Ordinanza n. 72/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione, adottati dal SUI della Prefettura di Mantova
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del SUI della Prefettura di Mantova del 5 novembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dalla motivazione dell'ordinanza emerge che la controversia riguarda la revoca del nulla osta al lavoro subordinato e il diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il ricorrente contestava tali determinazioni, ma il testo dell'ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi dedotti. Il datore di lavoro che aveva richiesto il nulla osta aveva rinunciato all'assunzione prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per insussistenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l'unica possibilità di rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione sia collegata all'interruzione di un precedente rapporto di lavoro regolarmente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore. Poiché nel caso concreto il datore di lavoro aveva rinunciato all'assunzione e il rapporto non era mai stato instaurato, la mancata sottoscrizione del contratto di lavoro comportava la revoca del nulla osta. Il provvedimento impugnato è stato quindi ritenuto immune dai vizi denunciati, anche alla luce del precedente del Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4839/2025. Il ricorrente è stato condannato alle spese della fase cautelare, liquidate in 1.000 euro oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti propri della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità del fumus boni iuris.
Massime di principio
- Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone l'interruzione di un rapporto di lavoro precedentemente instaurato e cessato per causa non imputabile al lavoratore.
- Quando il datore di lavoro rinuncia all'assunzione prima che il rapporto lavorativo sia instaurato, la mancata sottoscrizione del contratto impedisce il rilascio del permesso per attesa occupazione e giustifica la revoca del nulla osta al lavoro subordinato.
- In sede cautelare, la sospensione dell'atto impugnato non può essere concessa quando le censure appaiono infondate e manca il fumus boni iuris.
Come è indicizzato
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