Cassazione Penale, Sentenza n. 38989/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti, tramite unico ricorso per cassazione presentato dal difensore, hanno dedotto: (1) la violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione criminale di Armando Lorenzo Bonora e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, c.p. (con conseguente deduzione sulla procedibilità d'ufficio), sostenendo l'insufficienza e contraddittorietà delle prove; (2) la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p.; (3) in un motivo nuovo, la sopravvenuta procedibilità a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e quindi il difetto di procedibilità d'ufficio della fattispecie.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella sua interezza. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dimostrare un travisamento degli elementi di fatto; la Corte ha confermato che la motivazione di merito (che aveva ritenuto Bonora consapevole e partecipe nel ruolo di trasportatore) è congrua e non manifestamente illogica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile come inedito, non essendo stata dedotta con la dovuta specificità in sede d'appello; di conseguenza anche il motivo nuovo è inammissibile, e la Corte ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta procedibilità a querela non può prevalere sull'inammissibilità del ricorso e sul giudicato sostanziale già formato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 192 c.p.p.
riferito alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito non sia travisata né illogica e quindi non sindacabile in cassazione se non per travisamento
art. 606 c.p.p.
comma 1, lett. b) ed e); comma 3
disciplina dei motivi di ricorso per cassazione e dei limiti di deduzione dei vizi di legge; applicata per valutare la prescrizione di specificità e deducibilità dei motivi
art. 62 c.p.
norme sulle circostanze attenuanti: la Corte ha riconosciuto l'attenuante di cui al n. 4 ma ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al n. 6 in quanto inedita
art. 625 c.p.
rilevanza delle aggravanti: la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'art. 625, n. 5 (come qualificato in sede di appello) escludendo la n. 7; la cassazione non ha ritenuto possibile riesaminare la valutazione probatoria operata
art. 616 c.p.p.
norma sui costi e sulle sanzioni processuali: è stata applicata per condannare i ricorrenti alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità evidente
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
novella che ha reso la procedibilità della fattispecie a querela; la Corte ha chiarito che la sopravvenuta procedibilità a querela non può sanare l'inammissibilità del ricorso né incidere sul giudicato già formato in cassazione
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
richiamato per i principi sulla sopravvenuta modificazione della procedibilità e sui suoi effetti rispetto al giudicato formatosi; si evince il principio consolidato dalle Sezioni Unite circa l'impossibilità di usare la sopravvenuta procedibilità per superare l'inammissibilità
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176
menzionato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; non determinante sul merito del ricorso
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riedita il giudizio di merito: la rivalutazione dei fatti è esclusa salvo comprovato travisamento del complesso probatorio; i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
- In cassazione non sono ammissibili questioni inedite che non siano state dedotte con la dovuta specificità in sede di appello; chi non solleva determinate doglianze in precedenza rischia di vederle dichiarare inammissibili.
- La sopravvenuta modifica legislativa che rende una fattispecie procedibile a querela non può essere usata, quando il ricorso è inammissibile e si è formato un giudicato, per ottenere rinnovata sindacabilità o 'abbattimento' del giudicato formatosi per inammissibilità del ricorso.
- Quando un ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile il giudice può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità delle doglianze prima di proporre ricorso per cassazione.
- Per contestare l'affermazione di responsabilità basata su elementi di fatto occorre dimostrare un travisamento della prova o vizio formale della motivazione; la semplice percezione di insufficienza della prova non è sufficiente in sede di legittimità.
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