Sentenza n. 4091/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza in forma semplificata del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, Sezione Quarta, n. 2309/2024, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego definitivo del permesso di costruire in sanatoria relativo a manufatti destinati a uso abitativo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La proprietaria ha impugnato il diniego comunale fondato, tra l'altro, sulla qualificazione delle opere come nuove costruzioni ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001, sull'incompatibilità con la disciplina urbanistica delle aree agricole e sulla collocazione in una fascia di salvaguardia urbanistica. In primo grado aveva dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001, eccesso di potere per illogicità manifesta, travisamento dei presupposti, carenza istruttoria, nonché difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 l. 241/1990. In appello ha censurato la sentenza del TAR sostenendo il travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, la carenza istruttoria e la violazione di legge, con particolare riferimento alla natura asseritamente leggera e precaria dei manufatti e alla motivazione della sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto che i manufatti non fossero facilmente amovibili, essendo realizzati su basamenti e di dimensioni non modeste, e che fossero destinati a soddisfare esigenze abitative perduranti nel tempo. La precarietà deve essere valutata principalmente secondo un criterio funzionale, verificando se l'opera sia destinata a un'esigenza temporanea, e non esclusivamente in base alla possibilità materiale di rimozione o ai materiali impiegati. Nel caso concreto, la stessa appellante aveva indicato l'uso abitativo delle opere e ne aveva fatto risalire la realizzazione al 2012; i verbali di sopralluogo e la documentazione fotografica confermavano la stabilità e la permanenza dell'intervento. Le opere costituivano quindi nuove costruzioni soggette a permesso di costruire, anche perché determinavano una stabile trasformazione del territorio e un incremento del carico urbanistico. Il Collegio ha inoltre rilevato che l'uso abitativo non può rendere legittimo l'abuso né prevalere automaticamente sull'interesse pubblico al governo del territorio. Ha infine sottolineato il carattere plurimotivato del diniego: oltre alla qualificazione delle opere come nuove costruzioni, restavano non contestate l'incompatibilità con l'azzonamento agricolo e la collocazione nella fascia di salvaguardia urbanistica della variante alla SS33 del Sempione. Anche per tale ragione l'esito non avrebbe potuto essere diverso. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. e.5), d.P.R. 380/2001
«sono “interventi di nuova costruzione” ... l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ...»
La qualificazione come nuova costruzione ricorre anche per manufatti leggeri o prefabbricati destinati all'abitazione quando soddisfano esigenze non meramente temporanee e producono una stabile trasformazione del territorio; la precarietà va valutata soprattutto secondo il criterio funzionale.
art. 6, comma 1, lett. e-bis), d.P.R. 380/2001
«le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse ... e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni ...»
Il regime di edilizia libera riguarda opere stagionali o destinate a esigenze obiettivamente contingenti e temporanee, da rimuovere entro il termine previsto; non si applica a manufatti destinati a un uso abitativo stabile.
art. 31, comma 2, d.P.R. 380/2001
La realizzazione di nuove costruzioni in assenza del necessario titolo edilizio comporta l'obbligo di demolizione; l'amministrazione non può attribuire rilievo decisivo alle esigenze abitative dell'autore dell'abuso.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione della sentenza di primo grado è stata ritenuta adeguata, anche perché il diniego amministrativo si fondava su plurime ragioni ostative, alcune delle quali non contestate.
artt. 59 e 60 l.r. Lombardia 12/2005
Il Comune ha richiamato l'assenza dei presupposti per l'edificazione nelle aree destinate all'agricoltura; tale ragione ostativa non è stata contestata in modo specifico.
art. 17, comma 1, lett. e), Norme del Piano dei Servizi del PGT
La disciplina della fascia di mitigazione e del corridoio di salvaguardia urbanistica lungo il previsto tracciato della variante alla SS33 costituisce ulteriore ragione ostativa alla sanatoria.
Massime di principio
- La precarietà di un manufatto edilizio deve essere valutata principalmente secondo un criterio funzionale: un'opera è precaria soltanto se è oggettivamente destinata a soddisfare un'esigenza temporanea; la mera amovibilità, l'assenza di infissione stabile al suolo o l'impiego di materiali leggeri non sono elementi sufficienti a escludere la qualificazione come nuova costruzione.
- L'installazione di manufatti leggeri o prefabbricati destinati a uso abitativo stabile costituisce intervento di nuova costruzione soggetto a permesso di costruire, quando determina una trasformazione stabile e non meramente occasionale del territorio o un incremento del carico urbanistico.
- Il diritto all'abitazione e le esigenze familiari non legittimano la realizzazione o la conservazione di opere edilizie abusive e non prevalgono automaticamente sull'interesse pubblico al governo del territorio e alla repressione degli illeciti edilizi.
- In presenza di un provvedimento amministrativo fondato su motivazioni plurime autonome, il ricorso non può condurre all'annullamento quando il ricorrente contesti soltanto una delle ragioni ostative e restino non impugnate altre motivazioni autonomamente idonee a sorreggere il provvedimento.
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