Sentenza del 29/02/2016 n. 69 - Comm. Trib. Prov. Biella
Abuso del diritto - Violazione dei principio di buona fede e legittimo affidamento - Imposta di registro per agevolazioni "prima casa".
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeGli atti elusivi sono stati dichiarati inefficaci ai fini tributari. L'Amministrazione finanziaria è stata quindi legittimata a disconoscere il vantaggio fiscale derivante dall'operazione e a recuperare l'imposta di registro dovuta, nonostante l'assenza di una norma specifica sull'elusione delle agevolazioni "prima casa".
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'utilizzo di una sequenza di atti formalmente leciti per conseguire un indebito risparmio d'imposta in materia di imposta di registro e agevolazioni "prima casa". Il giudice ha ritenuto che l'operazione violasse i principi di buona fede e di legittimo affidamento, configurando un abuso del diritto. Tale divieto opera anche in assenza di una specifica disposizione antielusiva riferita al tributo concretamente eluso, poiché costituisce un principio generale dell'ordinamento comunitario e interno.
Norme richiamate
Principio generale di divieto di abuso del diritto
Il divieto di abuso del diritto è considerato un principio immanente sia nell'ordinamento comunitario sia in quello interno e consente di disconoscere operazioni formalmente lecite ma sostanzialmente dirette a ottenere indebiti vantaggi fiscali.
Principio di buona fede
Il contribuente deve esercitare le proprie facoltà negoziali e fiscali in modo coerente con correttezza e lealtà; non può utilizzare strumenti giuridici formalmente validi per danneggiare l'Erario mediante un risparmio d'imposta indebito.
Principio di legittimo affidamento
La tutela dell'affidamento non protegge condotte artificiose o abusive. Il contribuente non può invocare la stabilità degli effetti formali degli atti quando l'operazione è stata costruita per eludere il tributo.
Disciplina dell'imposta di registro e delle agevolazioni "prima casa"
Le agevolazioni fiscali possono essere disconosciute quando risultano conseguite attraverso atti o operazioni elusive, anche se manca una specifica previsione antielusiva riferita a tale imposta.
Massime di principio
- La validità formale dei singoli atti non impedisce all'Amministrazione finanziaria di valutarne il risultato complessivo e di disconoscere il vantaggio fiscale se l'operazione è priva di sostanza economica o diretta principalmente all'elusione.
- Il divieto di abuso del diritto può essere applicato come principio generale anche quando non esiste una norma antielusiva specifica per il tributo interessato.
- Per distinguere una legittima pianificazione fiscale da un abuso occorre verificare la reale sostanza economica dell'operazione, le ragioni extrafiscali e la coerenza tra la forma giuridica utilizzata e il risultato perseguito.
- Le agevolazioni fiscali, comprese quelle relative alla prima casa, devono essere utilizzate secondo la loro finalità e non possono essere ottenute mediante operazioni artificiose o meramente formalistiche.
- In una situazione analoga, il contribuente dovrebbe documentare le ragioni economiche effettive degli atti e considerare l'operazione nel suo complesso, poiché l'Amministrazione può riqualificarla fiscalmente e recuperare l'imposta non versata.
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