Ordinanza n. 13856/2026 - Roma, Sezione 1B
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio formatosi sulla istanza per il riconoscimento del diritto a percepire l'intero trattamento economico ordinariamente preveduto durante il servizio prestato all'estero, inviata al Ministero resistente a mezzo p.e.c. in data 2 settembre 2025 e rimasta priva di riscontro, e per l'accertamento del diritto del ricorrente a percepire l'intero trattamento economico ordinariamente preveduto durante il servizio prestato all'estero e la condanna dell'Amministrazione alla liquidazione e pedissequo pagamento del trattamento economico richiesto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio formatosi sull’istanza di riconoscimento dell’intero trattamento economico relativo al servizio prestato all’estero
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio asseritamente formatosi sull’istanza trasmessa al Ministero della Difesa mediante PEC il 2 settembre 2025 e rimasta senza riscontro. Ha dedotto profili di violazione di legge ed eccesso di potere, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, l’accertamento del diritto a percepire l’intero trattamento economico ordinariamente previsto durante il servizio prestato all’estero e la condanna dell’Amministrazione alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute.
La decisione
Il TAR ha rilevato che le domande proposte sono plurime: da un lato, l’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio, soggetta al rito camerale previsto dagli artt. 31 e 117 c.p.a.; dall’altro, le domande di accertamento del diritto sostanziale e di condanna al pagamento, assoggettate a rito diverso. In applicazione dell’art. 32, commi 1 e 2, c.p.a., ha disposto la conversione dal rito camerale al rito ordinario, con cancellazione della causa dal ruolo camerale e reiscrizione nel ruolo ordinario. L’ordinanza non decide nel merito né sulla fondatezza delle doglianze o del diritto economico azionato.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il rito speciale per l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione; il ricorso era stato proposto anche sulla base di tale disposizione.
art. 31, commi 1-3, c.p.a.
Rileva per l’azione di accertamento dell’illegittimità del silenzio, distinta dalle ulteriori domande di accertamento e condanna.
art. 32, commi 1-2, c.p.a.
Consente la conversione del rito quando nel medesimo giudizio siano cumulate domande soggette a riti diversi; il TAR ne ha fatto applicazione disponendo il passaggio dal rito camerale al rito ordinario.
Massime di principio
- Quando nello stesso ricorso sono cumulate l’azione avverso il silenzio della pubblica amministrazione e domande di accertamento del diritto sostanziale e di condanna al pagamento, soggette a riti diversi, il giudice deve disporre la conversione del rito camerale in rito ordinario ai sensi dell’art. 32, commi 1 e 2, c.p.a.
- La conversione del rito e la reiscrizione della causa nel ruolo ordinario costituiscono una statuizione processuale e non implicano alcuna decisione sulla sussistenza dell’obbligo di provvedere, sul diritto sostanziale dedotto o sulla fondatezza dei vizi di legittimità prospettati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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