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Sentenza

Sentenza n. 505/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS- della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202502834

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Milano che riconosceva al docente il diritto a una somma complessiva di euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esatta esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, notificata e munita dell'attestazione del passaggio in giudicato. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere al docente, mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, la somma complessiva di euro 2.500,00 per cinque anni scolastici. Poiché l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al titolo, il ricorrente ha chiesto l'ordine di pagamento, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato e ordinando l'esecuzione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Il pagamento deve comprendere le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, gli accessori di legge maturati e ancora dovuti, gli oneri di registrazione e le spese riferibili al provvedimento, nonché gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che il giudizio di ottemperanza non modifica né costituisce il diritto di credito, ma ne consente il soddisfacimento secondo la dimensione stabilita dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali pagamenti parziali; pertanto, i conteggi del creditore non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi ai sensi degli artt. 1282 e seguenti c.c. È stata invece esclusa la penalità di mora richiesta, poiché, in ragione dell'esiguità del debito, l'astreinte sarebbe manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva. È stato nominato, per l'eventuale perdurante inerzia, un commissario ad acta, incaricato di determinare l'importo definitivamente dovuto e di adottare gli atti contabili necessari. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato e, ai sensi del comma 4, lett. e), di disporre una penalità di mora; nel caso concreto l'astreinte è stata esclusa perché manifestamente iniqua ed eccessivamente afflittiva rispetto all'esiguità del debito.

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti definitivi del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le Amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro; il TAR ha ritenuto tale termine decorso.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, oggetto della condanna contenuta nel giudicato da eseguire.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Forniscono i parametri per la verifica della misura e della decorrenza degli interessi dovuti, senza che i conteggi unilateralmente prodotti dal creditore siano vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e del rinvio alle norme del codice di procedura civile, inclusa la distrazione delle spese.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice non costituisce né ridetermina il diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento della pretesa nella misura risultante dal titolo, dalle norme applicabili e dagli eventuali adempimenti parziali.
  • Quando il titolo esecutivo condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, l'Amministrazione deve verificare autonomamente, secondo il titolo e la legge, il capitale residuo, la misura e la decorrenza degli interessi; i conteggi prodotti dal creditore non sono definitivamente vincolanti.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere negata quando, in relazione all'entità modesta del debito e alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua o eccessivamente afflittiva, integrando una ragione ostativa alla sua applicazione.
  • Decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le Amministrazioni dello Stato dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, l'inadempimento dell'Amministrazione può essere fatto valere mediante azione di ottemperanza per il recupero coattivo della somma dovuta.
  • In caso di perdurante inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e attribuendogli il compito di determinare il dovuto e adottare gli atti contabili necessari.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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