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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36574/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio di opposizione contro un preavviso di fermo relativo a cartelle esattoriali, nel quale il tribunale aveva dichiarato l'inefficacia del preavviso limitatamente ad alcune cartelle e aveva condannato la società di riscossione alle spese. In appello, la corte territoriale aveva confermato il decisum sul merito e aveva liquidato in favore della parte vittoriosa le spese del grado in euro 1.888,00 oltre accessori. La parte vittoriosa ha proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, denunciando la violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55 del 2014, dell'art. 2233 c.c. e dell'art. 11 Cost., sostenendo che, in base allo scaglione di valore applicabile (euro 5.201,00 - euro 26.000,00), la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata sui valori medi per quattro fasi processuali, o in subordine sui minimi, e quindi per un importo superiore a quello riconosciuto dalla corte d'appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha ribadito che, dopo l'entrata in vigore del d.m. n. 55 del 2014, il giudice non è vincolato ai valori medi delle tabelle, ma può liquidare il compenso entro il minimo e il massimo degli importi previsti, con possibilità di deroga motivata. Nel caso concreto, poiché nella sentenza impugnata non risultava attività istruttoria in appello, la liquidazione di euro 1.888,00 è stata ritenuta conforme ai minimi tariffari per tre fasi del giudizio di secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato; non è stata liquidata alcuna spesa in cassazione per mancata difesa degli intimati, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    "il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento"

    I valori medi costituiscono un parametro di riferimento, ma non un vincolo inderogabile; il giudice può liquidare tra minimo e massimo, con eventuale motivazione per scostamenti.

  • art. 2233 c.c.

    Richiamato quale norma sul compenso del professionista, in coordinamento con i parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale.

  • art. 11 Cost.

    Richiamato dal ricorrente, ma non decisivo nella soluzione della controversia.

  • art. 9 d.l. n. 1/2012 conv. in l. n. 27/2012

    "nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante"

    Ha abrogato le tariffe professionali e imposto il ricorso ai parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale.

  • art. 41 d.m. n. 140/2012

    È richiamato in giurisprudenza come antecedente interpretativo applicabile anche al d.m. n. 55/2014 quanto al criterio temporale di applicazione dei parametri.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    È dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Norma di modifica richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella liquidazione delle spese processuali successiva al d.m. n. 55/2014 non esiste un vincolo legale alla scelta dei valori medi tabellari: il giudice può determinare il compenso entro il minimo e il massimo previsti, nei limiti delle regole del decreto.
  • Quando si censura in cassazione la liquidazione delle spese per asserito scostamento dai parametri, occorre indicare specificamente che l'importo liquidato ha superato il massimo o è sceso sotto il minimo applicabile; non basta lamentare l'assenza dei valori medi.
  • Ai fini della liquidazione del compenso per il grado di appello, il numero delle fasi rilevanti va determinato in base all'attività effettivamente svolta nel giudizio, potendosi escludere la fase istruttoria se non risulta svolta attività istruttoria.
  • La disciplina dei parametri ministeriali per la liquidazione giudiziale del compenso professionale sostituisce le previgenti tariffe e si applica alle liquidazioni effettuate dopo la sua entrata in vigore, se la prestazione professionale non è ancora stata completata.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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