Sentenza del 30/12/2019 n. 34577 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva annullato, in sostanza, l’accertamento induttivo relativo al 2003. L’accertamento era fondato sui movimenti di quattro conti correnti bancari e contestava versamenti e prelevamenti non adeguatamente giustificati, determinando maggiori imponibili ai fini IRPEF, IRAP e IVA. La contribuente aveva invocato il cosiddetto scudo fiscale, sostenendo che il rimpatrio di 1.474.960 euro di capitali esteri impedisse ogni accertamento. L’Agenzia ha contestato sia l’erronea motivazione della CTR, che aveva confuso l’accertamento bancario con un accertamento sintetico basato sugli incrementi patrimoniali, sia la falsa applicazione dello scudo fiscale e l’errata attribuzione all’Ufficio dell’onere di provare il mancato collegamento tra capitali rimpatriati e imponibili accertati.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR e rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale del Lazio per una nuova decisione, anche sulle spese. Ha stabilito che lo scudo fiscale non opera automaticamente come franchigia generale né copre qualsiasi reddito entro l’importo dei capitali rimpatriati. Esso preclude l’accertamento solo limitatamente alle imposte dirette e agli imponibili che il contribuente dimostri essere oggettivamente correlati, anche sotto il profilo cronologico e quantitativo, alle somme rimpatriate, comunque entro il loro importo. L’onere di dimostrare tale correlazione grava sul contribuente. Quanto all’IVA, la Corte ha escluso in ogni caso l’effetto preclusivo dello scudo fiscale, per incompatibilità con i principi dell’ordinamento europeo in materia di accertamento e riscossione dell’imposta.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 1, nn. 6 e 7
poteri dell’Amministrazione finanziaria relativi agli inviti a comparire e alle indagini bancarie
Consente all’Ufficio di richiedere chiarimenti e di utilizzare i dati dei conti correnti per ricostruire il reddito, ponendo sul contribuente l’onere di giustificare analiticamente i movimenti contestati.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 2
Consente la ricostruzione induttiva del reddito quando le scritture o i dati disponibili risultano inattendibili o quando il contribuente non giustifica adeguatamente le movimentazioni rilevanti.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 51 e 55
poteri di controllo e accertamento ai fini IVA
Permette all’Amministrazione di utilizzare le movimentazioni bancarie per accertare operazioni imponibili non dichiarate e il relativo volume d’affari.
D.L. 25 settembre 2001, n. 350, art. 14, comma 1, lett. a), convertito dalla L. 23 novembre 2001, n. 409
“preclude [...] ogni accertamento tributario e contributivo [...] limitatamente agli imponibili rappresentati dalle somme o dalle altre attività costituite all’estero e oggetto di rimpatrio”
Lo scudo fiscale ha efficacia oggettivamente limitata: opera soltanto per gli imponibili direttamente o concretamente correlati alle attività estere rimpatriate, non come esenzione personale o franchigia utilizzabile per qualsiasi reddito.
Art. 2697 c.c.
In caso di contestazione dei presupposti dell’agevolazione, spetta al contribuente che invoca lo scudo dimostrare la correlazione tra le somme rimpatriate e gli imponibili accertati, in applicazione anche del principio di vicinanza della prova.
D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 16, lett. i), convertito dalla L. 26 aprile 2012, n. 44
“non è comunque precluso l’accertamento dell’imposta sul valore aggiunto”
La norma ha esplicitato l’esclusione dell’IVA dalla copertura dello scudo fiscale; la Corte ha ritenuto che la medesima esclusione fosse già necessaria, per i periodi precedenti, in base a un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea.
Sesta direttiva IVA 77/388/CEE, artt. 2 e 22, e direttiva 2006/112/CE
obblighi di accertamento e riscossione dell’IVA
Vietano rinunce generali e indiscriminate dello Stato all’accertamento e alla riscossione dell’IVA, poiché tali rinunce compromettono la neutralità fiscale, il corretto funzionamento del sistema comune e la tutela delle risorse proprie dell’Unione.
Massime di principio
- L’invocazione di un condono, sanatoria o scudo fiscale non produce automaticamente una protezione generale da ogni accertamento: occorre verificare l’ambito oggettivo della misura e il collegamento tra somme regolarizzate e imponibili contestati.
- Quando il contribuente invoca un’agevolazione o una causa di esenzione, deve dimostrare, se l’Amministrazione contesta i presupposti, i fatti che ne giustificano l’applicazione; la mera dichiarazione di rimpatrio o regolarizzazione normalmente non è sufficiente.
- In presenza di accertamenti bancari, versamenti e prelevamenti non giustificati possono fondare presunzioni a carico del contribuente, che deve fornire spiegazioni documentate, specifiche e coerenti per ciascun movimento.
- Lo scudo fiscale non può essere trattato come una franchigia quantitativa opponibile a qualunque reddito accertato: è necessaria una correlazione oggettiva, almeno compatibile, anche cronologica e quantitativa, tra capitali rimpatriati e imponibile.
- Per l’IVA le sanatorie devono essere interpretate restrittivamente: non è normalmente possibile escludere o impedire l’accertamento dell’imposta e delle relative sanzioni mediante uno scudo fiscale destinato alla regolarizzazione di capitali esteri.
- Se una sentenza annulla l’accertamento senza verificare correttamente la correlazione tra capitali rimpatriati e maggior imponibile, oppure attribuisce erroneamente all’Ufficio l’onere di dimostrare tale correlazione, la decisione può essere cassata con rinvio per un nuovo esame di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 30 dic 2019Sentenza del 30/12/2019 n. 74 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 30 dic 2019Sentenza del 30/12/2019 n. 78 - Comm. Trib. Prov. Verbania
- Sentenza · 30 dic 2019Sentenza del 30/12/2019 n. 158 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
- Sentenza · 30 dic 2019Sentenza del 30/12/2019 n. 196 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 30 dic 2019Sentenza del 30/12/2019 n. 200 - Comm. Trib. Prov. Rieti
- Sentenza · 30 dic 2019Sentenza del 30/12/2019 n. 810 - Comm. Trib. Reg. per la Sardegna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →