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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 38989/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti, tramite unico ricorso per cassazione presentato dal difensore, hanno dedotto: (1) la violazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione criminale di Armando Lorenzo Bonora e alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 5, c.p. (con conseguente deduzione sulla procedibilità d'ufficio), sostenendo l'insufficienza e contraddittorietà delle prove; (2) la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n. 6, c.p.; (3) in un motivo nuovo, la sopravvenuta procedibilità a querela per effetto del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e quindi il difetto di procedibilità d'ufficio della fattispecie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso nella sua interezza. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché si limitava a un diverso apprezzamento del compendio probatorio senza dimostrare un travisamento degli elementi di fatto; la Corte ha confermato che la motivazione di merito (che aveva ritenuto Bonora consapevole e partecipe nel ruolo di trasportatore) è congrua e non manifestamente illogica. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile come inedito, non essendo stata dedotta con la dovuta specificità in sede d'appello; di conseguenza anche il motivo nuovo è inammissibile, e la Corte ha richiamato il principio secondo cui la sopravvenuta procedibilità a querela non può prevalere sull'inammissibilità del ricorso e sul giudicato sostanziale già formato. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 192 c.p.p.

    riferito alla valutazione della prova; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito non sia travisata né illogica e quindi non sindacabile in cassazione se non per travisamento

  • art. 606 c.p.p.

    comma 1, lett. b) ed e); comma 3

    disciplina dei motivi di ricorso per cassazione e dei limiti di deduzione dei vizi di legge; applicata per valutare la prescrizione di specificità e deducibilità dei motivi

  • art. 62 c.p.

    norme sulle circostanze attenuanti: la Corte ha riconosciuto l'attenuante di cui al n. 4 ma ha ritenuto inammissibile la doglianza relativa al n. 6 in quanto inedita

  • art. 625 c.p.

    rilevanza delle aggravanti: la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile l'art. 625, n. 5 (come qualificato in sede di appello) escludendo la n. 7; la cassazione non ha ritenuto possibile riesaminare la valutazione probatoria operata

  • art. 616 c.p.p.

    norma sui costi e sulle sanzioni processuali: è stata applicata per condannare i ricorrenti alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità evidente

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    novella che ha reso la procedibilità della fattispecie a querela; la Corte ha chiarito che la sopravvenuta procedibilità a querela non può sanare l'inammissibilità del ricorso né incidere sul giudicato già formato in cassazione

  • d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36

    richiamato per i principi sulla sopravvenuta modificazione della procedibilità e sui suoi effetti rispetto al giudicato formatosi; si evince il principio consolidato dalle Sezioni Unite circa l'impossibilità di usare la sopravvenuta procedibilità per superare l'inammissibilità

  • d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con mod. dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176

    menzionato in relazione alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale; non determinante sul merito del ricorso

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riedita il giudizio di merito: la rivalutazione dei fatti è esclusa salvo comprovato travisamento del complesso probatorio; i motivi che si limitano a proporre una diversa valutazione degli elementi probatori sono inammissibili.
  • In cassazione non sono ammissibili questioni inedite che non siano state dedotte con la dovuta specificità in sede di appello; chi non solleva determinate doglianze in precedenza rischia di vederle dichiarare inammissibili.
  • La sopravvenuta modifica legislativa che rende una fattispecie procedibile a querela non può essere usata, quando il ricorso è inammissibile e si è formato un giudicato, per ottenere rinnovata sindacabilità o 'abbattimento' del giudicato formatosi per inammissibilità del ricorso.
  • Quando un ricorso è dichiarato manifestamente inammissibile il giudice può condannare i ricorrenti al pagamento delle spese e ad una somma a favore della Cassa delle ammende; pertanto è importante valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità delle doglianze prima di proporre ricorso per cassazione.
  • Per contestare l'affermazione di responsabilità basata su elementi di fatto occorre dimostrare un travisamento della prova o vizio formale della motivazione; la semplice percezione di insufficienza della prova non è sufficiente in sede di legittimità.

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