Cassazione Civile, Ordinanza n. 03493/2024 del 07/02/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (erede)
La controversia
La controversia riguardava un immobile in comunione ereditaria. Originariamente alcuni coeredi avevano chiesto lo scioglimento della comunione o, in subordine, la vendita giudiziale del bene e il rilascio dell'immobile con indennità per l'uso esclusivo. I convenuti avevano reagito proponendo domanda riconvenzionale di accertamento dell'usucapione in favore di una dante causa e di rimborso di spese e migliorie. Nel corso del giudizio vi erano stati vari decessi e successioni processuali. Il Tribunale aveva ritenuto maturata l'usucapione di una quota dell'immobile in favore degli eredi della dante causa; la Corte d'appello aveva confermato. La ricorrente per cassazione ha dedotto cinque motivi: 1) vizio di ultrapetizione e motivazione apparente, sostenendo che i giudici di merito avessero attribuito rilievo a una causa petendi diversa da quella dedotta nella domanda di usucapione; 2) violazione delle norme sull'usucapione e sull'onere della prova, per avere la Corte ritenuto provato il possesso esclusivo valorizzando l'uso dell'immobile, il possesso delle chiavi e l'inerzia degli altri comproprietari, senza considerare la parentela tra i partecipi e il pagamento delle imposte da parte degli altri; 3) violazione delle norme sul compossesso, per avere escluso la necessità di un atto di interversione o comunque di un atto univocamente oppositivo nei confronti degli altri comproprietari; 4) omesso esame delle trattative intervenute tra le parti prima della divisione, che secondo la ricorrente avrebbero potuto valere come rinuncia tacita all'usucapione; 5) motivazione apparente in relazione alla domanda riconvenzionale di rimborso spese, che la ricorrente riteneva incompatibile con la pretesa di usucapire e dunque rivelatrice di rinuncia tacita. La Corte di cassazione ha ritenuto assorbiti il primo, il quarto e il quinto motivo, e ha accolto il secondo e il terzo, censurando la decisione di merito perché aveva fondato l'usucapione soprattutto sul godimento esclusivo protratto per decenni e sulla mancata opposizione degli altri comproprietari, senza verificare la necessaria manifestazione inequivoca della volontà di possedere uti dominus e non più uti condominus, da comunicarsi anche informalmente agli altri partecipanti. Ha inoltre ribadito che, nei rapporti tra comproprietari, il mero godimento esclusivo, specie in presenza di stretti rapporti di parentela, non basta a provare il possesso ad usucapionem e che l'astensione degli altri dall'uso del bene non è di per sé decisiva.
La decisione
La Suprema Corte ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo, il quarto e il quinto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito dovrà riesaminare la domanda di usucapione alla luce dei principi sul compossesso, sulla tolleranza e sulla necessità di atti inequivoci di trasformazione del possesso comune in possesso esclusivo.
Norme richiamate
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente o mancante della sentenza di merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione della decisione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato quale parametro costituzionale della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 112 c.p.c.
Richiamato nel primo motivo per lamentare ultrapetizione e corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
artt. 1362 e 1363 c.c.
Richiamati in via subordinata nel primo motivo per la pretesa erronea interpretazione degli scritti difensivi.
art. 1158 c.c.
Norma sull'usucapione ordinaria; la Corte ne ribadisce l'applicazione ai rapporti di comproprietà solo se vi sia possesso esclusivo inequivoco.
art. 1144 c.c.
"gli atti compiuti con altrui tolleranza non possono servire di fondamento all’acquisto del possesso"
Gli atti tollerati non valgono a fondare il possesso utile all'usucapione; la durata del godimento va valutata insieme al contesto, specie familiare.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova sull'usucapione.
art. 1102 c.c.
Nella comunione non è necessaria una vera interversione del possesso, ma sono comunque necessari atti idonei a mutare il titolo del possesso e a manifestare in modo univoco la volontà di possedere in via esclusiva.
art. 360, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Richiamato quale base dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- Nel rapporto tra comproprietari, il godimento esclusivo e protratto di un bene comune non è di per sé sufficiente a fondare l'usucapione della quota altrui: occorrono comportamenti oggettivamente incompatibili con il compossesso e idonei a manifestare in modo inequivoco la volontà di possedere uti dominus.
- La mera astensione degli altri partecipanti dall'uso del bene non prova, da sola, l'usucapione; il giudice deve verificare se vi sia stata una esternazione chiara, anche non formale, dell'intenzione di escludere gli altri dal rapporto materiale con la cosa.
- Nei rapporti tra stretti congiunti, la lunga durata del godimento esclusivo ha minore forza presuntiva, perché può essere compatibile con tolleranza e accondiscendenza familiare.
- In tema di comunione, non è necessario un atto di interversione in senso tecnico, ma è comunque indispensabile un atto o comportamento che muti il titolo del possesso e renda riconoscibile agli altri partecipanti la volontà di possedere esclusivamente.
- Gli atti di mera gestione, di manutenzione o di sostenimento di spese per il bene comune, così come le trattative per la divisione o per l'acquisto delle quote, non sono automaticamente incompatibili con il possesso esclusivo e devono essere valutati nel loro concreto significato probatorio.
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