Cassazione Civile, Ordinanza n. 08482/2023 del 24/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un credito professionale azionato in via monitoria da un architetto nei confronti di un Comune per compensi relativi a una perizia suppletiva e di variante e a un progetto per opere di completamento inerenti alla costruzione di nuovi uffici giudiziari. Il Tribunale aveva revocato in parte il decreto ingiuntivo e liquidato un importo inferiore a quello richiesto, ritenendo che la perizia di variante non costituisse nuova progettazione e che il compenso andasse determinato secondo le tariffe, in base alla reale natura delle prestazioni. In appello l’architetto aveva dedotto: difetto di motivazione sulla liquidazione; violazione della convenzione professionale che disciplinava il criterio di calcolo del compenso; illegittima negazione degli interessi moratori; indebita riduzione del compenso al 50%; esclusione del maggior danno. La Corte d’appello aveva accolto parzialmente l’impugnazione, liquidando una somma complessiva maggiore, ma confermando la ricostruzione secondo cui la prestazione era una riprogettazione/variante e non una progettazione ex novo. In cassazione il professionista ha denunciato, con due motivi, la violazione dell’art. 2233 c.c. e della convenzione di incarico, sostenendo che il compenso avrebbe dovuto essere determinato integralmente secondo l’accordo e la parcella opinata dall’ordine professionale, e ha dedotto nullità della sentenza e del procedimento per violazione del principio devolutivo, lamentando che la Corte territoriale avesse liquidato equitativamente il compenso discostandosi dalla consulenza tecnica d’ufficio senza adeguata critica delle sue risultanze.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la liquidazione del compenso non ha violato la gerarchia dei criteri di cui all’art. 2233 c.c.: esistendo una convenzione, il richiamo alle tariffe professionali previsto dall’accordo consentiva di determinare il compenso in base all’effettiva natura e portata delle prestazioni realmente svolte, e non all’importo originariamente preteso. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva effettuato una valutazione critica e congruamente motivata, fondata sulle risultanze peritali e sui calcoli già svolti in primo grado; la media ponderata indicata dal consulente era stata considerata solo una soluzione suppletiva, non vincolante. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite e con atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2233 c.c.
primo comma; secondo comma
il compenso del professionista si determina prioritariamente secondo la convenzione tra le parti; in mancanza, secondo tariffe, usi e decisione giudiziale. Il richiamo all'adeguatezza all'importanza dell'opera e al decoro della professione rileva nella liquidazione del compenso, ma nel caso concreto la convenzione rinviava comunque ai criteri tariffari.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma di deduzione del motivo di ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
norma di deduzione del motivo di ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
sussistendo i presupposti processuali, il ricorrente è tenuto al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nei giudizi relativi al compenso del professionista, la convenzione tra le parti prevale come primo criterio di determinazione del corrispettivo; se l'accordo rinvia alle tariffe professionali, la liquidazione va effettuata secondo tali parametri, ma sulla base dell'effettiva natura e ampiezza della prestazione realmente eseguita.
- Quando il giudizio riguarda il credito per prestazioni professionali, grava sul professionista l'onere di provare il conferimento dell'incarico, l'effettivo svolgimento dell'attività e l'entità delle prestazioni rese.
- La quantificazione del compenso operata dal giudice di merito è censurabile in cassazione solo se manca una valutazione critica delle risultanze processuali o se la motivazione è illogica o apodittica; non è sufficiente contrapporre una diversa stima del consulente tecnico, specie quando essa costituisca una soluzione solo conciliativa o suppletiva.
- La determinazione del compenso deve essere ancorata alla concreta prestazione professionale accertata in causa; non rileva l'importo originariamente richiesto se le risultanze istruttorie dimostrano che l'attività svolta ha avuto un contenuto diverso o più limitato rispetto a quello allegato.
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