Circolare numero 157 del 13-7-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che, per alcune categorie di personale impegnate in missione in condizioni di particolare disagio, spetta dal 7 marzo 1990 un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in sostituzione del rimborso del costo di un pasto non consumato. Sono ricomprese le attività svolte da geometri, ispettori di vigilanza e accertatori di reparto, impiegati incaricati di collaudi, nonché la guida degli automezzi di servizio da parte degli autisti, considerata attività similare. La somma ha natura indennitaria, è soggetta per il 50% a contribuzione previdenziale e non subisce ritenuta d’acconto IRPEF; viene inoltre indicata la misura lorda da corrispondere e il relativo codice di registrazione. Restano ferme le regole già vigenti per pernottamento, secondo pasto e maggiorazione del 30% dell’indennità di trasferta.
Compenso forfettario giornaliero per missioni di particolari categorie di personale ex art. 20 D.P.R. n. 43/1990
Compenso forfettario per missioni di particolari categorie di personale
La circolare disciplina l’applicazione dell’art. 20 del D.P.R. n. 43/1990 in materia di trattamento di missione per alcune categorie di dipendenti dell’Istituto che operano fuori della sede ordinaria in condizioni di particolare disagio. L’intervento chiarisce i presupposti soggettivi e oggettivi del beneficio, la sua decorrenza, il regime fiscale e previdenziale, nonché gli adempimenti amministrativi interni.
Quadro normativo di riferimento
Il testo richiama anzitutto il D.P.R. n. 395/1988, che all’art. 5, settimo comma, rimette agli accordi di comparto la possibilità di prevedere discipline differenziate per "particolari categorie" in "particolarissime situazioni". In attuazione di tale previsione, il D.P.R. n. 43/1990, recependo l’accordo di comparto per il personale degli enti pubblici non economici, individua le categorie interessate e stabilisce che, in tali casi, possa essere corrisposto un compenso forfettario giornaliero di L. 20.000 nette in sostituzione dell’importo corrispondente al costo del pasto.
Ambito soggettivo e attività ammesse
La circolare precisa che, nell’ambito dell’Istituto, la norma si applica alle categorie di dipendenti che effettuano missioni in condizioni di particolare disagio per lo svolgimento delle attività previste dalla norma stessa. Sono richiamati espressamente:
- i geometri impegnati in accessi a cantieri o in perizie;
- gli ispettori di vigilanza e gli accertatori di reparto durante i controlli affidati;
- gli impiegati incaricati di collaudi di opere e forniture.
A tali attività viene aggiunta la guida degli automezzi in dotazione dell’Amministrazione in occasione di missioni di servizio, qualificata come attività similare. Per gli autisti la circolare sottolinea che la prestazione è strumentale ad altre attività e comporta specifici oneri e responsabilità connessi all’uso e al ricovero del mezzo, oltre a una limitazione della libertà di movimento che integra la condizione di particolarissimo disagio richiesta dalla norma.
Decorrenza e condizioni di spettanza
Il trattamento è riconosciuto per le trasferte effettuate all’interno del territorio nazionale e finalizzate allo svolgimento delle attività individuate. La decorrenza è fissata al 7 marzo 1990, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 43/1990. Il compenso sostituisce il costo di un pasto non consumato, spettante altrimenti in relazione alla durata dell’incarico, purché non inferiore alle otto ore, e comunque per una sola volta al giorno.
Regole che restano ferme per il trattamento di missione
La circolare chiarisce che restano in vigore le disposizioni già impartite per:
- il pernottamento;
- il rimborso del secondo pasto giornaliero, spettante nella misura ridotta del 50% dell’importo complessivo stabilito per i due pasti, indicato nella circolare come oggi pari a L. 30.000;
- l’importo aggiuntivo del 30% dell’indennità di trasferta, secondo le misure tabellari vigenti, giornaliera e/o oraria.
Natura giuridica, fiscale e contributiva del compenso
Il compenso forfettario giornaliero non è configurato come rimborso a piè di lista, ma come indennità. Per tale ragione, esso è assoggettato per il 50% a contribuzione previdenziale obbligatoria e risulta interamente esente da ritenuta d’acconto IRPEF. La circolare precisa quindi il trattamento fiscale e contributivo applicabile alla somma riconosciuta.
