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Circolare

Circolare numero 155 del 10-7-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la portata dell’accordo nazionale del 31 maggio 1990, recepito l’1 giugno 1990, che rafforza la dimensione di ente nella contrattazione decentrata e disciplina l’uso delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’efficienza degli enti e delle altre disponibilità previste dalla legge n. 88/1989. Vengono richiamati i criteri di gestione di straordinario, turni, articolazioni di orario, indennità speciali e di funzione, compensi incentivanti e progetti speciali, con forte ruolo della contrattazione locale e della dirigenza nell’orientare le risorse verso obiettivi di produttività, qualità e servizio all’utenza.

Accordo nazionale del 31 maggio 1990 sulla contrattazione decentrata di ente e utilizzo dei fondi per produttività, indennità e progetti speciali

Accordo nazionale del 31 maggio 1990 sulla contrattazione decentrata di ente e sull’impiego delle risorse per produttività, indennità e progetti speciali

La circolare commenta l’accordo nazionale stipulato il 31 maggio 1990 con le Organizzazioni sindacali e recepito dal Comitato esecutivo l’1 giugno 1990, evidenziandone il rilievo sistemico. L’intesa viene letta come un passaggio decisivo nell’affermazione della "dimensione ente" della contrattazione, in collegamento diretto con gli obiettivi produttivistici dell’Amministrazione e con una gestione finalizzata delle risorse economiche destinate al miglioramento dell’efficienza organizzativa, dell’efficacia e della qualità del servizio.

Finalità generali dell’accordo e ruolo della dirigenza

L’accordo è descritto come una vera e propria intesa integrativa aziendale, sia per l’ampiezza della massa finanziaria interessata, sia per la complessità degli strumenti gestionali che ne derivano. Le risorse da governare provengono dal Fondo per il miglioramento dell’efficienza degli enti, di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 43/1990, e dalle somme rese disponibili dagli artt. 15 e 18 della legge n. 88/1989.

La circolare insiste sul fatto che l’attuazione dell’intesa richiede alla dirigenza un ruolo propulsivo, capace di coinvolgere il personale a tutti i livelli in una logica di responsabilizzazione diffusa. Tale impostazione è funzionale al raggiungimento di obiettivi comuni di produttività, efficienza e miglioramento qualitativo dei servizi istituzionali, con un ruolo significativo affidato anche alla contrattazione decentrata locale nelle principali fasi applicative.

Logica di utilizzo del Fondo per il miglioramento dell’efficienza degli enti

La disciplina delle disponibilità del Fondo è costruita su un meccanismo centro-periferia articolato in più livelli:

  • assegnazione alle sedi di un budget complessivo per gli istituti connessi a prestazioni rese fuori dall’orario ordinario;
  • previsione, per lo straordinario, di un limite di spesa non superiore alla quota corrispondente a 80 ore annue per il numero dei dipendenti mediamente in forza nell’anno;
  • destinazione del 20% della quota corrispondente alle ore di straordinario non effettuato a un fondo nazionale, da ripartire successivamente tra le sedi per incrementare le quote di incentivazione ordinaria;
  • assegnazione alle sedi di un budget per le indennità speciali collegate a particolari compiti e a specifiche situazioni organizzative individuate dalla contrattazione locale;
  • riassegnazione al fondo nazionale anche delle somme non utilizzate per le indennità speciali, con ulteriore incremento delle quote di produttività ordinaria;
  • riserva alla gestione centrale della parte residua delle disponibilità del Fondo, da utilizzare d’intesa con le Organizzazioni sindacali nazionali per esigenze di servizio particolari di singole sedi, per iniziative nazionali che richiedano prestazioni straordinarie o in turno, e per ipotesi che comportino maggiorazioni dell’indennità speciale.

L’eventuale residuo non utilizzato confluisce a fine gestione nel fondo nazionale, a beneficio dell’incentivazione ordinaria.

