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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17787/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (occupante)

La controversia

Un soggetto agiva contro un occupante di un fondo rustico sostenendo di esserne proprietario per successione del padre e di avere anche maturato il possesso utile all'usucapione su una parte del bene; in primo grado chiedeva l'accertamento della proprietà esclusiva dell'intero fondo, il rilascio della porzione occupata e la cancellazione della trascrizione di una sentenza che aveva intestato il bene alla controparte. Il tribunale respingeva le domande e la corte d'appello confermava. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su più domande che, a suo dire, erano state proposte cumulativamente ex art. 104 c.p.c. e non solo come rivendica; 2) omesso esame della proprietà e del possesso della particella 467, che sarebbero stati incontestati; 3) omesso esame dell'esistenza di un contratto di affitto del fondo tra il de cuius e il Comune dal 1968 al 1983, fatto che avrebbe dimostrato il possesso uti dominus del dante causa; 4) omesso esame del possesso ultraventennale e ininterrotto della particella 468 da parte del ricorrente e del suo dante causa; 5) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell'art. 1158 c.c., assumendo che il giudice di merito avesse mal valutato le prove, inventato il possesso della controparte e omesso di considerare le risultanze istruttorie favorevoli all'usucapione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva correttamente interpretato la domanda sostanziale come azione di rivendicazione, avendo l'attore chiesto il riconoscimento della proprietà per ottenere la restituzione del bene occupato senza titolo; non vi era quindi violazione dell'art. 112 c.p.c. Quanto ai motivi dal secondo al quarto, li ha dichiarati inammissibili per il regime della doppia conforme: la decisione d'appello era conforme a quella di primo grado e il ricorrente non aveva indicato specificamente le diverse rationes decidendi delle due sentenze. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché volto in realtà a una rivalutazione del materiale probatorio; la censura ex artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non dedotte o abbia attribuito alle prove un valore legale diverso da quello previsto, non quando si contesti soltanto il prudente apprezzamento del merito. La Corte ha quindi confermato il rigetto delle domande e ha dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato, senza statuire sulle spese per mancata difesa dell'intimato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda sostanzialmente proposta; non c'è violazione se la pretesa viene correttamente qualificata come rivendica in base al suo contenuto effettivo.

  • art. 104 c.p.c.

    è richiamato dal ricorrente per sostenere la cumulabilità di più azioni contro il medesimo convenuto nello stesso giudizio.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    la censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo specifica indicazione delle differenti basi fattuali delle due decisioni.

  • art. 348 ter, comma 5, c.p.c.

    in caso di doppia conforme limita il sindacato di legittimità sui vizi motivazionali.

  • D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 2

    le regole sulla doppia conforme si applicano ai giudizi di appello introdotti dopo l'entrata in vigore della disciplina.

  • art. 115 c.p.c.

    la violazione sussiste solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o su fatti non contestati male considerati; non se si contesta la valutazione comparativa delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    la violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello legale o disapplica il criterio del prudente apprezzamento nei casi in cui sia imposto un diverso regime probatorio.

  • art. 1158 c.c.

    l'accertamento dell'usucapione richiede la prova dell'animus possidendi e del corpus possessionis, valutazione rimessa al giudice di merito e non sindacabile in cassazione come nuovo esame dei fatti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    ricorrendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    costituisce il parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    è richiamato come norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

Massime di principio

  • Nel giudizio di rivendicazione il giudice deve guardare alla sostanza della pretesa e non alle etichette formali usate dalla parte: se la domanda mira al riconoscimento della proprietà per ottenere la restituzione del bene, la qualificazione come rivendica è corretta.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste quando il giudice decide su tutte le domande effettivamente ricomprese nella pretesa sostanziale, anche se non utilizza la qualificazione giuridica prospettata dall'attore.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.
  • Le censure ex artt. 115 e 116 c.p.c. non possono trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione delle prove: sono ammissibili solo se si deduce l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti o la violazione di specifiche regole legali di valutazione della prova.
  • L'accertamento dell'usucapione, compresa la verifica di animus possidendi e corpus possessionis, è tipicamente riservato al giudice del merito e non può essere rivisto in cassazione come terzo grado di merito.

Come è indicizzato

MateriePossessoProveImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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