Misura da corrispondere e adempimenti contabili
Benché la previsione normativa indichi L. 20.000 nette, la circolare specifica che il compenso deve essere attribuito nella misura lorda di L. 20.895. Ai fini della rilevazione amministrativa, l’importo deve essere segnalato al Servizio E.A.D. alla voce di codice E0.6.173, con caratteristica P.C.R. = 6.0.0. e con la dicitura in chiaro "compenso art. 20 D.P.R. n. 43/1990".
Istruzioni operative interne
Il Dirigente dell’Unità funzionale deve corrispondere il compenso agli interessati per gli incarichi svolti dal 7 marzo 1990 fino alla data di presa visione della circolare, a condizione che non risulti già presentata domanda di rimborso delle spese sostenute per il consumo effettivo del pasto. La circolare dispone inoltre che il testo sia affisso agli albi per trenta giorni consecutivi e che un esemplare sia fatto firmare per presa visione a tutto il personale.
Punti principali
Quadro normativo e finalità
La circolare richiama l’art. 5, settimo comma, del D.P.R. n. 395/1988, che rinvia agli accordi di comparto la possibilità di prevedere condizioni diverse per "particolari categorie" in "particolarissime situazioni". Il D.P.R. n. 43/1990, recependo l’accordo del comparto enti pubblici non economici, individua tali categorie e situazioni e prevede, per i casi interessati, un compenso forfettario giornaliero in luogo del costo del pasto.
Categorie di personale interessate
Il beneficio è destinato al personale che svolge missioni fuori dell’ordinaria sede di servizio in condizioni di particolare disagio per attività specifiche. La circolare indica espressamente i geometri durante accessi a cantieri o per perizie, gli ispettori di vigilanza e gli accertatori di reparto durante i controlli, e gli impiegati incaricati di collaudi di opere e forniture.
Estensione agli autisti e attività similari
La guida degli automezzi dell’Amministrazione in occasione di missioni di servizio è ricompresa tra le attività "similari". Per gli autisti, la circolare evidenzia gli oneri e le responsabilità connessi all’uso e al ricovero dell’automezzo, nonché la limitazione alla libertà di movimento, elementi che integrano la condizione di particolarissimo disagio richiesta dalla norma.
Decorrenza e ambito di applicazione
Il trattamento è applicabile alle trasferte effettuate all’interno del territorio nazionale e finalizzate allo svolgimento delle attività individuate. La decorrenza è fissata al 7 marzo 1990, data di entrata in vigore del D.P.R. n. 43/1990. Il compenso sostituisce l’importo corrispondente al costo di un pasto non consumato, spettante altrimenti in relazione alla durata dell’incarico non inferiore a otto ore, per una sola volta al giorno.
Regole che restano ferme
Rimangono valide le disposizioni già impartite sul trattamento di missione per il pernottamento, per il rimborso del secondo pasto giornaliero spettante nella misura ridotta del 50% dell’importo complessivo previsto per i due pasti, e per l’importo aggiuntivo del 30% dell’indennità di trasferta secondo le misure tabellari vigenti, giornaliera e/o oraria.
Natura fiscale e previdenziale del compenso
Il compenso forfettario giornaliero non è qualificato come rimborso a piè di lista, ma come indennità. In quanto indennità percepita per lavoro svolto fuori dell’ordinaria sede di servizio, è assoggettato per il 50% a contribuzione previdenziale obbligatoria ed è interamente esente da ritenuta d’acconto IRPEF.
Importo da corrispondere e registrazioni contabili
La misura indicata è di L. 20.000 nette; la circolare precisa che il compenso deve essere attribuito nella misura lorda di L. 20.895. La registrazione deve essere effettuata presso il Servizio E.A.D. alla voce di codice E0.6.173, con caratteristica P.C.R. = 6.0.0. e dicitura in chiaro: "compenso art. 20 D.P.R. n. 43/1990".
Modalità operative e istruzioni interne
Il Dirigente dell’Unità funzionale deve corrispondere il compenso agli interessati per gli incarichi svolti dal 7 marzo 1990 fino alla data di presa visione della circolare, purché non risulti già presentata la richiesta di rimborso delle spese sostenute per il consumo effettivo del pasto. La circolare dispone inoltre l’affissione agli albi per trenta giorni consecutivi e la sottoscrizione per presa visione da parte di tutto il personale.
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