Straordinario, turni e articolazioni particolari dell’orario

La circolare evidenzia che l’accordo disciplina con particolare attenzione gli istituti preordinati al lavoro oltre l’orario ordinario:

  • straordinario;
  • turni;
  • particolari articolazioni dell’orario.

L’individuazione delle situazioni organizzative che rendono necessario il ricorso a tali strumenti è rimessa alla contrattazione locale, alla quale viene attribuita una leva gestionale flessibile, utile a una prudente programmazione e a una maggiore razionalizzazione dell’attività lavorativa.

Quanto allo straordinario, la circolare chiarisce che esso viene ridimensionato e ricondotto alla sua funzione tipica: soddisfare esigenze di servizio non fronteggiabili con adeguata programmazione dell’orario ordinario. Ne deriva l’esclusione di autorizzazioni generalizzate e di qualsiasi configurazione di un diritto del dipendente allo straordinario.

Per alcune esigenze organizzative particolari, che in precedenza determinavano il ricorso sistematico allo straordinario, l’accordo introduce il ricorso a particolari articolazioni di orario, connesso a una maggiorazione dell’indennità speciale. In tali ipotesi lo straordinario deve essere riportato ai livelli minimi indispensabili secondo le effettive ed eccezionali esigenze di servizio.

È richiamato, a titolo esemplificativo, il caso degli autisti, per i quali l’orario può essere articolato per fasce, consentendo prestazioni straordinarie nelle fasce intermedie soltanto in situazioni eccezionalissime, compensate da una specifica indennità.

I turni sono anch’essi gestiti in modo rigoroso e orientati prioritariamente all’estensione dei servizi all’utenza nelle ore pomeridiane e al pieno utilizzo delle strumentazioni informatiche.

Indennità speciali e compensi per funzioni

L’accordo interviene in modo più incisivo sulla materia delle indennità speciali connesse all’esercizio di compiti che comportano particolari oneri, rischi o disagi. La finalità è incentivare attività critiche nel contesto della nuova organizzazione del lavoro, anche mediante la previsione di maggiorazioni collegate a specifiche situazioni organizzative.

La contrattazione locale è chiamata a individuare i presupposti organizzativi per la corresponsione delle indennità, sempre entro il limite della somma annua disponibile.

È inoltre regolata l’indennità di funzione prevista dall’art. 15, secondo comma, della legge n. 88/1989, estesa anche ai funzionari indicati dal primo comma della stessa norma. L’allegato 5 dell’accordo individua una gamma di funzioni cui corrispondono indennità graduate in base alla rilevanza organizzativa. La circolare precisa che:

  • ulteriori funzioni di studio, ricerca, progettazione e, nell’area informatica, di elevata specializzazione, potranno essere individuate in una successiva fase della contrattazione nazionale, se presentano caratteristiche omogenee sul piano nazionale;
  • funzioni analoghe, ma con particolari caratteristiche a livello locale, potranno essere riconosciute dalla contrattazione locale.

L’elencazione dell’allegato 5 viene letta come una prima attuazione e una sperimentazione della disposizione legislativa, suscettibile in seguito di adattamenti e integrazioni sulla base dell’esperienza applicativa.

Compensi incentivanti la produttività e riparto delle risorse

La disciplina dei compensi incentivanti la produttività e dei compensi riferiti ai progetti speciali ex art. 18 della legge n. 88/1989 viene presentata come coerente con gli orientamenti già assunti dal Comitato esecutivo e con le logiche del Piano operativo 1990.

La circolare rimanda al testo dell’accordo per i meccanismi di commisurazione delle dotazioni delle singole sedi e per il riparto interno, ma richiama l’attenzione sulla necessità di un intervento della contrattazione locale in particolare per:

  • la determinazione dei valori assegnati a ciascun centro di costo;
  • la definizione degli scostamenti consentiti, in presenza di documentate e oggettive carenze funzionali non totalmente rimovibili nel breve periodo;
  • la regolazione degli scostamenti di produttività nei casi opposti, cioè di produttività particolarmente elevate e superiori allo standard di quartile, dovute a situazioni eccezionali e irripetibili.

