Sentenza n. 811/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del 2 febbraio 2021 con il quale la Prefettura della Provincia di Crotone ha rigettato il ricorso gerarchico inteso all’annullamento del decreto questorile cat. Cat. -OMISSIS- Divisione P.A.S.I./ Armi-Prot. Nr. -OMISSIS- che ha respinto la domanda della licenza di porto d’armi per uso caccia;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico contro il diniego questorile della licenza di porto d’armi per uso caccia
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il rigetto prefettizio del ricorso gerarchico proposto contro il diniego del Questore, deducendo violazione di legge, carenza e illogicità della motivazione, difetto di istruttoria, irragionevolezza e ingiustizia manifesta, anche in relazione agli artt. 3 e seguenti della l. 241/1990. Ha contestato, in particolare, la rilevanza di due segnalazioni per uso di sostanze stupefacenti, sostenendo che la prima fosse riferibile a un caso di omonimia e che la seconda riguardasse sostanza appartenente a un altro passeggero dell’autovettura da lui condotta; ha richiamato analisi di laboratorio del 2016 e del 2019 attestanti l’assenza di assunzione di stupefacenti. Ha inoltre dedotto che i procedimenti penali a suo carico si erano conclusi con archiviazioni o dichiarazioni di non doversi procedere e che non aveva riportato condanne. Infine, ha contestato la rilevanza dei rapporti di parentela con soggetti controindicati, non conviventi dopo il trasferimento della propria residenza. Il diniego questorile era fondato sul coinvolgimento in procedimenti penali, su numerosi precedenti e segnalazioni di polizia, su frequentazioni con soggetti controindicati, sulla segnalazione per uso di stupefacenti, sui legami familiari con soggetti gravati da precedenti o destinatari di provvedimenti ostativi in materia di armi e su un precedente diniego del 2017 fondato sulle medesime ragioni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, esaminando congiuntamente i motivi. Ha ritenuto che, in materia di armi, il diniego della licenza possa essere fondato non solo su condanne penali, ma anche su elementi idonei a denotare l’inaffidabilità del richiedente e il pericolo di abuso, indipendentemente dall’esito dei procedimenti penali. L’amministrazione ha effettuato una valutazione complessiva e non atomistica di una pluralità di elementi: numerose segnalazioni per condotte anche violente, frequentazioni con soggetti controindicati, segnalazioni per stupefacenti e rapporti familiari stretti con persone controindicate. Tali elementi, anche considerati separatamente dalle contestate segnalazioni per stupefacenti e dai procedimenti penali, sono stati ritenuti sufficienti a sostenere il giudizio predittivo di inaffidabilità e pericolosità. Il Collegio ha ritenuto non decisiva la mancata convivenza con i familiari controindicati, poiché la natura dei rapporti con padre e fratello rendeva non improbabile il rischio di accesso alle armi. Il giudizio amministrativo è stato reputato ragionevole, proporzionato, adeguatamente istruito e logicamente motivato. Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni dell’autorità di pubblica sicurezza è stato ritenuto limitato alla verifica di errori, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità, non riscontrati nel caso concreto. Il ricorrente è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre spese generali e accessori, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 11, comma 3, r.d. 773/1931 (TULPS)
Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego della autorizzazione.
La disposizione conferma che la permanenza o la sopravvenienza di circostanze indicative di inaffidabilità può giustificare la revoca dell’autorizzazione di polizia.
art. 39 r.d. 773/1931 (TULPS)
Il Prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.
La norma attribuisce rilievo alla capacità potenziale di abuso delle armi e consente una valutazione preventiva di pericolosità.
art. 43, comma 2, r.d. 773/1931 (TULPS)
La licenza può essere ricusata […] a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi.
Il diniego è legittimo quando il richiedente non dimostri buona condotta o non offra affidamento di non abusare delle armi; non è necessaria una condanna penale definitiva.
art. 75 d.P.R. 309/1990
La segnalazione amministrativa per uso di sostanze stupefacenti è stata considerata dall’autorità di pubblica sicurezza tra gli elementi valutabili ai fini dell’affidabilità nel rilascio della licenza.
art. 1, punto 5, d.m. 28 aprile 1998 del Ministero della Sanità
Il provvedimento richiama l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti tra le cause di non idoneità ai fini del rilascio o rinnovo del porto d’armi.
artt. 3 e seguenti l. 241/1990
Il TAR ha ritenuto rispettati gli obblighi di motivazione e istruttoria, reputando completa l’istruttoria e coerente la motivazione fondata sulla valutazione complessiva degli elementi di rischio.
Massime di principio
- Il diniego della licenza di porto d’armi può essere adottato anche in assenza di condanne penali, sulla base di fatti, vicende personali, segnalazioni e relazioni sociali concretamente idonei a far dubitare dell’affidabilità del richiedente e a evidenziare un prevedibile pericolo di abuso.
- In materia di autorizzazioni di polizia relative alle armi, l’amministrazione deve compiere una valutazione complessiva e non atomistica degli elementi disponibili; anche fatti non aventi autonoma rilevanza penale, o procedimenti penali conclusi senza condanna, possono concorrere al giudizio prognostico di inaffidabilità.
- I rapporti familiari stretti con soggetti controindicati possono essere valorizzati nel diniego della licenza di porto d’armi anche quando non sussista convivenza, se l’amministrazione motivi ragionevolmente sul rischio concreto o non improbabile che le armi possano giungere nella disponibilità dei familiari.
- Il rilascio dell’autorizzazione alla detenzione o al porto d’armi ha carattere eccezionale e presuppone che non sussista alcun pericolo apprezzabile di abuso, in ragione della prevalenza delle esigenze di incolumità e sicurezza pubblica.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni prognostiche e discrezionali dell’autorità di pubblica sicurezza in materia di armi non è sostitutivo e resta circoscritto alla verifica di errori, travisamento dei fatti o manifesta irrazionalità; non spetta al giudice sostituire la propria valutazione a quella amministrativa ragionevole e adeguatamente istruita.
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