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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24996/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Lecce che confermava la custodia in carcere disposta dal GIP di Brindisi. L'imputata era indagata per tentato omicidio aggravato (uso di un cacciavite, più colpi al torace, minacce di morte) per futili motivi legati alla difesa di una postazione di prostituzione. La difesa proponeva tre motivi: 1) errata qualificazione del fatto come tentato omicidio (sosteneva che le lesioni fossero superficiali dal referto medico e quindi mancasse dolo omicidiario); 2) vizio di motivazione nel riconoscimento dell'aggravante dei futili motivi (l'azione sarebbe stata finalizzata a difendere il posto di lavoro); 3) vizio in ordine alle esigenze cautelari e mancata valutazione di misure meno afflittive (arresti domiciliari).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto la motivazione del Tribunale di Lecce logica e adeguata: sussistevano gravi indizi di colpevolezza (minacce, uso di un cacciavite, numero e sede dei colpi) idonei a sostenere la qualificazione di tentato omicidio; l'aggravante dei futili motivi è stata plausibilmente motivata con la sproporzione tra l'interesse tutelato e l'attacco al bene vita; le esigenze cautelari e la scelta della custodia in carcere furono adeguatamente motivate in relazione al pericolo di reiterazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; disposizione di trasmettere il provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato come norma che disciplina il riesame delle misure cautelari; il ricorso per cassazione verteva su un provvedimento adottato ai sensi di tale norma.

  • art. 61, n. 1, cod. pen.

    Richiamata come aggravante invocata nel capo di accusa; la Corte ha accolto la valutazione del giudice di merito che ha qualificato il motivo come "futile" per la notevole sproporzione fra interesse tutelato e bene aggredito.

  • art. 56 cod. pen.

    Norma sul tentativo; utilizzata per valutare la configurabilità del tentato omicidio in presenza di atti idonei e diretto alla consumazione del reato.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio (qui richiamata per la qualificazione del fatto come tentato omicidio), la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione in combinato con l'art. 56.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma citata nel ricorso; dal testo della sentenza non emerge una specifica reinterpretazione della norma, bensì che la Corte non ha ravvisato vizi nel procedimento/formulazione della motivazione richiamata dalla difesa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Richiamato come criterio di censura in cassazione (vizi di motivazione e violazioni di legge); la Corte ha ritenuto tali censure manifestamente infondate o inammissibili in quanto impongono una riletura dei fatti non consentita in sede di legittimità.

  • artt. 275 e 275-bis cod. proc. pen.

    Norme relative alle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato l'inidoneità delle misure meno afflittive e il pericolo di reiterazione del reato.

  • Corte cost. n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione alla possibilità di sanzionare errori nella proposizione dell'impugnazione; la Corte ha applicato tale principio ai fini della condanna al pagamento a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'adempimento consistente nella trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove la ricorrente è ristretta.

Massime di principio

  • In materia di misure cautelari la Corte di legittimità esercita un controllo limitato alla logicità e completezza della motivazione; non è consentita una riconsiderazione di merito degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione.
  • La qualificazione del fatto come tentato omicidio può reggere anche se le lesioni appaiono non letali nel referto, quando sussistono indizi complessivi dell'intento omicidiario (minacce, arma impiegata, numero e sede dei colpi, condotta dell'agente, intervento di terzi che abbia evitato conseguenze più gravi).
  • Il riconoscimento dell'aggravante per futili motivi richiede una valutazione del rapporto di sproporzione tra l'interesse tutelato dall'agente e il bene giuridico aggredito; la valutazione è rimessa al giudice di merito e difficilmente ribaltabile in cassazione se motivata coerentemente.
  • Nella scelta tra custodia in carcere e misure meno afflittive, il giudice deve motivare l'inidoneità di quest'ultime con riferimento al pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; motivazioni adeguate su questi punti rendono difficilmente superabile la misura in sede di legittimità.
  • Proporre un ricorso infondato può comportare sanzioni pecuniarie, specie se la Corte ritiene possibile la sussistenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione (richiamo a Corte cost. n.186/2000).

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