La logica complessiva è quella di un utilizzo mirato e differenziato degli incentivi, al fine di evitare dispersioni di risorse o indebite generalizzazioni di benefici.

Progetti speciali, progetti quali-quantitativi e progetti qualitativi

La parte dell’accordo relativa ai progetti speciali è descritta come particolarmente innovativa e articolata. La circolare segnala diversi filoni di intervento.

Per i settori del recupero crediti e della vigilanza, di particolare interesse strategico, il budget è formulato in termini finanziari, con una previsione secondo cui la quota del personale direttamente coinvolto deve essere superiore di almeno il 50% rispetto a quella spettante ai partecipanti indiretti. Per gli altri progetti di tipo quali-quantitativo è previsto un meccanismo analogo, con una maggiorazione minima del 25% per i partecipanti diretti.

La gestione locale deve inoltre garantire che, a parità di risultato, le quote maggiorate relative ai due progetti strategici risultino superiori a quelle attribuite ai partecipanti diretti a progetti diversi, in misura congrua rispetto alla priorità loro riconosciuta.

I progetti quali-quantitativi comprendono:

  • progetti di ristrutturazione organizzativa delle aree pensioni e contributi, con creazione di "isole di produzione" e organizzazione del lavoro per ciclo completo di prodotto;
  • progetti di produzione relativi a ricostituzioni, acquisizioni O1/M, riscatti e ricongiunzioni, ARPA, contabilità e piani metropolitani delle aree romana e milanese.

La circolare precisa che costituiscono precondizione fondamentale per la corresponsione delle quote relative a tali progetti l’attuazione del progetto "Pensionesubito", con mantenimento dei tempi di liquidazione conseguiti al 31 marzo 1990 per le altre pensioni, e il riparto al 31 dicembre 1990 delle denunce aziendali attive e insolute contabilizzate al 30 novembre 1990.

Sono inoltre previsti progetti qualitativi, considerati importanti per il miglioramento dell’immagine dell’Ente e dei rapporti con i cittadini. Essi saranno sviluppati sulla base di progetti pilota che coinvolgeranno, previa selezione, un numero limitato di sedi in grado di garantire il successo della sperimentazione grazie ai livelli già elevati di risultati raggiunti.

Sono infine richiamati progetti specifici per le sedi regionali e per la sede centrale.

Misure economiche una tantum e mobilità

Nell’ambito delle misure relative ai progetti speciali ex art. 18 della legge n. 88/1989, l’accordo prevede anche specifici compensi incentivanti una tantum:

  • L. 900.000 a sostegno della mobilità temporanea intraregionale, in correlazione con misure organizzative adottate previo accordo con le OO.SS. a livello regionale, per un periodo continuativo e non interrotto di almeno 4 mesi tra la data dell’accordo e il 31 dicembre 1990;
  • un analogo compenso per il personale soggetto a provvedimenti di mobilità nell’ambito dei piani metropolitani di Roma e Milano, previo accordo a livello regionale;
  • L. 3.000.000 per il personale trasferito in via definitiva, a domanda o d’ufficio, ai Centri operativi nel corso del 1990 e non residente nella località sede del Centro di assegnazione.

La circolare richiama inoltre gli specifici accordi contestualmente conclusi sulla mobilità verso i Centri operativi e sulle assegnazioni temporanee a domanda, precisando che tali criteri si applicano anche alle assegnazioni temporanee nell’ambito della stessa regione, di competenza del Dirigente regionale.

Indicazioni conclusive per l’attuazione locale

La circolare conclude ribadendo la rilevanza dell’accordo e l’impegno richiesto alla dirigenza in fase applicativa. La Sede centrale assicura assistenza operativa e successive istruzioni sui diversi punti dell’accordo.

Viene infine sollecitata la rapida conclusione degli accordi decentrati a livello locale, anche in vista dell’attuazione dell’estensione della fruibilità dei servizi alla cittadinanza nelle ore pomeridiane, obiettivo considerato coerente con gli indirizzi contrattuali e con le sollecitazioni già espresse dagli organi deliberanti.

