Cassazione Penale, Sentenza n. 24014/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha dichiarato inammissibile la sua istanza di semilibertà. La questione centrale era come calcolare la parte di pena da considerare per i reati ostativi e per quelli non ostativi ai fini dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 50 ord. pen.: il Tribunale di sorveglianza ha operato lo scioglimento del cumulo prendendo a riferimento la somma originaria delle pene (34 anni, 10 mesi e 10 giorni), scorporando la quota relativa ai reati ostativi (29 anni) e a quelli non ostativi (5 anni, 10 mesi e 10 giorni) e verificando che il condannato non avesse raggiunto la metà o i due terzi richiesti. Il ricorrente sosteneva invece che, avendo il cumulo materialmente superato la soglia dei 30 anni e avendo quindi operato il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen., il Tribunale avrebbe dovuto prima applicare tale criterio (riducendo la pena complessiva a 30 anni) e poi effettuare lo scorporo percentuale/proporzionale per determinare la parte imputabile ai reati ostativi e a quelli non ostativi.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto fondato l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod. pen. è un limite ex post che non comporta automaticamente una riduzione proporzionale delle singole pene concorrenti e che, pertanto, per lo scioglimento del cumulo ai fini dei benefici (art. 50 ord. pen.) va considerata la pena risultante dal cumulo materiale originario. Sulla base di tale criterio il Tribunale di sorveglianza aveva correttamente escluso la sussistenza del requisito temporale per la semilibertà: il ricorrente aveva scontato 19 anni, 10 mesi e 1 giorno, non sufficiente rispetto alla metà o ai due terzi della pena risultante dal cumulo materiale. È stata inoltre disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese (art. 616, comma 1, cod. proc. pen.).
Norme richiamate
art. 78 cod. pen.
Il criterio moderatore previsto dall'art. 78 è considerato dalla Corte un limite massimo applicato ex post al cumulo materiale delle pene e non una regola di riduzione proporzionale delle singole pene concorrenti; non impone lo scorporo percentuale dei titoli sotto l'ammontare ridotto.
art. 50, comma 2, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
(...) "il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo"
Stabilisce le soglie temporali di ammissibilità alla semilibertà (metà o due terzi a seconda dei reati ostativi) e impone lo scioglimento del cumulo tra reati ostativi e non ostativi per verificare i requisiti.
art. 76 cod. pen.
Il principio di unicità della pena si riferisce alla pena risultante ai sensi dell'art. 73 (cumulo materiale), per gli "effetti giuridici"; la Corte ha ritenuto che tale principio non richiami il criterio moderatore di cui all'art. 78.
art. 73 cod. pen.
Definisce la pena derivante dal cumulo materiale delle pene temporanee; la Corte considera che lo scioglimento del cumulo per fini di applicazione degli istituti vada effettuato prendendo a riferimento la pena risultante dal cumulo materiale.
art. 4-bis ord. pen. (commi 1, 1-ter, 1-quater)
Individua i reati ostativi alla concessione di alcune misure alternative; ai fini dell'art. 50 è necessario considerare separatamente le pene riferibili ai reati elencati in tale articolo.
Corte Costituzionale, sentenza n. 361 del 27/07/1994
Ha affermato la necessità dello scioglimento del cumulo quando gli istituti (come i benefici) richiedono la separata considerazione dei titoli di condanna; la Corte di cassazione richiama tale principio ma ritiene che non imponga automaticamente lo scorporo proporzionale derivante dall'applicazione dell'art. 78.
art. 81, commi 1 e 2 cod. pen.
Riferimento al cumulo giuridico (concorso formale e continuazione) per differenziarlo dal cumulo materiale e sottolineare che l'art. 78 opera in modo diverso dal cumulo giuridico.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del gravame; la Corte ha disposto l'applicazione di questa norma a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Quando si valuta l'accesso a benefici come la semilibertà occorre prima sciogliere il cumulo tra reati ostativi e non ostativi per determinare la parte di pena rilevante per ciascuna categoria.
- Il criterio moderatore dell'art. 78 cod. pen. è considerato un limite ex post al cumulo materiale e, secondo l'orientamento confermato in questa sentenza, non determina automaticamente una riduzione proporzionale delle singole pene concorrenti.
- Esistono due orientamenti giurisprudenziali: uno ammette lo scorporo sulla base della pena originaria (senza riduzione proporzionale), l'altro propone lo scorporo percentuale dopo applicazione del limite di 30 anni; la Corte nazionale qui ha scelto il primo orientamento ritenendolo più coerente dal punto di vista letterale e sistematico.
- In situazioni similari, la strategia difensiva possibile è sostenere l'applicazione dello scorporo percentuale (secondo l'altro indirizzo), ma occorre valutare la giurisprudenza locale e di legittimità e predisporre una motivazione che contrasti gli argomenti di ragionevolezza e di interpretazione letterale richiamati dalla Corte.
- Prima di presentare istanze per benefici, verificare con attenzione come è stato determinato il cumulo (somma originaria vs applicazione del criterio moderatore) e preparare, se utile, elementi probatori o argomentativi per dimostrare l'appropriatezza dello scorporo percentuale nel caso concreto.
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