Cassazione Penale, Sentenza n. 20357/2025 del 03/06/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 13/08/2024, che aveva annullato l'ordinanza del GIP di Cosenza del 10/07/2024 soltanto rispetto al capo 111 e l'aveva confermata per il resto. Il ricorrente proponeva ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 192, comma 3, 273 e 274 cod. proc. pen., in relazione alla valutazione delle dichiarazioni del teste Osso Fedele e al requisito dell'attualità del pericolo (custodia cautelare); (2) vizio di motivazione ai sensi dell'art. 292 cod. proc. pen. in relazione ai capi di provvisoria contestazione 102, 107, 109, 111 e 307.
La decisione
Il ricorrente ha rinunciato al ricorso tramite procuratore speciale (procura ad hoc) con atto del 5 dicembre 2024; la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia tempestiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende, richiamando l'art. 616 c.p.p. e rilevando che l'art. 616 non distingue le cause di inammissibilità; ha inoltre disposto gli adempimenti di cancelleria ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) e e)
Norma richiamata per l'indicazione dei motivi di ricorso (violazione di legge e vizio di motivazione); usata per inquadrare i motivi dedotti, ma il procedimento si è estinto per rinuncia.
art. 192 cod. proc. pen., comma 3
Richiamato con riguardo alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali (attendibilità e valutazione probatoria) nell'ambito della contestazione della misura cautelare.
art. 273 cod. proc. pen.
Richiamato nell'ambito della valutazione probatoria delle dichiarazioni rese da persone coinvolte (testimonianze/acquirenti), come fattore rilevante ai fini della custodia cautelare.
art. 274 cod. proc. pen., lett. c)
Richiamato per delimitare i criteri di valutazione delle dichiarazioni e la loro rilevanza ai fini cautelari (valutazione delle fonti testimoniali).
art. 292 cod. proc. pen.
Invocato per censurare presunto difetto di motivazione dell'ordinanza impugnata rispetto ai capi di provvisoria contestazione; il ricorso deduceva vizio motivazionale ex art. 292, ma non è stato esaminato nel merito per effetto della rinuncia.
art. 616 cod. proc. pen.
Interpretato dalla Corte nel senso che impone l'applicazione di una sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto applicabile tale sanzione anche nel caso di inammissibilità derivante da rinuncia all'impugnazione.
art. 591 cod. proc. pen.
Richiamato nella sentenza come riferimento alle ipotesi di inammissibilità previste dal codice, tra cui la rinuncia all'impugnazione; la Corte osserva che la rinuncia rientra tra le cause che determinano inammissibilità.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione, se tempestiva e formalmente corretta (procura speciale ad hoc se effettuata tramite difensore), determina l'inammissibilità del ricorso e impedisce l'esame del merito da parte della Corte di cassazione.
- In caso di inammissibilità per rinuncia, la parte privata è comunque condannata alle spese processuali e può essere obbligata al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; la sanzione è applicabile indipendentemente dalla causa specifica di inammissibilità.
- Le censure relative a vizi di motivazione o alla valutazione delle fonti testimoniali (artt. 192, 273, 274 c.p.p.) vanno dedotte chiaramente nel ricorso e saranno esaminate solo se il ricorso non è estinto per cause procedurali (es. rinuncia).
- La rinuncia tramite procuratore speciale richiede procura ad hoc e deve essere comunicata nei termini processuali; se effettuata in modo corretto, estingue il potere di impugnare e produce effetti immediati.
- Prima di rinunciare a un'impugnazione è opportuno valutare il rischio delle sanzioni economiche e delle spese processuali, e verificare se vi siano alternative (es. fissazione del termine per memoria, riserva su questioni puntuali) per tutelare interessi sostanziali.
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