Sentenza n. 7969/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento - della determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022, dell''Assessorato regionale dell''igiene e sanità e dell''assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna (di seguito la “Regione”), avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'' art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell''art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall''art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell''Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta del Direttore generale della sanità Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”; - del decreto adottato il 6 luglio 2022 dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, avente ad oggetto “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 216 del 15 settembre 2022; - della circolare del Ministero della salute del 29 luglio 2019 prot. n. 22413, che ha previsto una ricognizione da parte degli enti del SSN della ripartizione del fatturato relativo ai dispositivi medici tra i singoli fornitori debitamente riconciliato con i valori contabilizzati nel modello CE di ciascun anno 2015-2018; - dell''Accordo sancito in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (di seguito “Conferenza Permanente”), ai sensi dell''articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, sulla proposta del Ministero della salute di individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015 - 2016 - 2017 e 2018 (di cui al Repertorio atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019); - dell''Intesa sancita in sede di Conferenza Permanente “ai sensi della legge 21 settembre 2022, n.142, sullo schema di decreto ministeriale per l''adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell''art. 18 comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” (di cui al Repertorio atti n. 213/CSR del 28 settembre 2022); - del decreto adottato il 6 ottobre 2022 dal Ministro della salute, avente ad oggetto “Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 251 del 26 ottobre 2022; - nonché di tutti gli atti antecedenti, connessi e/o consequenziali, ivi compresi, ove occorrer possa, gli atti con i quali gli enti del servizio sanitario regionale hanno certificato il fatturato degli operatori economici soggetti al ripiano, ad oggi non conosciuti, e segnatamente della: - Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022; - Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022; - Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022; - Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti statali e regionali di riparto degli oneri posti a carico delle imprese fornitrici per il superamento dei tetti di spesa dei dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ricorrente ha impugnato la determinazione regionale di attribuzione degli oneri di ripiano, il decreto ministeriale di certificazione del superamento del tetto di spesa, la circolare ministeriale, gli accordi e le intese della Conferenza Stato-Regioni, le linee guida ministeriali e gli atti delle aziende sanitarie regionali concernenti la certificazione del fatturato. Nel corso del giudizio, la ricorrente ha dichiarato di avere aderito alla procedura prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, versando l'importo ridotto previsto dalla disposizione e chiedendo la cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il Tribunale ha escluso la cessazione della materia del contendere in senso tecnico, rilevando che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 richiede cumulativamente il tempestivo versamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte della competente Regione o Provincia autonoma, con comunicazione al TAR. Poiché nel fascicolo non risultava depositato alcun attestato regionale né risultava effettuata la comunicazione prevista dalla legge, non erano integrati tutti i presupposti della fattispecie legale. Tuttavia, l'adesione della ricorrente alla procedura di decurtazione e l'affermato adempimento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti sono stati ritenuti elementi univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lett. c), e 84, comma 4, c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità della controversia, le sopravvenienze normative e la natura processuale dell'esito.
Norme richiamate
art. 9-ter d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici e gli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento.
art. 7, comma 1, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali [...]. L'integrale versamento [...] estingue l'obbligazione [...]. [...] le regioni e le province autonome [...] accertano l'avvenuto versamento [...] determinando la cessazione della materia del contendere [...].
La cessazione della materia del contendere prevista dalla disposizione presuppone cumulativamente il tempestivo pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa e l'attestazione dell'avvenuto pagamento da parte dell'ente regionale o provinciale, con comunicazione al giudice amministrativo.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Il giudice può desumere dall'intervento di fatti o atti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa.
La dichiarazione e il comportamento della parte, unitamente a fatti sopravvenuti univoci, possono dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse anche quando non ricorrono tutti i presupposti per la cessazione della materia del contendere prevista dalla legge speciale.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando, nel corso del giudizio, sopravviene il difetto di interesse alla decisione.
Massime di principio
- Quando una disciplina sopravvenuta collega la cessazione della materia del contendere a una fattispecie complessa, la relativa declaratoria richiede la ricorrenza cumulativa di tutti gli adempimenti previsti, compresi quelli posti a carico dell'amministrazione e la loro documentazione o comunicazione al giudice.
- L'adesione del ricorrente a una procedura legislativa di definizione agevolata e l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie conseguenti possono costituire fatti univoci dai quali desumere la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, anche se non si è perfezionata la specifica fattispecie legale di cessazione della materia del contendere.
- La sopravvenuta carenza di interesse conduce all'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.; tale esito ha natura processuale e non equivale alla cessazione della materia del contendere, che è una pronuncia sostanziale.
- La mancata produzione dell'attestazione dell'amministrazione competente e della comunicazione al giudice impedisce di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando tali adempimenti siano espressamente richiesti dalla disciplina applicabile.
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