Cassazione Penale, Sentenza n. 17211/2024 del 24/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno proposto istanza di ricusazione nei confronti dei giudici Alfonso Barbarano e Davide Di Stasio sostenendo che, in sentenze precedenti relative al diverso omicidio Imbimbo, i due giudici avrebbero già manifestato un convincimento sui fatti utilizzando la stessa fonte dichiarativa (il collaboratore di giustizia Domenico Esposito). In particolare si era richiamato un passaggio in cui Esposito racconta di non avere sparato al duplice omicidio Castaldi/Minichini per la presenza del figlio di Minichini e un altro passaggio che parla della presunta violazione della regola del silenzio nel clan, ritenuti indicativi di un pregiudizio e di un'apprezzamento di colpevolezza nei confronti degli odierni imputati.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha richiamato il principio consolidato secondo cui le cause di ricusazione vanno interpretate restrittivamente e che la mera connessione probatoria o il fatto che lo stesso giudice abbia valutato in altro processo la stessa fonte (il collaboratore Esposito) non determina automaticamente una causa di ricusazione. Le sentenze precedenti hanno valutato l'attendibilità della fonte e non hanno espresso un giudizio di colpevolezza sui fatti Castaldi/Minichini; inoltre la giurisprudenza ammette che una stessa fonte possa risultare attendibile in un processo e non in un altro. Consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
art. 37 cod. proc. pen.
Le cause di ricusazione sono di stretta interpretazione; la mera connessione probatoria fra procedimenti non costituisce automaticamente causa di ricusazione
Sez. 5, Sentenza n. 11980 del 07/12/2017 (Rv. 272845)
Sez. 5, Sentenza n. 11980 del 07/12/2017, dep. 2018, Di Marco, Rv. 272845
Conferma che la connessione probatoria tra due procedimenti non determina di per sé ricusazione se non sussiste una valutazione di merito sul medesimo fatto e identico soggetto
Sez. 5, Sentenza n. 15201 del 10/02/2016 (Acri, Rv. 266866)
Sez. 5, Sentenza n. 15201 del 10/02/2016, Acri, Rv. 266866
Il fatto che un magistrato abbia già partecipato a un giudizio su fatti diversi, pur con identità delle fonti probatorie, non comporta automaticamente ricusazione; la stessa fonte può essere ritenuta attendibile in un processo e non in un altro
Sentenza Corte Costituzionale n. 283 del 2000
Sentenza n. 283/2000 della Corte costituzionale
Rilevata modifica/contestualizzazione normativa rispetto all'art. 37 c.p.p., richiamata per il quadro interpretativo delle cause di astensione e ricusazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Prevede la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente quando il ricorso è rigettato
Massime di principio
- La ricusazione richiede prova di un pregiudizio concreto e specifico del giudice riguardo lo stesso fatto e lo stesso soggetto: valutazioni di attendibilità di una fonte non equivalgono automaticamente a un giudizio di colpevolezza.
- La mera coincidenza delle fonti probatorie tra due processi non costituisce causa di astensione o ricusazione: lo stesso collaboratore può essere ritenuto attendibile in un procedimento e non in un altro.
- Per avere successo in una ricusazione occorre documentare passaggi motivazionali nei quali il giudice esprime chiaramente convinzioni sul fatto oggetto del nuovo processo o mostra elementi di parte (es. espressioni inequivoche di colpevolezza), non semplici riferimenti descrittivi alle dichiarazioni di terzi.
- In fase di impugnazione conviene evidenziare con precisione i brani delle pronunce ritenuti pregiudicanti e spiegare perché tali formulazioni oltrepassano la mera valutazione di attendibilità.
- Dal punto di vista strategico, quando si utilizza la strada della ricusazione valutare anche il rischio di soccombenza e della condanna alle spese: un ricorso ritenuto infondato può comportare oneri economici.
- Se si sospetta parzialità profonda, considerare alternative come istanza di ricorso per motivo diverso (se compatibile) o raccolta di elementi aggiuntivi che dimostrino la sussistenza di pregiudizio manifestato dal giudice
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17103/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17105/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17108/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17110/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17111/2024 del 24/04/2024
- Sentenza penale · 24 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 17112/2024 del 24/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →