Circolare numero 159 del 16-7-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra la convenzione tra INPS e le Confederazioni dell’artigianato per la riscossione, tramite DM 10/M, del contributo di assistenza contrattuale posto a carico delle imprese artigiane. Il contributo è fissato in misura annua capitaria di L. 9.000 per lavoratore e viene versato insieme ai contributi obbligatori, con regole specifiche per il primo anno di applicazione, per il trasferimento delle somme ai Fondi regionali e per il rimborso all’INPS delle spese di servizio. La convenzione esclude obblighi di controllo ed esazione coattiva in capo all’Istituto, attribuendo alle Confederazioni e alle imprese i rapporti relativi ad eventuali restituzioni e responsabilità. È previsto il rinnovo tacito annuale fino a disdetta.
Riscossione INPS del contributo di assistenza contrattuale per le imprese artigiane
Riscossione del contributo di assistenza contrattuale per le imprese artigiane
La circolare comunica l’avvenuta autorizzazione, da parte del Comitato Esecutivo dell’INPS, del servizio di riscossione del contributo di assistenza contrattuale dovuto dalle imprese artigiane. L’iniziativa si fonda sull’articolo unico della legge 4 giugno 1973, n. 311, e sull’articolo 5 dell’accordo interconfederale del 21 luglio 1988, ed è attuata tramite convenzione con le Confederazioni del comparto artigiano.
Presupposto e soggetti della convenzione
La convenzione è stipulata tra INPS e le Confederazioni C.G.I.A., C.N.A., C.A.S.A. e C.L.A.A.I., con il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL nella richiesta originaria. L’INPS viene incaricato della sola esazione del contributo di assistenza contrattuale posto a carico delle imprese artigiane, mentre i rapporti attuativi restano in capo alle Confederazioni firmatarie e alle imprese interessate.
Ammontare del contributo e criterio di calcolo
Il contributo è fissato in misura capitaria annua pari a L. 9.000 per ogni lavoratore alle dipendenze dell’impresa. L’importo complessivo dovuto da ciascuna azienda si ottiene moltiplicando la misura fissa per il numero dei lavoratori in forza nel mese di novembre di ciascun anno. La convenzione prevede che eventuali variazioni della misura del contributo capitario siano comunicate con raccomandata all’INPS entro il 30 giugno dell’anno precedente a quello di variazione.
Modalità di versamento tramite DM 10/M
Il contributo deve essere versato insieme ai contributi obbligatori INPS, con le medesime modalità del DM 10/M del mese di novembre, cioè con versamento eseguito a dicembre. Per il 1989, in prima applicazione, il pagamento avverrà con la denuncia DM 10 riferita al secondo mese successivo all’approvazione ministeriale, facendo riferimento al numero di dipendenti in forza nello stesso mese. La circolare precisa inoltre che l’INPS e le Confederazioni daranno istruzioni alle imprese sulle modalità di evidenziazione del contributo nei modelli di denuncia.
Limiti operativi dell’INPS
L’Istituto considera versato soltanto l’importo specificamente indicato dal datore di lavoro nel DM 10/M, purché il relativo saldo, se a credito dell’INPS, sia stato integralmente e contestualmente versato alla presentazione della denuncia. Se l’impresa non intende pagare il contributo, non deve indicarne l’importo nella denuncia. La convenzione esclude qualunque obbligo dell’INPS di riscossione coattiva o di controllo diretto sui datori di lavoro per questi versamenti.
Responsabilità e rapporti con le imprese
L’applicazione della convenzione non comporta responsabilità dell’INPS verso le imprese artigiane, verso gli altri soggetti richiamati dalla convenzione o verso terzi. Eventuali rapporti conseguenti alla gestione del contributo, incluse le ipotesi di restituzione delle somme versate, devono essere instaurati direttamente tra le Confederazioni firmatarie e le imprese interessate. La convenzione ribadisce anche che l’INPS è sollevato da responsabilità qualora i trasferimenti ai Fondi regionali avvengano oltre il termine convenuto per esigenze operative connesse ai compiti istituzionali.
Rimborso delle spese di gestione
Le Confederazioni devono rimborsare all’INPS le spese sostenute per l’espletamento del servizio. L’entità del rimborso è determinata dalla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989, richiamata espressamente dalla circolare, e il rimborso è soggetto a IVA nella misura vigente al momento della liquidazione, con emissione di regolari fatture.
Trasferimento delle somme ai Fondi regionali
Le Sedi autonome di produzione dell’INPS devono riversare sui conti correnti intestati ai rispettivi Fondi regionali gli importi riscossi a titolo di contributo di assistenza contrattuale, al netto del rimborso spese. I versamenti riguardano i contributi risultanti dalle denunce delle imprese del bacino regionale corrispondente e, per ciascun versamento, le sedi devono trasmettere alle Confederazioni una distinta delle imprese versanti, con indicazione degli importi e del numero dei dipendenti denunciati. La circolare segnala anche che gli estremi dei conti correnti regionali saranno comunicati congiuntamente dalle Confederazioni.
