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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20357/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 13/08/2024, che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Cosenza del 10/07/2024 soltanto rispetto al capo 111 e l'aveva confermata per il resto. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 192, comma 3, 273 e 274 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del teste Osso Fedele e al requisito dell'attualità del pericolo (custodia cautelare); (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. in relazione ai capi di provvisoria contestazione 102, 107, 109, 111 e 307.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso tramite procuratore speciale (procura ad hoc) con atto del 5 dicembre 2024; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia tempestiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e rilevando che l'art. 616 non distingue le cause di inammissibilità; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e e)

    Norma richiamata per l'indicazione dei motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione); usata per inquadrare i motivi dedotti, ma il procedimento si è estinto per rinuncia.

  • art. 192 cod. proc. pen., comma 3

    Richiamato con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali (attendibilità e valutazione probatoria) nell'ambito della contestazione della misura cautelare.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato nell'ambito della valutazione probatoria delle dichiarazioni rese da persone coinvolte (testimonianze/acquirenti), come fattore rilevante ai fini della custodia cautelare.

  • art. 274 cod. proc. pen., lett. c)

    Richiamato per delimitare i criteri di valutazione delle dichiarazioni e la loro rilevanza ai fini cautelari (valutazione delle fonti testimoniali).

  • art. 292 cod. proc. pen.

    Invocato per censurare presunto difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto ai capi di provvisoria contestazione; il ricorso deduceva vizio motivazionale ex art. 292, ma non è stato esaminato nel merito per effetto della rinuncia.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Interpretato dalla Corte nel senso che impone l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto applicabile tale sanzione anche nel caso di inammissibilità derivante da rinuncia all'impugnazione.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Richiamato nella sentenza come riferimento alle ipotesi di inammissibilità previste dal codice, tra cui la rinuncia all'impugnazione; la Corte osserva che la rinuncia rientra tra le cause che determinano inammissibilità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • La rinuncia all'impugnazione, se tempestiva e formalmente corretta (procura speciale ad hoc se effettuata tramite difensore), determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito da parte della Corte di cassazione.
  • In caso di inammissibilità per rinuncia, la parte privata è comunque condannata alle spese processuali e può essere obbligata al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sanzione è applicabile indipendentemente dalla causa specifica di inammissibilità.
  • Le censure relative a vizi di motivazione o alla valutazione delle fonti testimoniali (artt. 192, 273, 274 c.p.p.) vanno dedotte chiaramente nel ricorso e saranno esaminate solo se il ricorso non è estinto per cause procedurali (es. rinuncia).
  • La rinuncia tramite procuratore speciale richiede procura ad hoc e deve essere comunicata nei termini processuali; se effettuata in modo corretto, estingue il potere di impugnare e produce effetti immediati.
  • Prima di rinunciare a un'impugnazione è opportuno valutare il rischio delle sanzioni economiche e delle spese processuali, e verificare se vi siano alternative (es. fissazione del termine per memoria, riserva su questioni puntuali) per tutelare interessi sostanziali.

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