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Sentenza

Sentenza n. 870/2026 - Bari, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio-diniego adottato dall'Agenzia delle entrate - Riscossione nei confronti dell'istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata, ex artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990, a mezzo PEC in data 17 luglio 2025; e per l’accertamento del diritto di accesso alla documentazione richiesta ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990; e conseguente condanna all'esibizione dei documenti così come indicati nell'istanza di accesso e riprodotti nelle conclusioni del presente ricorso.

Giustizia amministrativa202501478

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. ISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-diniego formatosi sull'istanza di accesso ai documenti relativi a un'iscrizione ipotecaria amministrativa del 19 giugno 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (creditore ipotecario)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente, nell'ambito di una procedura esecutiva immobiliare promossa nei confronti del proprietario di due immobili ipotecati a garanzia del proprio credito, aveva rilevato un'iscrizione ipotecaria a favore dell'amministrazione, indicata nell'ispezione ipotecaria come "IPOTECA CONC. AMMINISTRATIVA/RISCOSSIONE". Ha quindi presentato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione un'istanza di accesso documentale ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241/1990, chiedendo gli avvisi di accertamento, l'eventuale iscrizione a ruolo, la concessione amministrativa, l'atto di iscrizione ipotecaria e tutti gli atti amministrativi adottati a monte e a valle dell'iscrizione. L'Agenzia ha comunicato di avere informato il controinteressato e ha sospeso i termini procedimentali; dopo la proposizione del ricorso ha depositato soltanto parte della documentazione. La ricorrente ha dichiarato parzialmente soddisfatta la propria pretesa, insistendo per l'ostensione dei documenti relativi all'avviso di accertamento esecutivo, all'eventuale iscrizione a ruolo e relativi atti, nonché dell'atto di iscrizione ipotecaria. Ha dedotto la sussistenza di un interesse concreto, diretto e attuale derivante dalla necessità di tutelare il proprio credito ipotecario nella procedura esecutiva.

La decisione

Il TAR ha ritenuto fondata la pretesa conoscitiva residua, giudicando evidente l'interesse concreto, diretto e attuale della società alla conoscenza dei documenti richiesti. Ha quindi accolto parzialmente il ricorso e ordinato all'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibire entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza i documenti ancora richiesti. Ha precisato che, qualora i documenti risultino inesistenti o indisponibili, l'amministrazione deve comunque definire espressamente l'istanza dichiarando tale circostanza. Per la documentazione già esibita in giudizio ha dichiarato cessata la materia del contendere. L'Agenzia è stata condannata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    La disciplina dell'accesso documentale fonda il diritto della società alla conoscenza degli atti quando sussista un interesse concreto, diretto e attuale collegato alla tutela della propria posizione giuridica.

  • art. 116, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accoglimento della domanda di accesso, di ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti entro un termine determinato.

Massime di principio

  • Sussiste un interesse concreto, diretto e attuale all'accesso documentale quando il richiedente dimostri che la conoscenza degli atti è funzionale alla tutela di un proprio diritto di credito nell'ambito di una procedura esecutiva e alla verifica di un'iscrizione ipotecaria amministrativa concorrente.
  • Nel giudizio sull'accesso, l'ostensione solo parziale della documentazione determina la cessazione della materia del contendere limitatamente agli atti già esibiti, mentre il giudice può ordinare l'esibizione dei documenti residui.
  • Qualora i documenti richiesti non esistano o non siano nella disponibilità dell'amministrazione, quest'ultima non può mantenere una posizione meramente omissiva, ma deve definire espressamente l'istanza dichiarando l'insussistenza o l'indisponibilità degli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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