Cassazione Civile, Ordinanza n. 10847/2025 del 24/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il debitore esecutato, nell'ambito di una procedura esecutiva del Tribunale di Roma, aveva eccepito l'estinzione del processo esecutivo sostenendo che la riassunzione fosse avvenuta tardivamente dopo la sospensione disposta in seguito a una contestazione distributiva. La controversia riguardava, in particolare, il dies a quo del termine per la riassunzione: secondo il ricorrente, esso doveva decorrere dalla comunicazione della sentenza che aveva definito la controversia distributiva ex art. 512 c.p.c., mentre la corte di merito aveva ritenuto che dovesse decorrere dalla decisione resa su una successiva opposizione, qualificando in modo diverso il momento iniziale del termine. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione veniva denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 627 c.p.c., per avere la sentenza impugnata individuato erroneamente il termine di riassunzione. Le parti controricorrenti resistevano chiedendo la reiezione, sostenendo anche che la ricostruzione processuale del ricorrente era incompleta e che la seconda iniziativa del debitore non era una vera opposizione ex art. 617 c.p.c., ma ancora una contestazione attinente alla distribuzione del ricavato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. per difetto di compiuta esposizione del fatto processuale e della sentenza impugnata, non consentendo una chiara comprensione della vicenda e della riferibilità della sospensione. In ogni caso, ha ritenuto la censura inammissibile perché prospettava una tesi giuridicamente infondata: nelle controversie distributive ex art. 512 c.p.c., quando la distribuzione sia stata sospesa e il giudice non abbia fissato un termine perentorio per la riassunzione, opera l'art. 297 c.p.c. e non l'art. 627 c.p.c.; il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia distributiva. Poiché la sentenza che aveva definito la controversia distributiva era passata in giudicato dopo il termine di impugnazione applicabile ratione temporis, la riassunzione del 14 marzo 2015 risultava tempestiva anche secondo la ricostruzione del ricorrente. La Corte ha inoltre osservato, sulla base della precedente sentenza di legittimità richiamata, che la seconda iniziativa del debitore non era una mera opposizione agli atti esecutivi, ma riguardava comunque questioni sulla distribuzione del ricavato, confermando così l'infondatezza della pretesa estintiva. Il ricorrente è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità a ciascun controricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 512 c.p.c.
Disciplina la controversia distributiva nell'esecuzione forzata; la sospensione della distribuzione in tale sede incide sul regime della riassunzione del processo esecutivo.
art. 627 c.p.c.
Non si applica alle controversie distributive quando la sospensione dipenda da esse e il giudice non abbia fissato un termine perentorio per la riassunzione.
art. 297 c.p.c.
In difetto di specifica previsione, regola la riassunzione dopo sospensione; il termine decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia distributiva.
art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il ricorso deve contenere una compiuta esposizione del fatto processuale; la mancanza comporta inammissibilità.
art. 327 c.p.c.
Il passaggio in giudicato della sentenza va valutato secondo il termine di impugnazione applicabile ratione temporis.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Regola il procedimento camerale in Cassazione nel quale è stata decisa l'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto o inammissibilità sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è indispensabile una esposizione chiara e completa del fatto processuale e della sentenza impugnata; l'omissione di tali elementi essenziali determina inammissibilità ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.
- Nelle controversie distributive dell'esecuzione forzata, se la distribuzione è stata sospesa e il giudice non ha fissato un termine perentorio per la riassunzione, il termine per riassumere non si ricava dall'art. 627 c.p.c., ma dall'art. 297 c.p.c., con decorrenza dal passaggio in giudicato della decisione che definisce la controversia distributiva.
- Ai fini della verifica della tempestività della riassunzione, occorre individuare correttamente la natura della precedente iniziativa processuale: se essa attiene alla distribuzione del ricavato, non può essere trattata come mera opposizione agli atti esecutivi per applicare un diverso regime decadenziale.
- Quando il ricorso prospetta una tesi interpretativa incompatibile con il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, la censura è inammissibile anche a prescindere da eventuali carenze espositive.
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