Sentenza del 29/07/2015 n. 16031 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva impugnato la sentenza che aveva annullato gli avvisi di accertamento IVA relativi agli anni d'imposta 2005, 2006 e 2007. Successivamente aveva chiesto l'estinzione dell'intero giudizio per effetto della definizione agevolata delle liti pendenti prevista dal D.L. n. 98 del 2011 e dalla L. n. 289 del 2002. Il Presidente aveva quindi dichiarato estinto l'intero processo con decreto. L'Amministrazione, sostenendo di avere commesso un errore materiale perché il condono riguardava soltanto due annualità, ha chiesto oltre due anni dopo la fissazione dell'udienza e la revoca del decreto di estinzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che il decreto presidenziale di estinzione può essere contestato mediante istanza di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 391, comma 3, c.p.c., ma tale istanza deve essere depositata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto. L'Agenzia l'ha presentata il 24 febbraio 2015, circa due anni e tre mesi dopo il decreto del novembre 2012, senza provare il rispetto del termine; dagli atti risultava invece che la comunicazione era stata ricevuta nel novembre 2012. Il decreto, pertanto, ha consolidato l'estinzione dell'intero processo e non è stato possibile correggerlo sulla base dell'asserito errore materiale. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese, liquidate in 3.645 euro per compensi, oltre 200 euro per esborsi e oneri di legge.
Norme richiamate
Art. 391 c.p.c.
Il decreto ha efficacia di titolo esecutivo se nessuna delle parti chiede la fissazione dell'udienza nel termine di dieci giorni dalla comunicazione.
Il decreto presidenziale che dichiara l'estinzione del processo produce effetti definitivi se la parte interessata non deposita entro dieci giorni dalla comunicazione un'istanza di fissazione dell'udienza. Il termine è perentorio e la parte deve dimostrare di averlo rispettato.
Art. 391-bis c.p.c.
La sentenza o l'ordinanza di estinzione sono soggette, nei casi previsti, al rimedio della revocazione; per il decreto presidenziale di estinzione, invece, il rimedio specifico è l'istanza di fissazione dell'udienza prevista dall'art. 391, comma 3, c.p.c.
Art. 375 c.p.c., n. 3, e art. 380-bis c.p.c.
Quando la natura della decisione lo richiede, la Corte può procedere con sentenza o ordinanza camerale anziché con decreto presidenziale; in assenza di tale necessità, l'estinzione può essere dichiarata con decreto.
Art. 153 c.p.c., comma 2
È ammessa in generale la rimessione in termini per causa non imputabile alla parte, ma nel caso concreto l'Agenzia non ha dimostrato una causa idonea a giustificare il mancato rispetto del termine.
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
La disposizione costituiva la base normativa per la definizione agevolata delle liti fiscali pendenti mediante il cosiddetto mini-condono.
Legge n. 289 del 2002, art. 16, comma 8
La norma disciplina gli effetti processuali della definizione agevolata delle liti fiscali, tra cui l'estinzione del giudizio quando ricorrono i presupposti previsti.
Art. 91 c.p.c.
La parte soccombente deve rimborsare le spese processuali; per questo l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio.
Massime di principio
- Quando un giudice dichiara l'estinzione del processo con decreto presidenziale, la parte che intende contestare tale esito deve depositare l'istanza di fissazione dell'udienza entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.
- Il termine di dieci giorni è perentorio: il suo superamento consolida l'estinzione e rende normalmente inammissibile una contestazione tardiva, anche se fondata su un presunto errore materiale.
- La parte che presenta l'istanza tardiva ha l'onere di provare di aver agito tempestivamente; non è sufficiente sostenere di non aver ricevuto la comunicazione quando gli atti processuali documentano la ricezione.
- Gli errori nella richiesta di estinzione o nella delimitazione delle annualità interessate da un condono devono essere verificati e corretti tempestivamente, prima della scadenza del termine previsto dall'art. 391 c.p.c.
- Un decreto di estinzione può riguardare l'intero giudizio quando la richiesta processuale è formulata in tal senso; eventuali questioni relative a una sola parte della controversia devono essere rappresentate immediatamente.
- La definizione agevolata di alcune annualità non consente automaticamente di riaprire, a distanza di anni, il giudizio sulle altre annualità se il processo è stato formalmente dichiarato estinto nella sua interezza.
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