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Circolare

Circolare numero 154 del 10-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce che, per i soggetti in contabilità semplificata, il reddito imponibile minimo ai fini fiscali non può essere inferiore ai valori determinati secondo l'art. 80 del TUIR fino a 18 milioni di lire di ricavi, con importi minimi distinti per servizi e altre attività. Tale minimo reddituale deve essere assunto anche come base imponibile per la contribuzione IVS e, per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale, si confermano aliquote e criteri di calcolo per l'anno 1990 sul reddito complessivo IRPEF 1989. La circolare invita infine alla massima diffusione delle indicazioni tramite i consueti canali informativi e con il supporto delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro.

Base imponibile minima IRPEF e riflessi su contribuzione IVS e SSN

Base imponibile minima IRPEF e riflessi contributivi

La circolare esamina gli effetti della modifica introdotta dall'art. 7 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, sul reddito imponibile dei soggetti in contabilità semplificata. L'intervento normativo incide anche sulla determinazione della base imponibile per la contribuzione IVS e per il contributo al Servizio Sanitario Nazionale.

Modifica normativa e ambito di applicazione

L'art. 7 del D.L. n. 69/1989 ha modificato il sesto comma dell'art. 79 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, il reddito imponibile ai fini fiscali non può essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri previsti dall'art. 80 del TUIR per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.

Reddito imponibile minimo ai fini IRPEF

La circolare specifica i valori minimi da assumere ai fini IRPEF:

  • L. 12.060.000 per le imprese che hanno per oggetto prestazioni di servizi;
  • L. 9.000.000 per le imprese che hanno per oggetto altre attività.

Tali importi operano come limite minimo del reddito imponibile per i soggetti rientranti nell'ambito applicativo indicato.

Effetti sulla contribuzione IVS

Viene richiamato l'art. 2 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, che prevede il pagamento di un contributo commisurato a una percentuale del reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente. Poiché il rinvio è qualificato come recettizio alle disposizioni fiscali, la circolare conclude che il reddito minimo fissato ai fini IRPEF dalla legge n. 154/1989 deve essere utilizzato anche come base imponibile per la contribuzione IVS.

Contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale

Lo stesso criterio viene esteso alla determinazione del contributo dovuto al Servizio Sanitario Nazionale. Per l'anno 1990, il contributo è dovuto:

  • nella misura del 5% del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1989;
  • con esclusione dei redditi già assoggettati al medesimo contributo e di quelli derivanti da pensione;
  • con concorso dei redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale solo per la parte eccedente 4 milioni di lire;
  • nella misura del 4% per la parte di reddito eccedente 40 milioni di lire.

Diffusione delle istruzioni

La circolare invita a dare la massima divulgazione ai principi illustrati attraverso i consueti canali di informazione e richiede anche la collaborazione delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro.

Punti principali

Modifica del TUIR e reddito imponibile minimo

L'art. 7 del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, ha modificato il sesto comma dell'art. 79 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per i soggetti ammessi al regime di contabilità semplificata, il reddito imponibile ai fini fiscali non può essere determinato in misura inferiore a quello risultante dall'applicazione dei criteri dell'art. 80 del TUIR per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire.

Importi minimi per IRPEF

La circolare precisa che il reddito imponibile minimo ai fini IRPEF non può essere inferiore a L. 12.060.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e a L. 9.000.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività.

Riflessi sulla contribuzione IVS

L'art. 2 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, richiama il reddito di impresa imponibile dichiarato ai fini IRPEF dell'anno precedente. Tale rinvio è qualificato come recettizio alle disposizioni fiscali, con la conseguenza che il minimo reddituale fissato ai fini IRPEF dalla legge n. 154/1989 costituisce la base imponibile anche ai fini della contribuzione IVS.

Contribuzione al Servizio Sanitario Nazionale per il 1990

Lo stesso criterio deve essere applicato per la determinazione del contributo al SSN. Per l'anno 1990 il contributo è dovuto nella misura del 5% del reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF per l'anno 1989, con esclusione dei redditi già assoggettati al medesimo contributo e di quelli derivanti da pensione. I redditi dominicali, agrari, dei fabbricati e di capitale concorrono solo per la parte eccedente 4 milioni di lire. Sulla parte di reddito eccedente 40 milioni, il contributo è dovuto nella misura del 4%.

Diffusione delle istruzioni

La circolare dispone che i principi illustrati siano divulgati con la massima ampiezza mediante i consueti canali di informazione e con la collaborazione delle associazioni di categoria e dei consulenti del lavoro.

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