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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 811/2022 del 13/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto da Baldanza avverso la sentenza della Corte d'Appello di Messina che, riformando la decisione di primo grado, lo aveva ritenuto responsabile della violazione dell'art. 95 del d.P.R. n. 115/2002 (dichiarazione falsa nell'autocertificazione ex art. 79 del d.P.R. n. 115/2002) relativa alla dichiarazione dei redditi 2009 in sede di richiesta di patrocinio a spese dello Stato. L'imputato contestava in particolare: (1) l'intervenuta prescrizione del reato (sosteneva che la prescrizione è maturata il 9 dicembre 2019, dopo la sentenza di appello del 25/10/2019 ma prima della decisione in Cassazione); (2) la nullità della citazione in appello per mancata notificazione del decreto di citazione all'imputato, in quanto per errore nel decreto risultava eletto domicilio presso il difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto che la prescrizione del reato era effettivamente maturata (termine massimo di sette anni e mezzo integrato dai periodi di sospensione derivanti dall'adesione della difesa all'astensione dalle udienze e da ulteriori sospensioni). Pur richiamando la giurisprudenza relativa all'ammissibilità dei ricorsi proposti unicamente per far valere la prescrizione intervenuta dopo la sentenza impugnata, il Collegio ha constatato che sussisteva un valido rapporto di impugnazione e che, quindi, poteva essere rilevata la causa estintiva ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. La Corte ha inoltre precisato che, una volta accertata una causa estintiva come la prescrizione, eventuali nullità o vizi della decisione di merito diventano irrilevanti in Cassazione. Non ricorrevano i presupposti per pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., atteso che le valutazioni di merito della Corte territoriale non apparivano manifestamente illogiche. Conseguentemente la Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione (sentenza del 28/09/2021).

Norme richiamate

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La norma è stata applicata per dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione intervenuta dopo la sentenza di merito; consente la declaratoria di estinzione in qualsiasi stato e grado del processo e, se ricorrono i presupposti, l'annullamento senza rinvio.

  • art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Norma penale contestata: dispone la sanzione per le false dichiarazioni rese nelle autodichiarazioni previste dal regolamento (in particolare in relazione al patrocinio a spese dello Stato).

  • art. 79 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Previsione dell'autocertificazione utilizzata dall'imputato per richiedere il patrocinio a spese dello Stato; la falsità di tale dichiarazione è stata addebitata come fatto-reato ai sensi dell'art. 95.

  • Sez. 1, n. 11541 del 28/10/1997 (Plojer)

    Richiamata dalla difesa per sostenere l'ammissibilità del ricorso teso a far valere la prescrizione intervenuta tra il deposito della sentenza di merito e la scadenza per proporre ricorso per cassazione; la Corte di legittimità ha comunque considerato la propria successiva giurisprudenza.

  • Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001 (Cavalera)

    Indica limiti all'ammissibilità dei ricorsi proposti unicamente per far valere la prescrizione intervenuta dopo la decisione impugnata, richiedendo specificità delle doglianze; la Corte ha comunque ritenuto nel caso di specie che il ricorso non fosse inammissibile e che potesse essere rilevata la prescrizione.

  • Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Ribadisce che, se è già accertata una causa estintiva del reato, eventuali nullità o vizi di merito diventano irrilevanti rispetto all'immediata applicazione della causa estintiva.

  • Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 (Tettamanti)

    Conferma il principio secondo cui, in presenza di causa estintiva come la prescrizione, non sono rilevabili in Cassazione vizi di motivazione della sentenza impugnata; chiarisce anche i limiti per la pronuncia di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2.

Massime di principio

  • La prescrizione intervenuta dopo la sentenza di merito ma prima della decisione definitiva può essere rilevata e determinare l'annullamento senza rinvio se sussiste un valido rapporto di impugnazione e sono verificati i relativi termini.
  • Quando una causa estintiva del reato (es. prescrizione) è già accertata, eventuali nullità processuali o vizi di motivazione della sentenza di merito diventano in genere irrilevanti in Cassazione, poiché prevale l'immediata applicabilità della causa estintiva.
  • Il calcolo del termine di prescrizione deve tenere conto dei periodi di sospensione e delle sospensioni accordate per richieste della difesa (es. adesione all'astensione dalle udienze), che prolungano il termine prescrizionale.
  • La pronuncia di assoluzione ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., è possibile solo quando le risultanze di merito mostrano chiaramente l'assenza del fatto o l'insussistenza degli estremi del reato; in mancanza, si procede con l'annullamento per estinzione.
  • L'ammissibilità del ricorso in Cassazione volto a far valere la prescrizione maturata dopo la decisione di merito è soggetta a limitazioni giurisprudenziali: il ricorso non deve essere meramente apparente e deve instaurare un valido rapporto di impugnazione.
  • Le parti devono curare la regolarità delle notificazioni e delle elezioni di domicilio, ma la rilevanza di eventuali irregolarità può venire meno se sopravviene una causa estintiva che rende ininfluenti tali vizi rispetto alla decisione finale.

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