Sentenza n. 4006/2026 - Milano, Sezione 2
per l''annullamento del Permesso di Costruire Convenzionato n. -OMISSIS- (rif. pratica edilizia n. C/23/0026 del 27.03.2023 prot. -OMISSIS-) rilasciato dal Comune di -OMISSIS-; della Deliberazione di Giunta Comunale n. -OMISSIS- del 22.01.2024 avente ad oggetto la “Approvazione della bozza di convenzione per il Permesso di costruire convenzionato n. C/23/2023 Relativo all’immobile in -OMISSIS- per l’intervento di ristrutturazione edilizia all’interno dei nuclei di antica formazione in conformità al vigente PGT”; della Convenzione allegata al Permesso di Costruire n. -OMISSIS- stipulata in data 17.02.2024 a rogito del Notaio -OMISSIS- di -OMISSIS-, Rep. n. -OMISSIS- Racc. 593; degli art. 13 e 23 commi 9 e 11, nella parte in cui consentono, all’interno dei NAF, in caso di ristrutturazione con sopraelevazione e modifica della sagoma tramite permesso di costruire convenzionato, di derogare alle distanze minime tra parteti finestrate di cui al DM 1444/1968. ogni altro atto presupposto e/o comunque collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Permesso di costruire convenzionato relativo alla ristrutturazione edilizia, al mutamento di destinazione d'uso da magazzino a residenza e al recupero abitativo del sottotetto, nonché gli atti presupposti e le disposizioni dello strumento urbanistico sulle distanze
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressato)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I proprietari di un immobile adiacente hanno impugnato il permesso di costruire convenzionato rilasciato per un intervento di ristrutturazione edilizia sull'immobile confinante, oltre alla deliberazione comunale di approvazione della bozza di convenzione, alla convenzione urbanistica e alle disposizioni degli articoli 13 e 23 dello strumento urbanistico comunale, nella parte in cui consentirebbero deroghe alle distanze minime tra pareti finestrate previste dal d.m. 1444/1968. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso. Il TAR ha accertato che la precedente proprietaria dell'immobile dei ricorrenti aveva delegato un architetto a effettuare l'accesso agli atti della pratica edilizia. L'accesso era comunque avvenuto entro l'8 luglio 2024, data di una relazione tecnica dalla quale risultava l'esame della documentazione. I ricorrenti, quali eredi universali, erano subentrati nel rapporto di rappresentanza con il tecnico delegato. La notifica del ricorso era avvenuta il 28 marzo 2025.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile per tardività, senza esaminare nel merito le censure relative al permesso di costruire, alla convenzione, agli atti comunali e alla disciplina delle distanze. Ha ritenuto che la conoscenza della documentazione acquisita dal tecnico delegato fosse imputabile alla delegante in forza delle regole sulla rappresentanza e che tale conoscenza si fosse trasferita agli eredi universali. La conoscenza formale dell'intervento doveva quindi considerarsi maturata, al più tardi, l'8 luglio 2024; da tale momento decorreva il termine per impugnare. Poiché il ricorso è stato notificato soltanto il 28 marzo 2025, esso è tardivo. Le spese sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda fattuale.
Norme richiamate
art. 1387 e segg. c.c.
Gli atti compiuti dal rappresentante nell'ambito della delega producono direttamente effetti nei confronti del rappresentato; pertanto, la conoscenza della documentazione acquisita dal tecnico delegato è imputabile alla delegante.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato quale fondamento della fissazione dell'udienza di discussione del merito dopo la fase cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità delle parti.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- La conoscenza della documentazione amministrativa acquisita da un soggetto delegato nell'ambito di un accesso agli atti è imputabile direttamente al delegante, anche se la documentazione non gli è stata materialmente consegnata, salva l'eventuale responsabilità del delegato nei rapporti interni.
- Gli eredi a titolo universale subentrano nel rapporto di delega instaurato dal de cuius con il professionista incaricato dell'accesso agli atti; la conoscenza acquisita dal delegato prima della successione è quindi opponibile agli eredi ai fini della decorrenza del termine per impugnare.
- Quando l'accesso agli atti è documentato da una relazione tecnica che dimostra l'esame della pratica edilizia, la data della relazione costituisce, al più tardi, il momento di conoscenza formale dell'atto lesivo, anche se non è individuabile il giorno esatto dell'accesso.
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