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Cassazione Penale, Ordinanza n. 40133/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente ha proposto un unico motivo di ricorso per cassazione deducendo la violazione dell'art. 606, lettera e), cod. proc. pen. in relazione all'entità della pena irrogata. La doglianza mirava a contestare la misura del trattamento sanzionatorio determinato dalla Corte d'appello, ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione rileva tuttavia che la censura era già stata formulata in appello ed era stata puntualmente disattesa dal giudice di merito; inoltre, la motivazione sulla pena risultava congrua, con riferimento agli elementi ritenuti decisivi ai fini della graduazione sanzionatoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondata la censura sulla pena. Ha affermato che la determinazione della pena base e degli aumenti e diminuzioni per circostanze aggravanti e attenuanti rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione adeguata. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 606, lettera e), cod. proc. pen.

    È richiamato come parametro della censura di legittimità sulla motivazione; nel caso concreto il motivo è ritenuto manifestamente infondato e reiterativo di doglianze già disattese in merito.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena deve avvenire in conformità ai criteri legali di commisurazione demandati al giudice di merito.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena base e delle variazioni per circostanze rientra nella discrezionalità giudiziale, da esercitare secondo i criteri di gravità del reato e capacità a delinquere.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, come disposto nel dispositivo.

Massime di principio

  • La determinazione della pena, compresa la fissazione della pena base e gli aumenti o diminuzioni per le circostanze, è espressione della discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non manifestamente illogica.
  • La censura ex art. 606, lettera e), c.p.p. sulla dosimetria della pena è inammissibile quando si risolve nella mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese dal giudice di appello, senza evidenziare reali vizi logici o giuridici della motivazione.
  • L'adeguatezza della motivazione sulla pena può essere soddisfatta mediante un riferimento sintetico ma coerente agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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