Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01987/2024 del 18/01/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

Una dipendente di una società di riscossione chiedeva il pagamento di due voci retributive: il trattamento incentivante a quota variabile previsto dal CCNL e da un contratto integrativo, per gli anni 2012-2015, e il premio di produttività V.A.P. per gli anni 2013-2015, assumendo che dovessero esserle riconosciuti in misura almeno pari a quanto percepito negli anni precedenti. La società resisteva sostenendo, tra l'altro, che il premio incentivante per il 2012 era già stato corrisposto e che, quanto agli incentivi, non esisteva un obbligo aziendale di istituire quel sistema né era stata provata la definizione e il raggiungimento di obiettivi diversi da quelli del V.A.P. La Corte d'appello aveva inoltre ritenuto che il verbale del 7 ottobre 2015 fosse solo un'ipotesi di accordo, subordinata all'approvazione del CdA, mai intervenuta. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice deduceva: nullità della sentenza/procedimento per mancata ammissione e valutazione delle prove; violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per avere qualificato il documento del 7 ottobre 2015 come mera ipotesi di accordo; violazione dell'art. 2384 c.c. per l'errata esclusione dell'efficacia dell'impegno assunto dal presidente del CdA; e violazione delle norme sulle spese di lite e sui parametri di liquidazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondate le censure sulla valutazione delle prove e sull'interpretazione dei verbali e degli accordi aziendali; ha confermato che l'art. 2384 c.c. non era applicabile perché, nel documento sottoscritto, il presidente del CdA aveva espressamente subordinato l'efficacia dell'intesa all'approvazione del CdA, così facendo di tale approvazione un elemento costitutivo dell'accordo e non un mero limite statutario inopponibile ai terzi; ha infine confermato la statuizione sulle spese, applicando il criterio della soccombenza e ritenendo insindacabile la liquidazione entro i limiti tariffari. La ricorrente è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

    Il motivo ex n. 4 è stato ritenuto in parte inammissibile quando cumula in modo confuso censure di diritto processuale e sostanziale o mira a contestare valutazioni di merito riservate al giudice territoriale.

  • art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.

    Le censure per violazione di legge sono state dichiarate inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

  • artt. 132, co. 2 e 4, 99, 100, 112, 228, 244, 416, 115, 116, 421, 276 c.p.c.

    Richiamati dalla ricorrente a sostegno di una dedotta nullità, ma ritenuti non idonei a scalfire la decisione perché in larga parte estranei al vizio denunciato o riferiti a questioni di merito.

  • artt. 1362, 1363, 1366, 1367, 1375 e 1337 c.c.

    I criteri ermeneutici contrattuali sono stati evocati per contestare la qualificazione del verbale del 7 ottobre 2015, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non si confrontava con la motivazione della Corte d'appello.

  • art. 2384 c.c.

    La norma sull'inopponibilità ai terzi dei limiti al potere rappresentativo non si applica quando l'atto stesso subordina espressamente la sua efficacia all'approvazione dell'organo deliberativo societario; in tal caso l'approvazione è requisito di validità o efficacia dell'accordo.

  • art. 91 c.p.c.

    È stata applicata la regola della soccombenza: le spese gravano sulla parte che perde e deve essere rimborsate alla controparte vittoriosa.

  • art. 50 ccnl 09/04/2008

    Richiamato dalla lavoratrice per fondare il diritto al sistema incentivante a quota variabile; la Corte territoriale ha escluso che esso imponesse un obbligo automatico di istituzione del sistema senza contrattazione aziendale e senza prova degli specifici obiettivi.

  • art. 42 ccnl 09/04/2008

    Richiamato per il premio V.A.P.; la Cassazione ha rilevato che la ricorrente non si è confrontata con la motivazione della Corte d'appello e con la questione dell'effettiva disciplina tramite accordi annuali.

  • art. 8 contratto integrativo del 28/08/2008

    Invocato come base del trattamento incentivante, ma la Corte d'appello ha escluso che il relativo accordo fosse efficace senza approvazione del CdA.

  • art. 18 contratto integrativo

    Richiamato dalla lavoratrice per il premio di produttività V.A.P., senza che il ricorso superasse le critiche della Corte territoriale.

  • art. 19 d.lgs. n. 175/2016

    Citado nel primo motivo, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché non confrontata con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 28 d.lgs. n. 175/2016

    Citado nel primo motivo, ma senza specifica incidenza sul decisum, sicché la censura è stata ritenuta inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente, ma senza incidenza decisiva sulla decisione della Cassazione.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno delle censure processuali, senza esito favorevole.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dalla ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne traesse conseguenze sulla decisione.

  • art. 13 L. n. 247/2012

    Richiamato nel motivo sulle spese, senza rilievo decisivo nel caso concreto.

  • D.M. n. 55/2014

    La Corte ha affermato che la liquidazione delle spese operata dal giudice di merito entro il minimo e il massimo dei parametri non è sindacabile in cassazione.

  • D.M. n. 37/2018

    Richiamato dalla ricorrente sul tema delle spese, senza che fosse dimostrata la violazione dei parametri medi.

  • art. 1326, co. 2, c.c.

    Richiamato per escludere che dichiarazioni diffuse su un social network possano integrare, di regola, una valida manifestazione del consenso diretta specificamente all'altro contraente.

  • art. 1362 ss. c.c.

    Le doglianze sulla lettura dei verbali e dell'accordo erano devolvibili solo sotto il profilo della violazione dei canoni legali di interpretazione, non mediante mera richiesta di nuova valutazione del merito.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito chiedere una nuova valutazione delle prove o dei documenti, né riproporre questioni di merito sotto la veste di violazione di legge o nullità, se il motivo non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La qualificazione di un documento come accordo vincolante o mera ipotesi di accordo dipende dalla comune volontà delle parti desumibile dal testo complessivo; la dicitura formale non è decisiva se il contenuto mostra che l'efficacia è subordinata a una successiva approvazione.
  • Quando le parti subordinano espressamente l'efficacia di un'intesa all'approvazione di un organo societario competente, tale approvazione diventa elemento costitutivo dell'efficacia dell'accordo e il mancato avveramento impedisce il sorgere del diritto invocato.
  • L'art. 2384 c.c. sui limiti statutari al potere rappresentativo non opera per trasformare in vincolante un atto che le stesse parti hanno reso inefficace fino all'approvazione dell'organo deliberativo.
  • In materia di spese processuali, il criterio generale è quello della soccombenza; la liquidazione è censurabile solo se eccede i limiti di legge o se il ricorrente dimostra specificamente la violazione dei parametri applicabili.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniAmministratori
RamiLavoroProcesso civileSocietario
SottomaterieRicorso per cassazioneCompenso
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.