha adottato la determinazione conclusiva prot. n. 68922 del 22 luglio 2026 dopo la notifica e il deposito del ricorso. Poiché il procedimento è stato quindi definito in via amministrativa e le parti hanno congiuntamente reiterato la richiesta di cessazione della materia del contendere, il TAR l’ha dichiarata. Ha però respinto la richiesta regionale di compensazione delle spese: la richiesta d’integrazione documentale era intervenuta soltanto dopo la scadenza del termine assegnato per provvedere e dopo il sollecito dell’associazione. Ha applicato la soccombenza virtuale e condannato la Regione a pagare 800 euro, oltre accessori di legge, tenendo conto della successiva sollecita definizione amministrativa della controversia.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Visto l’art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale della declaratoria di cessazione della materia del contendere, intervenuta dopo la definizione amministrativa del procedimento.
art. 117, comma 3, c.p.a.
nonché, in caso di mancato rispetto del termine che verrà indicato dal TAR, per la nomina, ai sensi del comma 3 dell’art. 117 del CPA, di un commissario ad acta che provveda in luogo della Regione Autonoma della Sardegna;
La disposizione è invocata per la richiesta subordinata di nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia; la definizione amministrativa sopravvenuta ha reso tale richiesta non più attuale.
art. 2-bis l. 241/1990
espressamente riservata l’azione di risarcimento dei danni cagionati all’Associazione ricorrente dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 bis della L. 241/90 e dell’art. 30, commi 2 e 4, CPA, da promuoversi con separato giudizio.
La disposizione è indicata come possibile fondamento di una separata domanda risarcitoria per l’inosservanza del termine procedimentale; la sentenza non decide tale domanda, che era stata espressamente riservata.
art. 30, commi 2 e 4, c.p.a.
espressamente riservata l’azione di risarcimento dei danni cagionati all’Associazione ricorrente dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi dell’art. 2 bis della L. 241/90 e dell’art. 30, commi 2 e 4, CPA, da promuoversi con separato giudizio.
Le disposizioni sono indicate come fondamento della riservata azione risarcitoria per il ritardo, ma non sono applicate per decidere una domanda di danni in questo giudizio.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione conclude il procedimento oggetto di un ricorso contro il silenzio nel corso del giudizio e le parti chiedono la cessazione della materia del contendere, il giudice può dichiararla ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- Ai fini della regolazione delle spese secondo soccombenza virtuale, rileva la condotta procedimentale che ha determinato la proposizione del ricorso: la richiesta d’integrazione documentale formulata solo dopo la scadenza del termine per provvedere e dopo il sollecito dell’istante non giustifica, nel caso concreto, la compensazione delle spese.
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