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Circolare

Circolare numero 158 del 14-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare invita il personale sanitario a dichiarare annualmente le eventuali attività libero-professionali svolte, con sottoscrizione entro il 31 luglio 1990 per l’anno in corso e con visto dei responsabili competenti. Le dichiarazioni negative restano agli atti, mentre quelle con attività esterne vengono trasmesse alla Sede Centrale. Vengono inoltre chiariti alcuni casi di compatibilità con il rapporto di impiego: l’iscrizione nelle liste speciali per le visite di controllo dei lavoratori assenti per malattia è ritenuta compatibile, così come la partecipazione alle commissioni di invalidità civile e l’iscrizione agli albi dei consulenti tecnici d’ufficio, purché nel rispetto delle esigenze di servizio, dell’orario di lavoro e degli interessi dell’Istituto, con eventuale recupero delle ore fruite.

Dichiarazione annuale del personale sanitario sulle attività libero-professionali e chiarimenti sulla compatibilità di alcune attività esterne

Attività libero-professionali e compatibilità di incarichi esterni per il personale sanitario

La circolare interviene nelle more dell’armonizzazione prevista dall’art. 36 del D.P.R. n. 267/1987, con l’obiettivo di chiarire quali situazioni di attività esterna debbano essere rimosse perché incompatibili con il rapporto di dipendenza e quali, invece, possano essere considerate compatibili. Il documento riguarda il personale sanitario dell’Istituto e disciplina sia un adempimento dichiarativo annuale sia alcuni specifici casi di incarichi esterni.

Dichiarazione annuale sull’esercizio di attività libero-professionale

Viene disposto che il personale sanitario debba sottoscrivere annualmente un’apposita dichiarazione nella quale indichi l’eventuale svolgimento di attività libero-professionale e le relative caratteristiche. Per l’anno in corso, il termine fissato è il 31 luglio 1990.

La dichiarazione deve essere corredata dal visto del responsabile competente, individuato in modo diverso a seconda della posizione del sanitario:

  • Primario medico-legale di Sede per i sanitari della S.A.P.;
  • Primario della Sede regionale per i primari delle Sedi della circoscrizione;
  • Coordinatore generale per i Primari regionali e centrali.

Le dichiarazioni negative, cioè quelle da cui non risulti alcuna attività esterna, devono essere conservate nei rispettivi fascicoli personali. Le dichiarazioni nelle quali venga indicata attività esterna devono invece essere trasmesse alla Sede Centrale, Servizio Personale.

Compatibilità dell’iscrizione nelle liste speciali per visite di controllo

La circolare risponde anche al quesito relativo all’iscrizione nelle liste speciali previste dall’art. 5, comma 12, della legge n. 638/1983, concernenti i medici incaricati delle visite di controllo ai lavoratori assenti per malattia. Tale attività è considerata compatibile con il rapporto di impiego a tempo pieno, in considerazione della sostanziale affinità con l’attività medico-legale dei medici dell’Istituto.

La compatibilità è però subordinata a precise condizioni operative:

  • priorità assoluta alle esigenze di servizio;
  • piena funzionalità del settore;
  • rispetto dell’orario di lavoro;
  • recupero dell’eventuale debito orario maturato.

Partecipazione alle commissioni di invalidità civile e consulenza tecnica d’ufficio

Un ulteriore chiarimento riguarda la partecipazione dei medici dell’Istituto alle commissioni sanitarie di invalidità civile e l’iscrizione negli Albi dei consulenti tecnici d’ufficio presso i Tribunali. Anche tali attività sono ritenute compatibili, purché non contrastino con gli interessi e i fini dell’Istituto.

Le assenze necessarie per svolgere queste attività possono essere autorizzate, ma sempre nel rispetto delle esigenze di servizio e con obbligo di recupero delle ore impiegate. La circolare, quindi, non introduce un’autorizzazione generalizzata, ma subordina la compatibilità alla verifica concreta dell’assenza di conflitto con l’attività istituzionale e alla tutela dell’organizzazione del servizio.

Quadro di riferimento richiamato

Nel testo vengono richiamati due precedenti riferimenti interni: la lettera n. 230502 del 2 agosto 1988 e la circolare n. 2530 P/75 del 25 marzo 1987, quest’ultima in tema di esercizio di attività libero-professionale da parte del personale medico. La dichiarazione annuale si inserisce quindi in un quadro già avviato di controllo e regolazione delle attività esterne del personale sanitario.

Punti principali

Obbligo di dichiarazione annuale dell’attività libero-professionale

Il personale sanitario deve essere invitato a sottoscrivere ogni anno una dichiarazione in cui indichi se svolge attività libero-professionale e ne descriva le caratteristiche. Per l’anno in corso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 luglio 1990.

Visto e gestione delle dichiarazioni

Su ciascuna dichiarazione deve essere apposto il visto del soggetto competente: Primario medico-legale di Sede per i sanitari della S.A.P., Primario della Sede regionale per i primari delle Sedi della circoscrizione, Coordinatore generale per i Primari regionali e centrali. Le dichiarazioni senza attività esterne vanno archiviate nei fascicoli personali; quelle con indicazione di attività esterne devono essere trasmesse alla Sede Centrale, Servizio Personale.

Compatibilità dell’iscrizione nelle liste speciali ex art. 5, comma 12, legge n. 638/1983

L’iscrizione nelle liste speciali dei medici incaricati delle visite di controllo ai lavoratori assenti per malattia è considerata compatibile con il rapporto di impiego a tempo pieno, in ragione della sostanziale affinità con l’attività medico-legale svolta dai medici dell’Istituto. Restano comunque fermi il प्राथमिकio rispetto delle esigenze di servizio, la piena funzionalità del settore e l’osservanza dell’orario di lavoro; l’eventuale debito orario deve essere recuperato.

Commissioni di invalidità civile e consulenti tecnici d’ufficio

La partecipazione dei medici dell’Istituto alle commissioni sanitarie di invalidità civile e l’iscrizione negli Albi dei consulenti tecnici d’ufficio presso i Tribunali sono ritenute compatibili, purché non siano in contrasto con gli interessi e i fini dell’Istituto. Le assenze per tali attività possono essere autorizzate nel rispetto delle esigenze di servizio, con recupero delle ore utilizzate.

Riferimenti alla disciplina già richiamata

La dichiarazione è resa in relazione a quanto disposto con la lettera n. 230502 del 2 agosto 1988 e con la circolare n. 2530 P/75 del 25 marzo 1987, richiamata per la disciplina dell’esercizio di attività libero-professionale da parte del personale medico.

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