Cassazione Penale, Ordinanza n. 04231/2025 del 31/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità dei motivi, rilevando che la mancanza di correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione integra l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 14 giugno 2024. I primi due motivi censuravano, rispettivamente, un vizio di motivazione e una violazione di legge in relazione alla dichiarazione di responsabilità e alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure generiche, perché costruite mediante la riproposizione di argomenti già esaminati e disattesi dal giudice di merito, senza una reale correlazione critica con la motivazione impugnata.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
mancanza di specificità del motivo
la carenza di specificità del motivo di ricorso, quando non vi sia correlazione tra le ragioni della decisione impugnata e quelle dell'impugnazione, comporta l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, il motivo è specifico solo se si confronta criticamente con le rationes decidendi della sentenza impugnata; la mera riproposizione di doglianze già esaminate e respinte in appello è insufficiente.
- La mancanza di correlazione tra le argomentazioni del ricorso e la motivazione della decisione impugnata integra difetto di specificità e determina l'inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
- Le censure sulla responsabilità e sulla dosimetria del trattamento sanzionatorio, incluse quelle relative alle attenuanti generiche, devono contenere un confronto puntuale con la motivazione del giudice di merito; in difetto, il ricorso è destinato a essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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