Sentenza n. 1182/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del decreto della Questura di Avellino prot. n. -OMISSIS- notificato il -OMISSIS- col quale è stata rigettata, ai sensi degli artt. 1,5,8,11,12,127 del T.U.L.P.S, l’istanza presentata in data -OMISSIS-, volta ad ottenere il rilascio dell’autorizzazione alla “rappresentanza” nell’attività di commercio di oggetti preziosi al minuto nuovi e usati, ai sensi dell’art. 127 T.U.L.P.S., per la persona ivi indicata;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione alla rappresentanza nell'attività di commercio al minuto di oggetti preziosi nuovi e usati
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Avellino che aveva rigettato, ai sensi degli artt. 1, 5, 8, 11, 12 e 127 T.U.L.P.S., l'istanza diretta a ottenere l'autorizzazione alla rappresentanza nell'attività di commercio al minuto di oggetti preziosi nuovi e usati. Dal testo non risultano specificamente indicati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Nel corso del giudizio, a seguito del riesame disposto con ordinanza, la Prefettura di Salerno ha revocato il provvedimento impugnato e rilasciato l'autorizzazione richiesta.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il riesame amministrativo aveva integralmente soddisfatto la pretesa del ricorrente mediante la revoca dell'atto gravato e il rilascio dell'autorizzazione richiesta. La decisione è stata adottata ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. Le spese di lite sono state compensate tra le parti. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti ai sensi dell'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
artt. 1, 5, 8, 11, 12 e 127 T.U.L.P.S.
Norme richiamate nel provvedimento di diniego dell'autorizzazione alla rappresentanza nell'attività di commercio di oggetti preziosi; il testo non esplicita l'interpretazione specifica attribuita a tali disposizioni.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa sostanziale azionata risulta integralmente soddisfatta nel corso del giudizio.
art. 60 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della definizione del giudizio in forma semplificata, previa audizione delle parti.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Posto a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, giustifica l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare i ricorrenti.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione revoca il provvedimento impugnato e adotta un nuovo atto che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale fatta valere dal ricorrente.
- Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. dopo che le parti siano state sentite in camera di consiglio, quando la controversia è divenuta priva di oggetto per effetto del successivo comportamento dell'amministrazione.
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