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Sentenza

Sentenza n. 1247/2026 - Torino, Sezione 3

per l’ottemperanza Per l’ottemperanza della sentenza n. 1872/2024, emessa nel giudizio R.G. n. 6617/2023 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 04.07.2024, notificata il 09.07.2024 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 2.500,00, quale contributo per la formazione del docente.

Giustizia amministrativa202600217

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all'accredito di euro 2.500,00 sulla Carta Elettronica del Docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1872/2024 del Tribunale di Torino, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l'importo nominale complessivo di euro 2.500,00, relativo agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente al ricorso. Prima della decisione, la ricorrente ha dichiarato che l'Amministrazione aveva integralmente adempiuto alla pronuncia posta in esecuzione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'Amministrazione aveva adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto del giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale e liquidate in euro 800,00, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari, nonché con refusione del contributo unificato alle condizioni di legge. La quantificazione è stata ridotta in ragione della serialità della controversia e delle difficoltà operative rappresentate dall'Amministrazione nell'esecuzione materiale degli accrediti. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione del fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio, per gli accertamenti di competenza in relazione a potenziali profili di danno erariale.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle pronunce passate in giudicato.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, l'Amministrazione provvede integralmente alla pretesa fatta valere.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si siano dichiarati antistatari.

  • art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    Prevede la dimidiazione dei parametri utilizzati per la liquidazione dei compensi professionali, applicata dal giudice insieme alle riduzioni correlate alla serialità della controversia e alle difficoltà operative dell'Amministrazione.

Massime di principio

  • L'integrale adempimento dell'Amministrazione alla pronuncia posta in esecuzione determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di ottemperanza, anche se l'adempimento interviene dopo la proposizione del ricorso e prima della decisione.
  • Quando l'Amministrazione adempie nel corso del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto della condotta complessiva delle parti e dell'esito che il giudizio avrebbe verosimilmente avuto in assenza dell'adempimento.
  • La serialità della controversia e le documentate difficoltà operative dell'Amministrazione nell'esecuzione materiale di obblighi giudiziali possono concorrere alla riduzione della liquidazione delle spese, ferma la condanna dell'Amministrazione alla loro rifusione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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