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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21728/2021 del 29/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2006, fondato su PVC della Guardia di Finanza riferito a una società unipersonale di cui il ricorrente era legale rappresentante. All'atto venivano contestati, ai fini IRES, IVA e IRAP, ricavi contabilizzati per cessioni di beni ritenuti inesistenti verso altra società, con origine in precedenti acquisti fittizi. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto per violazione del principio di specialità, ritenendo il giudice tributario che vi fosse un procedimento penale collegato. In appello l'Ufficio ha dedotto l'inammissibilità dei motivi aggiunti e l'erronea applicazione del principio di specialità. In Cassazione il ricorrente ha articolato sei motivi: 1) carenza di motivazione; 2) illegittimità della notifica dell'atto a soggetto riferibile a società cessata/cancellata; 3) violazione dell'art. 55 d.lgs. 546/1992 e difetto di specifiche ragioni nell'appello dell'Ufficio; 4) violazione del principio di specialità ex art. 19 d.lgs. 74/2000; 5) incompetenza dell'ufficio accertatore; 6) violazione del ne bis in idem. La resistente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso anche per difetto di specificità dei motivi e autosufficienza.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze, rilevando anche il difetto di legittimazione passiva e la prima evocazione del Ministero solo in sede di legittimità. Nei confronti dell'Agenzia delle Entrate rigetta il ricorso. La Corte rileva che il ricorso è inammissibile, quanto meno per i primi, secondi, quinti e sesti motivi, per difetto di specificità e autosufficienza; inoltre, nel merito, ritiene infondate le censure perché: il primo motivo era nuovo; il secondo aveva carattere di novità; il terzo era privo di autosufficienza; il quarto sulla specialità era comunque tardivo, essendo stato proposto solo con motivi aggiunti in violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992, e la CTR aveva correttamente valorizzato la tardività; il quinto sull'incompetenza era anch'esso tardivo e non ritualmente devoluto, con formazione del giudicato sul punto; il sesto sul ne bis in idem cadeva insieme alle ragioni che giustificavano la reiezione delle precedenti censure. Il ricorrente è condannato alle spese di lite e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il ricorso deve indicare con precisione le norme violate e il corrispondente vizio dedotto; la mancanza di tale specificità giustifica l'inammissibilità di più motivi.

  • d.lgs. 546/1992, art. 24

    I motivi aggiunti non possono essere usati per introdurre tardivamente questioni nuove, salvo che l'integrazione sia resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti delle altre parti.

  • art. 19 d.lgs. 74/2000

    La censura di violazione del principio di specialità è stata ritenuta inammissibile per tardività della sua deduzione nel giudizio tributario; la Corte conferma l'impostazione della CTR sul punto.

  • art. 55 d.lgs. 546/1992

    La doglianza sul contenuto dell'appello è stata dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza.

  • art. 24 d.lgs. 546/1992

    La tardiva proposizione di questioni nuove mediante motivi aggiunti comporta l'inammissibilità delle relative censure.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ricorrendo i presupposti del rigetto, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    L'ulteriore contributo unificato è pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso deve essere specifico e autosufficiente: la mancata indicazione puntuale delle norme violate e dei vizi denunciati può determinare l'inammissibilità del motivo.
  • Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta con motivi aggiunti, salvo che l'integrazione sia resa necessaria da documenti sopravvenuti o non conosciuti; in difetto, il motivo è tardivo e inammissibile.
  • La censura relativa al principio di specialità tra illecito penale e illecito tributario deve essere tempestivamente dedotta nel giudizio di merito; se proposta tardivamente, non può essere esaminata nel merito.
  • L'incompetenza dell'ufficio accertatore e le eccezioni processuali devono essere ritualmente devolute al giudice di merito; se non lo sono, sul punto si forma il giudicato e la questione non è più deducibile in cassazione.
  • Il principio del ne bis in idem non può essere utilmente invocato quando le censure presupposte siano inammissibili o tardive e non sia dimostrata, nel processo tributario, la piena sovrapposizione del medesimo fatto sanzionatorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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