Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 13856/2026 - Roma, Sezione 1B

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza per il riconoscimento del diritto a percepire l'intero trattamento economico ordinariamente preveduto durante il servizio prestato all'estero, inviata al Ministero resistente a mezzo p.e.c. in data 2 settembre 2025 e rimasta priva di riscontro, e per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire l'intero trattamento economico ordinariamente preveduto durante il servizio prestato all'estero e la condanna dell'Amministrazione alla liquidazione e pedissequo pagamento del trattamento economico richiesto.

Giustizia amministrativa202514924

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: Silenzio formatosi sull’istanza di riconoscimento dell’intero trattamento economico relativo al servizio prestato all’estero

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza trasmessa al Ministero della Difesa mediante PEC il 2 settembre 2025 e rimasta senza riscontro. Ha dedotto profili di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, l’accertamento del diritto a percepire l’intero trattamento economico ordinariamente previsto durante il servizio prestato all’estero e la condanna dell’Amministrazione alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute.

La decisione

Il TAR ha rilevato che le domande proposte sono plurime: da un lato, l’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio, soggetta al rito camerale previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.; dall’altro, le domande di accertamento del diritto sostanziale e di condanna al pagamento, assoggettate a rito diverso. In applicazione dell’art. 32, commi 1 e 2, c.p.a., ha disposto la conversione dal rito camerale al rito ordinario, con cancellazione della causa dal ruolo camerale e reiscrizione nel ruolo ordinario. L’ordinanza non decide nel merito né sulla fondatezza delle doglianze o del diritto economico azionato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito speciale per l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso era stato proposto anche sulla base di tale disposizione.

  • art. 31, commi 1-3, c.p.a.

    Rileva per l’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio, distinta dalle ulteriori domande di accertamento e condanna.

  • art. 32, commi 1-2, c.p.a.

    Consente la conversione del rito quando nel medesimo giudizio siano cumulate domande soggette a riti diversi; il TAR ne ha fatto applicazione disponendo il passaggio dal rito camerale al rito ordinario.

Massime di principio

  • Quando nello stesso ricorso sono cumulate l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e domande di accertamento del diritto sostanziale e di condanna al pagamento, soggette a riti diversi, il giudice deve disporre la conversione del rito camerale in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, c.p.a.
  • La conversione del rito e la reiscrizione della causa nel ruolo ordinario costituiscono una statuizione processuale e non implicano alcuna decisione sulla sussistenza dell’obbligo di provvedere, sul diritto sostanziale dedotto o sulla fondatezza dei vizi di legittimità prospettati.

Come è indicizzato

MaterieDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.