Punti principali

Rilevanza dell’accordo e ruolo della dirigenza

L’accordo è descritto come un passaggio centrale nella valorizzazione della "dimensione ente" e nella gestione integrata delle risorse finanziarie per migliorare efficienza organizzativa, efficacia e qualità del servizio. La circolare evidenzia che l’attuazione richiede un forte impegno della dirigenza, chiamata a promuovere il coinvolgimento del personale e una responsabilizzazione diffusa, con la contrattazione decentrata locale presente nelle fasi attuative più importanti.

Gestione del Fondo per il miglioramento dell’efficienza degli enti

Le disponibilità del Fondo di cui all’art. 12 del D.P.R. n. 43/1990 sono ripartite con meccanismi centro-periferia: budget alle sedi per straordinario e istituti connessi al lavoro oltre l’orario ordinario, budget per indennità speciali e gestione centrale della parte residua. Le somme non utilizzate, in particolare per straordinario e indennità speciali, confluiscono in un fondo nazionale e incrementano le quote destinate all’incentivazione ordinaria della produttività.

Straordinario, turni e articolazioni particolari di orario

Lo straordinario viene ricondotto alla sua funzione istituzionale di risposta a esigenze non fronteggiabili con un’adeguata programmazione dell’orario ordinario, con esclusione di autorizzazioni generalizzate e di un diritto soggettivo del dipendente. Per esigenze organizzative specifiche, l’accordo introduce particolari articolazioni di orario e maggiorazioni dell’indennità speciale, al fine di ridurre lo straordinario ai livelli minimi indispensabili; i turni sono gestiti in modo rigoroso, soprattutto per estendere i servizi pomeridiani e valorizzare le dotazioni informatiche.

Indennità speciali e indennità di funzione

L’accordo rafforza la disciplina delle indennità speciali per compiti con particolari oneri, rischi o disagi, demandando alla contrattazione locale l’individuazione dei presupposti entro i limiti del budget annuo. È inoltre regolata l’indennità di funzione prevista dall’art. 15, comma 2, della legge n. 88/1989, estesa anche ai funzionari del comma 1, con un allegato che individua le funzioni retribuite e apre a successive integrazioni nazionali e locali per funzioni di studio, ricerca, progettazione e alta specializzazione.

Produttività, budget di sede e progetti speciali

La disciplina dei compensi incentivanti la produttività e dei progetti speciali ex art. 18 della legge n. 88/1989 si inserisce nella logica del Piano operativo 1990. La contrattazione locale interviene sui valori dei centri di costo e sugli scostamenti consentiti, sia in caso di carenze funzionali documentate sia in presenza di produttività eccezionalmente elevate. I progetti speciali comprendono interventi strategici come recupero crediti, vigilanza, progetti quali-quantitativi, ristrutturazione delle aree pensioni e contributi, progetti qualitativi e progetti per sedi regionali e sede centrale.

Premialità, mobilità e misure una tantum

Per i progetti strategici è previsto che la quota del personale coinvolto direttamente sia superiore rispetto a quella degli indiretti, con maggiorazioni minime del 50% per recupero crediti e vigilanza e del 25% per altri progetti quali-quantitativi. Sono inoltre previsti compensi incentivanti una tantum: L. 900.000 per mobilità temporanea intraregionale e per mobilità nei piani metropolitani di Roma e Milano, nonché L. 3.000.000 per il personale trasferito in via definitiva ai Centri operativi e non residente nella località di assegnazione.

Obiettivi qualitativi e servizi all’utenza

La circolare sottolinea l’importanza di progetti pilota orientati al miglioramento dei rapporti con i cittadini e alla sperimentazione di soluzioni innovative. È ribadita anche la necessità di arrivare rapidamente agli accordi decentrati locali per estendere la fruibilità dei servizi nelle ore pomeridiane, in coerenza con gli obiettivi di produttività e di miglioramento qualitativo del servizio pubblico.

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