Possibili acconti e conguagli
Dopo il primo anno di applicazione, su richiesta congiunta delle Confederazioni, le parti potranno esaminare la possibilità di versare acconti ai Fondi regionali. In tale ipotesi dovranno essere definiti criteri di quantificazione sulla base dei dati effettivamente risultanti dalle denunce elaborate, tenendo conto anche delle denunce non ancora elaborate mediante stima. Saranno poi concordate le modalità dei conguagli annuali, con possibilità di ulteriori conguagli successivi. La convenzione disciplina anche le ipotesi di conguaglio a debito o a credito dell’INPS, prevedendo il riversamento o la compensazione delle somme secondo i casi.
Durata e rinnovo
La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 1990 e opera una volta predisposti i necessari strumenti applicativi. È previsto il rinnovo tacito di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti con raccomandata A/R spedita almeno quattro mesi prima della scadenza. La circolare conclude annunciando che ulteriori istruzioni operative e contabili saranno fornite con successivo atto.
Punti principali
Autorizzazione e stipula della convenzione
Con deliberazione n. 802 del 27 luglio 1989, il Comitato Esecutivo ha autorizzato, ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, l’INPS a svolgere il servizio di riscossione del contributo di assistenza contrattuale a carico delle imprese artigiane. La convenzione è stata sottoscritta con le Confederazioni del comparto artigiano (Confartigianato, C.N.A., C.A.S.A. e C.L.A.A.I.), su istanza congiunta anche delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL.
Importo del contributo e modalità di versamento
Il contributo è stabilito in misura fissa annua di L. 9.000 per ogni lavoratore dipendente dell’impresa artigiana. Deve essere versato in unica soluzione unitamente ai contributi obbligatori dovuti all’INPS, mediante il modello DM 10/M, con riferimento al numero dei lavoratori in forza nel mese di novembre di ogni anno. In prima applicazione, per l’anno 1989, il versamento avverrà con la denuncia DM 10/M riferita al mese di settembre 1990, da presentarsi in ottobre 1990, prendendo a base i dipendenti in forza nel mese di dicembre 1989.
Ruolo dell’INPS e limiti di responsabilità
L’INPS considera versato solo l’importo espressamente indicato dal datore di lavoro nel DM 10/M, purché il saldo eventualmente a credito dell’Istituto sia contestualmente e integralmente versato al momento della presentazione. Se l’impresa non intende effettuare il pagamento, non deve indicare l’importo del contributo in denuncia. Alla luce della convenzione, l’INPS non ha obbligo di esazione coattiva, né di intervento diretto o controllo verso i datori di lavoro, e non assume responsabilità verso imprese, soggetti interessati o terzi; eventuali controversie o restituzioni devono essere regolate direttamente tra Confederazioni e imprese.
Spese del servizio e rimborso all’INPS
Le spese sostenute dall’INPS per l’espletamento del servizio devono essere rimborsate dalle Confederazioni firmatarie secondo la misura e le modalità stabilite dalla deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1077 del 19 ottobre 1989, richiamata dalla circolare. Il rimborso è soggetto ad IVA nella misura vigente al momento della liquidazione.
Trasferimento delle somme ai Fondi regionali
Le Sedi autonome di produzione (SAP) devono versare, senza interessi, sui conti correnti intestati ai rispettivi Fondi regionali le somme riscosse a titolo di contributo di assistenza contrattuale, relative alle imprese del bacino regionale corrispondente. Il versamento va effettuato entro la fine del mese successivo a quello di elaborazione del DM 10/M e al netto del rimborso spese spettante all’INPS. Contestualmente, le SAP devono inviare alle Confederazioni una distinta delle imprese che hanno versato il contributo, con le specifiche richieste dalla convenzione.
Eventuali acconti e conguagli
La convenzione prevede che, dopo il primo anno di applicazione, possa essere valutata, su richiesta congiunta delle Confederazioni, l’eventuale erogazione di acconti ai Fondi regionali. In tal caso, dovranno essere definiti criteri di determinazione, modalità e termini dei conguagli annuali, anche mediante stima per le denunce non ancora elaborate. Sono previste, inoltre, modalità di restituzione o compensazione delle somme eventualmente risultanti a credito o a debito dell’INPS.
Durata della convenzione
La convenzione è valida fino al 31 dicembre 1990 e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta tempestiva. La disdetta deve essere comunicata con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno quattro mesi prima della scadenza.
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