Ordinanza n. 1872/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del 22 dicembre 2025, reso nell’ambito del Procedimento I866, notificato alla ricorrente il 3 dicembre 2025 (di seguito, la “Decisione”), ai sensi del quale “le società C2MAC Group S.p.A., Fonderia Corrà S.p.A., Fonderie Orazio e Fortunato De Riccardis S.r.l., Fonderie Guido Glisenti S.p.A., Lead Time S.p.A., E.F. Group S.p.A., Pilenga Baldassarre Foundry S.r.l., Camozzi Group S.p.A., Fonderie Mora Gavardo S.r.l., Zanardi Fonderie S.p.A., VDP Fonderia S.p.A., Fonderie Ariotti S.p.A., Ironcastings S.p.A., Fonderia Zardo S.p.A., Cividale S.p.A., ZML Industries S.p.A. (in seguito anche “ le Imprese”) e l’associazione di categoria Assofond hanno posto in essere un’intesa restrittiva della concorrenza in violazione dell’articolo 101, paragrafo 1, del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea avente per oggetto il coordinamento delle politiche commerciali di prezzo e delle strategie commerciali da attuare nei confronti dei clienti, con l’obiettivo di sostenere le richieste di aumenti dei prezzi e preservare una certa marginalità”, e con il quale, per tale comportamento, asseritamente tenuto dal 15 luglio 2004 al 30 giugno 2024, è stata irrogata alla ricorrente la sanzione di euro 2.308.789,00, unitamente ad ogni atto presupposto, connesso e conseguente, ivi inclusi, per quanto occorrer possa: - della nota AGCM n. Prot. 76371 del 3 aprile 2024, nella parte in cui è stata estesa soggettivamente ed oggettivamente alla ricorrente l’indagine connessa al procedimento I866, della Comunicazione delle risultanze istruttorie (“CRI”) AGCM n. Prot. 66303 del 7 agosto 2025 (di seguita anche “CRI”), dell’atto dell’AGCM del 15 settembre 2025, con cui è stata rifiutata la proroga del termine per presentare le osservazioni alla CRI, e per la conseguente condanna delle resistenti alla rifusione di quanto eventualmente versato dalla ricorrente in virtù della Decisione e degli altri atti sopra impugnati; in via subordinata per l’annullamento e/o la sensibile riduzione della sanzione amministrativa pecuniaria che non potrà essere superiore ad euro 438.669,91 (quattrocento trentottomila seicentosessantanove/91) ovvero, in ulteriore subordine, ad euro 721.499,70 (settecento ventunomila quattrocento novantanove/70) o nella maggiore o minore somma che verrà stabilita, anche in via equitativa, all’esito del presente giudizio, e per la conseguente condanna delle resistenti alla rifusione di quanto eventualmente versato dalla ricorrente in eccesso rispetto alla somma rideterminata ai sensi della suesposta domanda subordinata di riduzione della sanzione; in ogni caso per la condanna delle resistenti alla rifusione di spese, diritti e onorari di giudizio, oltre alla restituzione di quanto versato a titolo di contributo unificato, con riferimento al quale i procuratori dichiarano che la presente controversia comporta il versamento della somma di euro 6.000,00 ai sensi della vigente disciplina.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione dell’AGCM che ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza ai sensi dell’art. 101, paragrafo 1, TFUE e ha irrogato alla ricorrente una sanzione di euro 2.308.789,00, oltre agli atti connessi e presupposti
Esito
Favorevole al resistente (autorità amministrativa)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione, la decisione adottata dall’AGCM nel procedimento I866, con la quale è stata ritenuta parte di un’intesa tra imprese del settore della fonderia e un’associazione di categoria, avente per oggetto il coordinamento delle politiche e delle strategie commerciali di prezzo, allo scopo di sostenere richieste di aumento dei prezzi e preservare la marginalità. La condotta sarebbe stata realizzata dal 15 luglio 2004 al 30 giugno 2024. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrer possa, l’atto di estensione soggettiva e oggettiva dell’indagine alla ricorrente, la comunicazione delle risultanze istruttorie e il diniego di proroga del termine per presentare osservazioni alla CRI. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto l’annullamento o la riduzione della sanzione, indicando importi massimi alternativi. Nell’istanza cautelare ha chiesto la sospensione dell’efficacia della decisione e degli atti connessi.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto che il pregiudizio prospettato dalla ricorrente fosse meramente patrimoniale e, pertanto, non irreparabile. La possibilità di frazionare il pagamento della sanzione in trenta rate, considerata anche la fissazione dell’udienza pubblica di merito per il 16 dicembre 2026, non è stata ritenuta idonea a configurare un pregiudizio irreversibile. L’ordinanza non contiene una valutazione definitiva sulla legittimità dell’accertamento antitrust, sulla responsabilità della ricorrente o sulla quantificazione della sanzione. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101, paragrafo 1, TFUE
avente per oggetto il coordinamento delle politiche commerciali di prezzo e delle strategie commerciali da attuare nei confronti dei clienti, con l’obiettivo di sostenere le richieste di aumenti dei prezzi e preservare una certa marginalità
La disposizione è richiamata nella decisione impugnata quale base dell’accertamento dell’intesa restrittiva della concorrenza; l’ordinanza cautelare non ne esamina nel merito l’applicazione.
art. 55 c.p.a.
È richiamato quale fondamento della domanda cautelare incidentale; il TAR ha respinto la richiesta non ravvisando un pregiudizio irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pregiudizio meramente patrimoniale derivante dall’esecuzione di una sanzione amministrativa non è, di per sé, irreparabile e non giustifica la sospensione dell’atto.
- La possibilità di ottenere il pagamento rateale di una sanzione, valutata insieme alla calendarizzazione ravvicinata dell’udienza di merito, può escludere la sussistenza del periculum in mora necessario per la tutela cautelare.
- Il rigetto della domanda cautelare per carenza di periculum in mora non comporta una decisione definitiva sulla legittimità dell’accertamento antitrust o sulla quantificazione della sanzione.
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