Sentenza del 28/10/2020 n. 3227 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Riscossione - Atto intimazione di pagamento - Cartella di pagamento - Ricorso cumulativo - Contributo unificato su singolo atto impugnato - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha qualificato la domanda come ricorso cumulativo. Ne consegue che il contributo unificato è dovuto per ciascuno degli atti cumulativamente impugnati (sia l'intimazione sia la cartella). Inoltre devono essere applicate le sanzioni sull'importo del contributo dovuto per mancato pagamento nei termini di legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso cumulativo chiedendo l'annullamento sia dell'intimazione di pagamento sia della cartella; ha denunciato l'omessa notifica dell'atto presupposto e ha altresì dedotto la prescrizione dei crediti riportati nell'atto sotteso, avanzando quindi la doppia richiesta di annullamento per prescrizione della cartella e di annullamento dell'intimazione.
Norme richiamate
d.P.R. 115/2002, art. 9
Si evince l'applicabilità delle norme sul contributo unificato; in caso di pluralità di atti impugnati cumulativamente, il contributo è dovuto con riferimento a ciascun atto impugnato.
d.P.R. 115/2002, art. 14
Riguarda le disposizioni sul pagamento del contributo e sulle sanzioni per il mancato versamento; la sentenza applica la sanzione per mancato pagamento del contributo relativo agli atti cumulativi.
Provv. Ministero 27 marzo 2018
Richiamato come riferimento amministrativo in materia di contributo unificato e modalità di calcolo/versamento; conferma l'orientamento secondo cui per atti distinti impugnati cumulativamente il contributo è dovuto distintamente.
Massime di principio
- Se il ricorso mira ad ottenere l'annullamento di più atti (es. intimazione e cartella) la fattispecie è da qualificare come ricorso cumulativo, non come impugnazione di un solo atto consequenziale.
- Il contributo unificato va versato per ciascun atto distintamente impugnato nel ricorso cumulativo; non è sufficiente versare il contributo riferito a un solo atto.
- Le eccezioni di merito (es. prescrizione del credito) e le doglianze procedurali (es. mancata notificazione dell'atto presupposto) possono coesistere nel medesimo ricorso; ciò non esclude l'obbligo di versare il contributo per tutti gli atti contestati.
- La mancata corresponsione del contributo dovuto comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa; è quindi importante calcolare e versare correttamente il contributo in relazione a ciascun atto impugnato.
- In fase di predisposizione del ricorso è utile specificare esplicitamente quali atti si impugnano e motivare separatamente le censure relative a ciascun atto, previsione che comporta effetti economici (contributo) e procedurali.
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